opencaselaw.ch

16.2021.23

Contratto di domiciliazione societaria: remunerazione

Ticino · 2021-10-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Contratto di domiciliazione societaria: remunerazione

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il più presto il 26 aprile 2021. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così il 26 maggio 2021. Introdotto il giorno precedente il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 2 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.

E. 3 Al reclamo la convenuta allega copia di una sentenza emessa il 28 gennaio 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, in una causa tra l'attrice e un'altra società riconducibile a G__________ __________ (inc. SE.2017.328) e copia della sentenza di questa Camera del 10 maggio 2021 emessa su reclamo contro la decisione pretorile (inc. 16.2020.16). La prima decisione è già agli atti di modo che la produzione è superflua. Quanto alla seconda, essa è notoria a questa Camera, così come all'attrice. Nulla osta alla trattazione del reclamo.

E. 4 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, dopo avere respin­to la domanda di ricusa formulata dalla convenuta nei suoi confronti, ha accolto la pretesa dell'attrice sostanzialmente per i motivi addotti dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, in una sentenza emessa il 28 gennaio 2020 in una causa analoga tra l'attrice e un'altra società riconducibile a G__________ __________. Egli ha dapprima stabilito che il servizio di domiciliazione societaria è un contratto innominato, non sottostante quindi ad alcuna forma speciale, che ha per oggetto il trasferimento della sede “di una società presso gli uffici di un'altra società […] usualmente contro pagamento di un corrispettivo, in ogni caso quando è compresa la messa a disposi­zio­ne d'infrastrutture come ad esempio uffici, telefoni, stampanti e fax, da parte della società domiciliante”. Premesso ciò, il primo giudice ha accertato che la convenuta aveva effettivamente usufruito degli spazi messi a disposizione dall'attrice e che le testimonianze assunte in quella sede, segnatamente quella di S__________ __________, avevano smentito un accor­do riguardo alla gratuità della domiciliazione. Il Giudice di pace, poi, ha rimproverato alla convenuta di avere semplicemente contestato la pretesa dell'attrice senza avere provato la gratuità della domiciliazione. A suo parere, infine, l'importo fatturato “ appare adeguato e dunque ammesso ” . Donde l'accoglimento della petizione.

E. 5 La RE 1 rimprovera innanzitutto al Giudice di pace di non avere assunto le prove da lei offerte volte ad accertare l'inesistenza di un contratto tra le parti e la gratuità della domiciliazione pattuita con il suocero e il cognato. Per la reclaman­te, “ammesso e non concesso” che la fattispecie sia analoga a quella giudicata dal Pretore “allora tornano applicabili le considerazioni giuridiche espresse dalla Camera dei reclami civile (inc. 16.2020.16) del 10.5.2021, che ha parzialmente accolto il reclamo interposto dalla __________ SA, riformando sostanzialmente la sentenza della Pretura di Lugano, sezione 3”. Essa fa valere quindi che non potendo provare la gratuità della prestazione, il mandatario ha diritto a una remunerazione usuale, fissata dal Tribunale d'appello in fr. 100.– mensili.

