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16.2021.13

Contratto di lavoro - prova dell'osservanza del termine suppletorio per presentare osservazioni alla petizione - violazione del diritto di essere sentito

Ticino · 2022-02-17 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta l'11 febbraio 2021 (cfr. tracciamento dell'invio, n. __________, agli atti). Il termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 13 marzo 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 15 marzo 2021, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 2 N ella procedura di reclamo, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), a meno che la stessa sentenza impugnata dia motivo alla loro adduzione (art. 99 cpv. 1 LTF per analogia; cfr. DTF 145 III 428 consid. 5.2; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2018.58 del 13 febbraio 2020 consid. 2a e I CCA sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 2). Nella fattispecie, al reclamo la RE 1 acclude, oltre al suo allegato di osservazioni dell'8 febbraio 2021 e al tracciamento dell'invio postale raccomandato, anche la ricevuta d'acquisto dell'etichetta per la spedizione e l'attestazione d'impostazione dello stesso (doc. D). Quest'ultimo documento prodotto per dimo strare la tempestività del suo memoriale è senz'altro ammissibile.

E. 3 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 4 Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha accertato che la convenuta non aveva presentato le osservazioni alla petizione entro i termini assegnatile e che era quindi preclusa in virtù dell'art. 223 CPC. Premesso ciò, egli ha richiamato il principio secondo cui, salvo eccezioni, i fatt i non controversi non devono essere provati; ha quindi ritenuto che su quelli addotti dall'attore con la petizione non vi fossero notevoli dubbi. Ricordato che una disdetta va pronunciata in maniera inequivocabile in merito alla volontà di porre termine al rapporto contrattuale, il primo giudice ha stabilito che il messaggio sms del 13 marzo 2020 non poteva in buona fede e secondo il principio dell'affidamento essere interpretato e compreso dall'attore quale chiara e indubitabile disdetta del rapporto di lavoro, donde l'accoglimento della petizione.

E. 5 La reclamante lamenta la violazione del suo

diritto di essere sentita in relazione alla mancata presa in considerazione

delle sue osservazioni. Essa fa valere che il termine suppletorio impartitole dal

primo giudice per inoltrare quel memoriale, che sarebbe scaduto l'8 febbraio

2021, è stato da lei rispettato con la consegna alla sera di quel giorno del

plico alla posta tramite il sistema

“My

Post 24”. Donde la tempestività dell'allegato.

a)

Nella fattispecie

, con ordinanza del

18 dicembre 2020 il Preto­re aggiunto ha fissato alla convenuta un termine di

20 giorni

per presentare

eventuali osservazioni alla petizio­ne di CO 1. Scaduto infruttuoso tale

termine, con ordinanza del 27 gennaio 2021 il primo giudice ha assegnato alla

convenuta un termine suppletorio di 10 giorni per presentare le osservazioni in

applicazione degli art. 219 e 223 cpv. 1 CPC. Questa ordinanza è stata

notificata alla convenuta il 28 gennaio 2021, per cui il termine di 10 giorni,

co

minciato a decorre l'indomani, sarebbe

scaduto domenica 7 febbraio 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art.

142 cpv. 3 CPC). Le osservazioni della convenuta, datate 8 febbraio 2021, erano

contenute in un plico sul quale il timbro postale riporta la data del 10 febbraio

2021, alle ore 20.00.

L'invio è poi

giunto alla Pretura l'11 febbraio 2021, allorquando il Pretore aggiunto aveva

già emanato la decisione impugnata.

b)

Secondo

l'art. 143 cpv. 1 CPC gli atti scritti devono essere con­segnati

al tribunale oppure, all'indirizzo di questi,

alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il

più tardi l'ultimo giorno del termine. Così, quando un allegato è inviato per posta,

il momento decisivo per il rispetto del termine non è quello della ricezione da

parte dell'autorità

ma quello in cui esso è

stato consegnato alla posta svizzera (DTF 145 V 93 consid. 6.1.1). Per essere

tempestivo, l'invio deve essere consegnato entro la

mezzanotte dell'ultimo giorno utile

(DTF 142 V 391 consid. 2.2 con riferimenti).