E. 6 Nella fattispecie, con la reclamante si può convenire sull'incerta conduzione della procedura da parte del primo giudice. Ora, al dibattimento del 9 dicembre 2020 la convenuta aveva offerto l'audizione di 15 testimoni, oltre a quella di R__________ __________, S__________ __________ e M__________ __________ __________, già sentiti dal Pretore nella nota procedura, così come l'edizione di tutta una serie di documenti. Il Giudice di pace “ per rispetto del principio di celerità ” ha chiesto alla convenuta di trasmettere “ le domande che intende porre [ai tre ultimi testi] che non siano già state poste nella vertenza innanzi al Pretore così da poter valutare nel merito se oppure no citare i testi ” . Per la convenuta la richiesta era irrita e ha riaffermato la richiesta di sentire tutti i testi. Il Giudice di pace si è invece limitato ad assegnare alle parti un termine per presentare i memoriali conclusivi. Ora, che il Giudice di pace potesse decidere di non citare i testi già sentiti dal Pretore può fors'anche essere ammissibile quantunque di principio le prove dovrebbero essere assunte direttamente dall'autorità giudicante (principio dell'oralità e dell'immediatezza). Il problema è che sulle prove offerte il Giudice di pace non ha emanato alcuna ordinanza (art. 154 CPC), né ha motivato il rifiuto di assumere le prove debitamente offerte dalla convenuta neppure con la senten­za impugnata. Ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentito della parte tanto più che ancora nel memoriale conclusivo la convenuta contestava al Giudice di pace di non essersi “mai determinato sull'ammissione delle prove e dei testi che abbiamo offerto”. Di per sé, il giudizio impugnato andrebbe annullato.

E. 7 In concreto, ci si può esimere da tale sanzione ove appena si pen­si che la stessa reclamante chiede per finire di limitare la pretesa avversaria a fr. 100.– mensili. Alla luce dei fatti addotti dalle parti non può essere seriamente contestato che il caso in esame è essenzialmente analogo al precedente giudicato da questa Camera e richiamato dalla reclamante medesima (sentenza inc. 16.2020.16 del 10 maggio 2021) . La domiciliazione delle due società riconducibili a G__________ __________ presso l'attrice, in cui erano attivi il suocero e il cognato di quest'ultimo, è avvenuta nello stesso periodo, così come nello stesso periodo l'attrice ha fatturato le sue prestazioni alle due società. Le contestazioni della convenuta sono sostanzialmente le medesime esposte nell'altro precedente mentre le prove da lei offerte non avrebbero verosimilmente apportato nuovi elementi ai fini del giudizio. Premesso ciò, una volta di più è indubbio che tra le parti sia sorto un contratto di domiciliazione societaria, per il quale, relativamen­te alla remunerazione, si applicano per analogia le nor­me del mandato (art. 394 cpv. 3 CO). Posto che oggigiorno l'onerosità del mandato costituisce la regola e la gratuità è l'eccezione, come nel precedente caso giudicato da questa Camera, sussiste una presunzione sull'onerosità del mandato (inc. 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 5). Se non che, nemmeno in questa occasione le asserzioni della convenuta sono suscettibili di infonde­re seri dubbi sul fatto che il mandato fosse oneroso (loc. cit., consid. 5c). Per quel che riguarda la remunerazione, una volta di più l'attrice non ha dimostrato l'esistenza di un accordo sull'ammontare o sulla modalità di calcolo sicché essa ha diritto a una mercede stabilita dal giudice seguendo i principi generali, considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del mandato, il lavoro svolto, l'importanza e la difficoltà dell'affare, le responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa corrisponda ai servizi resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (loc. cit., consid. 6a). Considerato che dagli atti, salvo la messa a disposizione del domicilio e del recapito postale, la domiciliante null'altro ha dimostrato, una volta di più appare proporzionata una mercede annua di fr. 1200.–, oltre l'IVA. Ne segue che il reclamo, su questo punto, si rivela fondato. Soccorrendo le pre­messe dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugna­ta deve quindi essere riformata nel senso che la petizione dev ' essere parzialmente accolta fissando la mercede in favore dell'attrice a complessivi fr. 1620.–. In mancanza della prova di una precedente messa in mora, gli interessi sono riconosciuti unicamente dalla data del precetto esecutivo (24 aprile 2017).