Di regola, la data di un allegato si presume corrispondere a quella del timbro

postale. La parte che pretende di avere consegnato un atto anteriormente alla

data del timbro postale può addurre ogni tipo di prova, anche testimoniale, che

potrebbe risultare determinante (sentenza del Tribunale federale 5A_965/2020 dell'11

gennaio 2021 consid. 4.2.3 con riferimenti).

c)

Come detto, la reclamante allega

di avere inoltrato il plico contenente le sue osservazioni facendo capo al sistema

“My Post 24”.

Ora, tale servizio avviene

tramite

uno sportello postale automatizzato,

assimilato a un ufficio postale svizzero, che può essere utilizzato appunto per

spedire pacchi e lettere raccomandate. Concretamente, dopo avere depositato

l'invio nell'apposito scomparto, l'apparecchio rilascia al mittente

un'attestazione d'impostazione con il numero di tracciamento dell'invio, il

luogo, la data e l'ora del deposito (sentenza del Tribunale federale

5A_972/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.2 in: SZZP/RSPC 2019 pag. 261). Nel

caso in esame, dalla documentazione presentata in questa sede dalla reclamante risulta

che

il plico raccomandato

contenente le sue osservazioni è stato consegnato allo sportello “My Post 24”

di __________

l'8 febbraio 2021 alle ore

22.00 (doc. D: attestazione d'impostazione relativa all'invio n. __________ e

ricevuta dell'acquisto di un'etichetta di spedizione con destinatario la

Pretura di Mendrisio Sud). Perché l'invio sia stato poi trattato a __________

solo il 9 febbraio 2021 alle 18.05 e sia stato recapitato alla Pretura solo

l'11 febbraio 2021 è un mistero. Sia come sia, il plico in questione è stato

inoltrato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile sicché le osservazioni

della convenuta erano tempestive.

d)

Visto quanto precede, nella misura in cui

nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che, avendo la

convenuta disatteso l'ultimo termine fissatogli in applicazione (analogica)

dell'art. 223 cpv. 1 CPC, le allegazioni dell'attrice dovevano reputarsi non

contestate, si è in presenza di una violazione del

diritto

di essere sentito della convenuta

. Nelle circostanze del caso, esclusa una sanatoria di

una tale lesione, non rimane

che annullare la sentenza impugnata e

ritornare gli atti al Pretore aggiunto affinché svolga la fase dibattimentale e

statuisca. Il reclamo, fondato, deve pertanto essere accolto, ciò che rende

superfluo esaminare le ulteriori censure di merito sollevate dalla reclamante.

E. 6 La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, che ha introdotto reclamo per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide:

1.   Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto affinché proceda nei suoi incombenti nel senso dei considerandi. 2. Non si riscuotono spese processuali. CO 1 rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

4.   Notificazione a: – avv.; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 17 febbraio 2022/rg

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato dalla

RE 1

contro la decisione emessa il10 febbraio 2021 dal Pretore aggiuntodella giurisdizione di Mendrisio Sudnella causa SE.2020.53 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del17 dicembre 2020da

CO 1

2.Nella procedura di reclamo, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC),a meno che la stessa sentenza impugnata dia motivo alla loro adduzione (art. 99 cpv. 1LTFper analogia; cfr. DTF 145 III 428 consid. 5.2; analogamente:CCR, sentenzainc.16.2018.58 del13 febbraio 2020 consid. 2a eI CCA sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 2). Nella fattispecie, al reclamo la RE 1 acclude,oltre al suo allegato di osservazioni dell'8 febbraio 2021 e al tracciamento dell'invio postale raccomandato, anche la ricevuta d'acquisto dell'etichetta per la spedizione e l'attestazione d'impostazione dello stesso (doc. D). Quest'ultimo documento prodotto per dimostrare la tempestività del suo memoriale è senz'altro ammissibile.

a)Nella fattispecie, con ordinanza del

E. 18 dicembre 2020 il Preto­re aggiunto ha fissato alla convenuta un termine di

E. 20 giorniper presentare eventuali osservazioni alla petizio­ne di CO 1. Scaduto infruttuoso tale termine, con ordinanza del 27 gennaio 2021 il primo giudice ha assegnato alla convenuta un termine suppletorio di 10 giorni per presentare le osservazioni in applicazione degli art. 219 e 223 cpv. 1 CPC. Questa ordinanza è stata notificata alla convenuta il 28 gennaio 2021, per cui il termine di 10 giorni, cominciato a decorre l'indomani, sarebbe scaduto domenica 7 febbraio 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Le osservazioni della convenuta, datate 8 febbraio 2021, erano contenute in un plico sul quale il timbro postale riporta la data del 10 febbraio 2021, alle ore 20.00.L'invio è poi giunto alla Pretura l'11 febbraio 2021, allorquando il Pretore aggiunto aveva già emanato la decisione impugnata.