E. 8 Le spese del reclamo seguono la soc­combenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente si è bensì rimessa al giudizio di questa Camera ma il procedimento comporta la riforma di una decisione che essa aveva chiesto e ottenuto davanti al primo giudice (DTF 128 II 93 consid. 2b e 2c). Essa va chiamata perciò ad assumere gli oneri processuali di questa sede. La reclamante rivendica ripetibili per questa sede, ma non avendo fatto capo a un patrocinatore essa avrebbe diritto – se mai – a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Se non che, l'interessata non ha reso verosimile di avere dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo di modo che non soccorrono i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo. L'esito dell'attuale giudizio si riflette sul dispositivo riguardante le spese e le ripetibili di primo grado. L'attrice ottiene vittoria per due quinti e deve dunque sopportare tre quinti degli oneri processuali. Per le medesime motivazioni espresse poc'anzi si giustifica di non riconoscere alla convenuta un'indennità d'inconvenienza. Per questi motivi, decide: I.   Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1.   L'istanza di ricusa è respinta.

2.   La petizione è parzialmente accolta nel senso che la RE 1, è condannata a versare alla CO 1, l'importo di fr. 1620.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017. 3. L'opposizione interposta al PE no. __________94 dell ' Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a tale importo.

4.   Le spese processuali con una tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare come di rito, così come le spese relative alla procedura di conciliazione di fr. 110.–, sono poste per tre quinti a carico dell'attrice e per due quinti a carico della convenuta. II.   Le spese processuali del reclamo di fr. 400.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1 . Non si assegnano indennità. III.   Notificazione a: – – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 27.10.2021 16.2021.23

Contratto di domiciliazione societaria: remunerazione

Incarto n. 16.2021.23 Lugano 27 ottobre 2021 /rg In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello composta dei giudici: Giani, presidente, Fiscalini e Stefani vicecancelliera: Jurissevich sedente per statuire sul reclamo del 25 maggio 2021 presentato dalla RE 1 (rappresentata dall'ing.) contro la decisione emessa il 25 aprile 2021 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C17-004 (contratto di domiciliazione societaria) promossa nei suoi confronti con petizione del 29 settembre 2017 dalla CO 1 (patrocinata dall'avv.  PA 1), Ritenuto in fatto: A. La RE 1, società attiva nel settore dell'intermediazione immobiliare, è stata iscritta nel registro di commercio il 4 febbraio 2015 e dal 22 settembre 2015 G__________ __________ ne è l'amministratore unico. Il 7 dicembre 2015 la società ha spostato la propria sede e il suo recapito da __________ a __________, in via __________ pres­so gli uffici della CO 1. Quest'ultima società, attiva anch'essa nel settore immobiliare, ha quale amministratore unico S__________ __________, cognato di G__________ __________, mentre il suocero di quest'ultimo, R__________ __________ risulta esserne un dipendente. B. Il 13 dicembre 2016 la CO 1 ha chiesto alla RE 1 il pagamento come com­penso per la domiciliazione e il recapito dal 1° novem­bre 2015 al 31 dicembre 2016 di fr. 3780.– (fr. 3500.– corrispon­denti al compenso mensile di fr. 250.– per 14 mesi, più fr. 280.– per l'IVA all'8%) e il 1° marzo 2017 le ha chiesto il pagamento per la domiciliazione del mese di febbraio 2017 di fr. 270.–. Preso atto del mancato pagamento, il 24 aprile 2017 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________94 dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4050.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017, cui l'escussa ha interposto opposizione. Nel frattem­po, il 1° febbraio 2017, la RE 1 ha trasferito il suo recapito in via __________ sempre a __________. C. Il 16 maggio 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per un tentativo di conciliazione nei confronti dell a RE 1 volto a ottenere il pagamento di fr. 4050.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato PE . Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato all'istante, il 19 settembre 2017, l 'autorizzazione ad agire (inc. E17-016). D. C on petizione del 29 settembre 2017 la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottene­re quanto postulato in sede conciliativa . A un'u­dienza del 25 ottobre 2017 l'attrice ha confermato le sue doman­de mentre la convenuta ha postu­lato il rigetto della peti­zione. Il Giudice di pace ha fissato all'attrice un termine fino al 25 novembre 2017 per presentare una replica. In un memoriale del 20 novembre 2017 l'attrice ha confermato la sua posizione. Il 6 dicembre 2017 il Giudice di pace ha notificato tale allegato alla convenuta assegnandole un termine fino al 10 gennaio 2018 per un'eventuale duplica con l'avvertenza che “qualora non fossero inoltrate osservazioni nel termine citato, il Giudice deciderà in base ai documenti prodotti dall'istante (art. 256 CPC)”. Statuendo l'11 giugno 2018 il Giudice di pace, ha accolto la petizione obbligan­do la convenuta a versare all'attrice fr. 4050.– oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2017, fr. 110.– per le spese di conciliazione e fr. 73.30 per le spese esecutive, e riget­tando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 225.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 500.– per ripetibili. Adita l'11 luglio 2018 dalla convenuta con sentenza del 18 febbraio 2019 questa Camera, preso atto del mancato dibattimento, ha annul­lato la sentenza impugnata e ha ritornato gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio (inc.16.2018.34). Nel febbraio del 2020 la RE 1 ha modificato la sua ragione sociale in RE 1. E. Ripristinata la litispendenza, al dibattimento del 9 dicembre 2020 le parti hanno confermato le loro posizioni e hanno offerto prove. Contestualmente la convenuta ha instato per la ricusa del Giudice di pace. Invitata a formulare le domande da sottoporre ai testimoni “che differiscono sostanzialmente da quelle già a suo tempo poste nell'ambito della procedura innanzi al Pretore [tra l'attrice e un'altra società riconducibile a G__________ __________]”, la convenuta ha riaffermato la pertinenza delle prove da lei offerte e ha ribadito la richiesta di ricusa. L'8 marzo 2021 il Giudice di pace ha quindi fissato alle parti un termine fino al 16 aprile 2021 per presentare conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 17 mar­zo 2021 l'attrice ha mantenuto le sue posizioni. Il 3 aprile 2021 la convenuta ha proposto nuovamente di respingere la petizione. F. Statuen­do con decisione del 25 aprile 2021 il Giudice di pace, dopo avere respinto la domanda di ricusa, ha accol­to la petizione obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 4050.– oltre i nteressi al 5% dal 1° aprile 2017, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. L e spese processuali di fr. 250.