b)Secondo l'art. 143 cpv. 1 CPC gli atti scritti devono essere con­segnatial tribunale oppure, all'indirizzo di questi, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l'ultimo giorno del termine. Così, quando un allegato è inviato per posta,il momento decisivo per il rispetto del termine non è quello della ricezione da parte dell'autoritàma quello in cui esso è stato consegnato alla posta svizzera (DTF 145 V 93 consid. 6.1.1). Per essere tempestivo, l'invio deve essere consegnato entro lamezzanotte dell'ultimo giorno utile (DTF 142 V 391 consid. 2.2 con riferimenti).Di regola, la data di un allegato si presume corrispondere a quella del timbro postale. La parte che pretende di avere consegnato un atto anteriormente alla data del timbro postale può addurre ogni tipo di prova, anche testimoniale, che potrebbe risultare determinante (sentenza del Tribunale federale 5A_965/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 4.2.3 con riferimenti).

c)Come detto, la reclamante allega di avere inoltrato il plico contenente le sue osservazioni facendo capo al sistema “My Post 24”.Ora, tale servizio avviene tramiteuno sportello postale automatizzato, assimilato a un ufficio postale svizzero, che può essere utilizzato appunto per spedire pacchi e lettere raccomandate. Concretamente, dopo avere depositato l'invio nell'apposito scomparto, l'apparecchio rilascia al mittente un'attestazione d'impostazione con il numero di tracciamento dell'invio, il luogo, la data e l'ora del deposito (sentenza del Tribunale federale 5A_972/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.2 in: SZZP/RSPC 2019 pag. 261). Nel caso in esame, dalla documentazione presentata in questa sede dalla reclamante risulta cheil plico raccomandato contenente le sue osservazioni è stato consegnato allo sportello “My Post 24” di __________l'8 febbraio 2021 alle ore 22.00 (doc. D: attestazione d'impostazione relativa all'invio n. __________ e ricevuta dell'acquisto di un'etichetta di spedizione con destinatario la Pretura di Mendrisio Sud). Perché l'invio sia stato poi trattato a __________ solo il 9 febbraio 2021 alle 18.05 e sia stato recapitato alla Pretura solo l'11 febbraio 2021 è un mistero. Sia come sia, il plico in questione è stato inoltrato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile sicché le osservazioni della convenuta erano tempestive.

d)Visto quanto precede, nella misura in cui nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che, avendo la convenuta disatteso l'ultimo termine fissatogli in applicazione (analogica) dell'art. 223 cpv. 1 CPC, le allegazioni dell'attrice dovevano reputarsi non contestate, si è in presenza di una violazione deldiritto di essere sentito della convenuta. Nelle circostanze del caso, esclusa una sanatoria di una tale lesione, non rimaneche annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al Pretore aggiunto affinché svolga la fase dibattimentale e statuisca. Il reclamo, fondato, deve pertanto essere accolto, ciò che rende superfluo esaminare le ulteriori censure di merito sollevate dalla reclamante.

6.La procedura nelle azioni derivanti da contratto dilavoroègratuita(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, che ha introdotto reclamo per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

– avv.;

– .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.16.2021.13

Lugano

17 febbraio 2022/rg

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato dalla

RE 1

contro la decisione emessa il10 febbraio 2021 dal Pretore aggiuntodella giurisdizione di Mendrisio Sudnella causa SE.2020.53 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del17 dicembre 2020da

CO 1

2.Nella procedura di reclamo, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC),a meno che la stessa sentenza impugnata dia motivo alla loro adduzione (art. 99 cpv. 1LTFper analogia; cfr. DTF 145 III 428 consid. 5.2; analogamente:CCR, sentenzainc.16.2018.58 del13 febbraio 2020 consid. 2a eI CCA sentenza inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 2). Nella fattispecie, al reclamo la RE 1 acclude,oltre al suo allegato di osservazioni dell'8 febbraio 2021 e al tracciamento dell'invio postale raccomandato, anche la ricevuta d'acquisto dell'etichetta per la spedizione e l'attestazione d'impostazione dello stesso (doc. D). Quest'ultimo documento prodotto per dimostrare la tempestività del suo memoriale è senz'altro ammissibile.