–, così come quelle della procedura di conciliazione di fr. 110.– e quelle esecutive di fr. 73.30, sono state poste a carico della convenuta tenuta a rifondere all'attrice fr. 500.– per ripetibili. G. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un re­clamo del 25 maggio 2021 in cui chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al primo giudice affinché assuma le prove da lei offerte, o quanto meno di riformarlo nel senso di fissare in massimo a fr. 100.– al mese la pretesa dell'attrice. Il 6 settembre 2021 la CO 1 ha comunicato di rimettersi al giudizio di questa Camera. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il più presto il 26 aprile 2021. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così il 26 maggio 2021. Introdotto il giorno precedente il reclamo in esame è pertanto tempestivo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. 3. Al reclamo la convenuta allega copia di una sentenza emessa il 28 gennaio 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, in una causa tra l'attrice e un'altra società riconducibile a G__________ __________ (inc. SE.2017.328) e copia della sentenza di questa Camera del 10 maggio 2021 emessa su reclamo contro la decisione pretorile (inc. 16.2020.16). La prima decisione è già agli atti di modo che la produzione è superflua. Quanto alla seconda, essa è notoria a questa Camera, così come all'attrice. Nulla osta alla trattazione del reclamo. 4. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, dopo avere respin­to la domanda di ricusa formulata dalla convenuta nei suoi confronti, ha accolto la pretesa dell'attrice sostanzialmente per i motivi addotti dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, in una sentenza emessa il 28 gennaio 2020 in una causa analoga tra l'attrice e un'altra società riconducibile a G__________ __________. Egli ha dapprima stabilito che il servizio di domiciliazione societaria è un contratto innominato, non sottostante quindi ad alcuna forma speciale, che ha per oggetto il trasferimento della sede “di una società presso gli uffici di un'altra società […] usualmente contro pagamento di un corrispettivo, in ogni caso quando è compresa la messa a disposi­zio­ne d'infrastrutture come ad esempio uffici, telefoni, stampanti e fax, da parte della società domiciliante”. Premesso ciò, il primo giudice ha accertato che la convenuta aveva effettivamente usufruito degli spazi messi a disposizione dall'attrice e che le testimonianze assunte in quella sede, segnatamente quella di S__________ __________, avevano smentito un accor­do riguardo alla gratuità della domiciliazione. Il Giudice di pace, poi, ha rimproverato alla convenuta di avere semplicemente contestato la pretesa dell'attrice senza avere provato la gratuità della domiciliazione. A suo parere, infine, l'importo fatturato “ appare adeguato e dunque ammesso ” . Donde l'accoglimento della petizione. 5. La RE 1 rimprovera innanzitutto al Giudice di pace di non avere assunto le prove da lei offerte volte ad accertare l'inesistenza di un contratto tra le parti e la gratuità della domiciliazione pattuita con il suocero e il cognato. Per la reclaman­te, “ammesso e non concesso” che la fattispecie sia analoga a quella giudicata dal Pretore “allora tornano applicabili le considerazioni giuridiche espresse dalla Camera dei reclami civile (inc. 16.2020.16) del 10.5.2021, che ha parzialmente accolto il reclamo interposto dalla __________ SA, riformando sostanzialmente la sentenza della Pretura di Lugano, sezione 3”. Essa fa valere quindi che non potendo provare la gratuità della prestazione, il mandatario ha diritto a una remunerazione usuale, fissata dal Tribunale d'appello in fr. 100.– mensili. 6. Nella fattispecie, con la reclamante si può convenire sull'incerta conduzione della procedura da parte del primo giudice. Ora, al dibattimento del 9 dicembre 2020 la convenuta aveva offerto l'audizione di 15 testimoni, oltre a quella di R__________ __________, S__________ __________ e M__________ __________ __________, già sentiti dal Pretore nella nota procedura, così come l'edizione di tutta una serie di documenti. Il Giudice di pace “ per rispetto del principio di celerità ” ha chiesto alla convenuta di trasmettere “ le domande che intende porre [ai tre ultimi testi] che non siano già state poste nella vertenza innanzi al Pretore così da poter valutare nel merito se oppure no citare i testi ” . Per la convenuta la richiesta era irrita e ha riaffermato la richiesta di sentire tutti i testi. Il Giudice di pace si è invece limitato ad assegnare alle parti un termine per presentare i memoriali conclusivi. Ora, che il Giudice di pace potesse decidere di non citare i testi già sentiti dal Pretore può fors'anche essere ammissibile quantunque di principio le prove dovrebbero essere assunte direttamente dall'autorità giudicante (principio dell'oralità e dell'immediatezza). Il problema è che sulle prove offerte il Giudice di pace non ha emanato alcuna ordinanza (art. 154 CPC), né ha motivato il rifiuto di assumere le prove debitamente offerte dalla convenuta neppure con la senten­za impugnata. Ciò costituisce una violazione del diritto di essere sentito della parte tanto più che ancora nel memoriale conclusivo la convenuta contestava al Giudice di pace di non essersi “mai determinato sull'ammissione delle prove e dei testi che abbiamo offerto”. Di per sé, il giudizio impugnato andrebbe annullato. 7. In concreto, ci si può esimere da tale sanzione ove appena si pen­si che la stessa reclamante chiede per finire di limitare la pretesa avversaria a fr. 100.– mensili. Alla luce dei fatti addotti dalle parti non può essere seriamente contestato che il caso in esame è essenzialmente analogo al precedente giudicato da questa Camera e richiamato dalla reclamante medesima (sentenza inc. 16.2020.16 del 10 maggio 2021) . La domiciliazione delle due società riconducibili a G__________ __________ presso l'attrice, in cui erano attivi il suocero e il cognato di quest'ultimo, è avvenuta nello stesso periodo, così come nello stesso periodo l'attrice ha fatturato le sue prestazioni alle due società. Le contestazioni della convenuta sono sostanzialmente le medesime esposte nell'altro precedente mentre le prove da lei offerte non avrebbero verosimilmente apportato nuovi elementi ai fini del giudizio. Premesso ciò, una volta di più è indubbio che tra le parti sia sorto un contratto di domiciliazione societaria, per il quale, relativamen­te alla remunerazione, si applicano per analogia le nor­me del mandato (art. 394 cpv. 3 CO). Posto che oggigiorno l'onerosità del mandato costituisce la regola e la gratuità è l'eccezione, come nel precedente caso giudicato da questa Camera, sussiste una presunzione sull'onerosità del mandato (inc. 16.2020.16 del 10 maggio 2021 consid. 5). Se non che, nemmeno in questa occasione le asserzioni della convenuta sono suscettibili di infonde­re seri dubbi sul fatto che il mandato fosse oneroso (loc. cit., consid. 5c). Per quel che riguarda la remunerazione, una volta di più l'attrice non ha dimostrato l'esistenza di un accordo sull'ammontare o sulla modalità di calcolo sicché essa ha diritto a una mercede stabilita dal giudice seguendo i principi generali, considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del mandato, il lavoro svolto, l'importanza e la difficoltà dell'affare, le responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa corrisponda ai servizi resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (loc. cit., consid. 6a). Considerato che dagli atti, salvo la messa a disposizione del domicilio e del recapito postale, la domiciliante null'altro ha dimostrato, una volta di più appare proporzionata una mercede annua di fr. 1200.–, oltre l'IVA. Ne segue che il reclamo, su questo punto, si rivela fondato. Soccorrendo le pre­messe dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugna­ta deve quindi essere riformata nel senso che la petizione dev ' essere parzialmente accolta fissando la mercede in favore dell'attrice a complessivi fr. 1620.–. In mancanza della prova di una precedente messa in mora, gli interessi sono riconosciuti unicamente dalla data del precetto esecutivo (24 aprile 2017). 8. Le spese del reclamo seguono la soc­combenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La resistente si è bensì rimessa al giudizio di questa Camera ma il procedimento comporta la riforma di una decisione che essa aveva chiesto e ottenuto davanti al primo giudice (DTF 128 II 93 consid. 2b e 2c). Essa va chiamata perciò ad assumere gli oneri processuali di questa sede. La reclamante rivendica ripetibili per questa sede, ma non avendo fatto capo a un patrocinatore essa avrebbe diritto – se mai – a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Se non che, l'interessata non ha reso verosimile di avere dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo di modo che non soccorrono i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo. L'esito dell'attuale giudizio si riflette sul dispositivo riguardante le spese e le ripetibili di primo grado. L'attrice ottiene vittoria per due quinti e deve dunque sopportare tre quinti degli oneri processuali. Per le medesime motivazioni espresse poc'anzi si giustifica di non riconoscere alla convenuta un'indennità d'inconvenienza. Per questi motivi, decide: I.   Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1.   L'istanza di ricusa è respinta.

2.   La petizione è parzialmente accolta nel senso che la RE 1, è condannata a versare alla CO 1, l'importo di fr. 1620.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017. 3. L'opposizione interposta al PE no. __________94 dell ' Ufficio esecuzione di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a tale importo.

4.   Le spese processuali con una tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare come di rito, così come le spese relative alla procedura di conciliazione di fr. 110.–, sono poste per tre quinti a carico dell'attrice e per due quinti a carico della convenuta. II.   Le spese processuali del reclamo di fr. 400.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1 . Non si assegnano indennità. III.   Notificazione a: – – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.