a)Nella fattispecie, con ordinanza del 18 dicembre 2020 il Preto­re aggiunto ha fissato alla convenuta un termine di 20 giorniper presentare eventuali osservazioni alla petizio­ne di CO 1. Scaduto infruttuoso tale termine, con ordinanza del 27 gennaio 2021 il primo giudice ha assegnato alla convenuta un termine suppletorio di 10 giorni per presentare le osservazioni in applicazione degli art. 219 e 223 cpv. 1 CPC. Questa ordinanza è stata notificata alla convenuta il 28 gennaio 2021, per cui il termine di 10 giorni, cominciato a decorre l'indomani, sarebbe scaduto domenica 7 febbraio 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Le osservazioni della convenuta, datate 8 febbraio 2021, erano contenute in un plico sul quale il timbro postale riporta la data del 10 febbraio 2021, alle ore 20.00.L'invio è poi giunto alla Pretura l'11 febbraio 2021, allorquando il Pretore aggiunto aveva già emanato la decisione impugnata.

b)Secondo l'art. 143 cpv. 1 CPC gli atti scritti devono essere con­segnatial tribunale oppure, all'indirizzo di questi, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l'ultimo giorno del termine. Così, quando un allegato è inviato per posta,il momento decisivo per il rispetto del termine non è quello della ricezione da parte dell'autoritàma quello in cui esso è stato consegnato alla posta svizzera (DTF 145 V 93 consid. 6.1.1). Per essere tempestivo, l'invio deve essere consegnato entro lamezzanotte dell'ultimo giorno utile (DTF 142 V 391 consid. 2.2 con riferimenti).Di regola, la data di un allegato si presume corrispondere a quella del timbro postale. La parte che pretende di avere consegnato un atto anteriormente alla data del timbro postale può addurre ogni tipo di prova, anche testimoniale, che potrebbe risultare determinante (sentenza del Tribunale federale 5A_965/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 4.2.3 con riferimenti).

c)Come detto, la reclamante allega di avere inoltrato il plico contenente le sue osservazioni facendo capo al sistema “My Post 24”.Ora, tale servizio avviene tramiteuno sportello postale automatizzato, assimilato a un ufficio postale svizzero, che può essere utilizzato appunto per spedire pacchi e lettere raccomandate. Concretamente, dopo avere depositato l'invio nell'apposito scomparto, l'apparecchio rilascia al mittente un'attestazione d'impostazione con il numero di tracciamento dell'invio, il luogo, la data e l'ora del deposito (sentenza del Tribunale federale 5A_972/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.2 in: SZZP/RSPC 2019 pag. 261). Nel caso in esame, dalla documentazione presentata in questa sede dalla reclamante risulta cheil plico raccomandato contenente le sue osservazioni è stato consegnato allo sportello “My Post 24” di __________l'8 febbraio 2021 alle ore 22.00 (doc. D: attestazione d'impostazione relativa all'invio n. __________ e ricevuta dell'acquisto di un'etichetta di spedizione con destinatario la Pretura di Mendrisio Sud). Perché l'invio sia stato poi trattato a __________ solo il 9 febbraio 2021 alle 18.05 e sia stato recapitato alla Pretura solo l'11 febbraio 2021 è un mistero. Sia come sia, il plico in questione è stato inoltrato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile sicché le osservazioni della convenuta erano tempestive.

d)Visto quanto precede, nella misura in cui nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto che, avendo la convenuta disatteso l'ultimo termine fissatogli in applicazione (analogica) dell'art. 223 cpv. 1 CPC, le allegazioni dell'attrice dovevano reputarsi non contestate, si è in presenza di una violazione deldiritto di essere sentito della convenuta. Nelle circostanze del caso, esclusa una sanatoria di una tale lesione, non rimaneche annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al Pretore aggiunto affinché svolga la fase dibattimentale e statuisca. Il reclamo, fondato, deve pertanto essere accolto, ciò che rende superfluo esaminare le ulteriori censure di merito sollevate dalla reclamante.

6.La procedura nelle azioni derivanti da contratto dilavoroègratuita(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, che ha introdotto reclamo per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

– avv.;

– .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.