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16.2020.16

Contratto di domiciliazione societaria: remunerazione

Ticino · 2021-05-10 · Italiano TI
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 30 gennaio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali

n. 98.__________ agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così il sabato 29 febbraio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 2 marzo 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

E. 1.1 La petizione è parzialmente accolta nel senso che la C__________ SA, ora RE 1, è condannata a versare alla CO 1, l'importo di fr. 1620.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017.

E. 1.2 L'opposizione interposta al PE no. __________99 notificato dall’UE di Lugano in data 24 aprile 2017 è respinta in via definitiva limitatamente a tale importo.

2.   Le spese processuali con una tassa di giustizia di fr. 800.–, da anticipare come di rito, così come le spese relative alla procedura di conciliazione CM.2017.339 di fr. 250.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'attrice e per un quinto a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 1020.– per ripetibili ridotte. II.   Le spese processuali del reclamo di fr. 900.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per quattro quinti a carico della CO 1 e per un quinto a carico della RE 1. La CO 1 rifonderà alla controparte fr. 950.– per ripetibili ridotte. III.   Notificazione a: – avv.; – avv.   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 2 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett.

a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid.

E. 2.2 con rinvii; più recentemente sentenza 4A_512/2019 del 12 novembre 2020 consid. 5.1.1). Nel caso in esame è pacifico che non sono stati stipulati accordi sulla remunerazione dell'attrice. Né consta un uso nel settore. b) Premesso ciò, il Pretore ha accertato che la convenuta ha usufruito, oltre alla domiciliazione societaria, degli spazi mes­si a disposizione dall'attrice, così come delle differenti infrastrutture (uffici, stampanti, fotocopiatrici, linee telefoniche fax ecc.). Se non che, a ben vedere, salvo la messa a disposizione del domicilio e del recapito postale, sull'entità degli altri servizi resi dall'attrice tutto si ignora. Nei suoi memoriali non figura alcuna allegazione in merito né dalle fatture del 15 dicembre 2016 e 1° marzo 2017 è possibile desumere gli ele­menti di fatto necessari per stabilire la sua mercede. In mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, la conclusione del Pretore di ritenere adeguato l'importo di fr. 500.– mensili appare insostenibile. Tanto più che per questa Camera è notorio che per le medesime prestazioni offerte alla C__________ SA, a un'altra società di cui G__________ R__________ era amministratore unico, l'attrice aveva fatturato fr. 250.– mensili oltre l'IVA (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.34 del 18 febbraio 2019, consid. A). Visto quanto precede, per l'unica prestazione oggettivamente svolta, la messa a disposizione del domicilio e del recapito postale, una mercede annua di fr. 1200.–, oltre l'IVA, appare proporzionata ai servizi resi. Ne segue che il reclamo, su questo punto, si rivela fondato. Soccorrendo le pre­messe dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugna­ta deve quindi essere riformata nel senso che la petizione dev ' essere parzialmente accolta fissando la mercede in favore dell'attrice a complessivi fr. 1620.–.

E. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore dopo avere prese atto che litigiosa era l'onerosità del servizio di domiciliazione fornito dall'at­trice alla convenuta, ha accertato che il servizio di domiciliazione societaria è un contratto innominato, non sottostante quindi ad alcuna forma speciale (art. 11 cpv. 1 CO), che ha per oggetto il trasferimento della sede “di una società presso gli uffici di un'altra società […] usualmente contro pagamento di un corrispettivo, in ogni caso quando è compresa la messa a disposi­zio­ne d'infrastrutture come ad esempio uffici, telefoni, stampanti e fax, da parte della società domiciliante”. Posto ciò, egli ha appurato che la scelta di domiciliare la C__________ SA presso l'attrice era stata voluta da G__________ R__________ e non su richiesta del di lui suocero R__________ G__________ “ verosimilmente per concentrare le attività delle società a lui facenti capo, tra cui la convenuta, negli uffici ove era attiva la sua assistente M__________ M__________ e ove lui stesso ha iniziato la sua nuova attività alle dipendenze dell'attrice ad inizio 2016”. Il primo giudice ha poi accertato che R__________ G__________ aveva dichia­rato di aver discusso con G__________ R__________ “ nel dettaglio i termini per la domiciliazione e di averli poi riportati al dirigente respon­sabile della ditta attrice ” e che sebbene “non si ricordasse in dettaglio le pattuizioni ”, il teste aveva “chiaramente indicato che la domiciliazione non era stata pattuita gratuita”. Inoltre, egli ha soggiunto, quanto riferito da R__________ G__________ ­era stato conferma­to da Si__________ G__________, il quale ha “chiarito che di fatto la convenu­ta aveva iniziato ad occupare gli spazi presso l'attrice già nel 2014 – se non prima – e che solo in un secondo tempo ha spostato anche la sede sociale”. Per il Pretore, poi, la convenuta aveva pagato una fattura di fr. 4500.– oltre IVA emessa il 16 apri­le 2014 dall'attrice e riferita a “prestazioni” eseguite nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014, prendendo atto che per M__________ M__________ queste prestazioni “ erano riferite sia alla messa a disposizione della segretaria che l'aveva preceduta sia del costo di domiciliazione della C__________ SA, come le risulta anche dai bilanci societari ” . Il primo giudice ha pertanto ritenuto assodato che la convenuta in passato avesse pagato all'attrice dei costi di domiciliazione. Egli ha altresì considerato che la “circostanza che detti costi non siano in seguito stati fatturati mensilmente […] non significa che i medesimi non fossero dovuti”, giacché come “deposto dal responsabile dell'attrice nelle " questioni di famiglia " non si è soliti essere "così fiscali"” e che non è stato dimostrato dall'istruttoria “che altre società domiciliate negli spazi dell'attrice non pagano una domiciliazione”. In circostanze del genere, il Pretore ha accolto la petizione “ considerato che le testimonianze assunte hanno smentito un accor­do riguardo alla gratuità della domiciliazione mentre hanno comprovato che per il periodo di cui alla fatturazione delle due fatture […] la convenuta ha effettivamente usufruito degli spazi, dei servizi e dell'infrastruttura messile a disposizione dall'attrice ” . A suo parere, per quanto l'istruttoria non avesse chiarito l'importo mensile pattuito per i servizi forniti, quello di fr. 500.– mensili oltre IVA fatturato “ è adeguato a quanto offerto ” . Quanto alla decorren­za degli interessi, in difetto di una precedente messa in mora “ documentata agli atti”, il Pretore l'ha riconosciuta unicamente dalla data del precetto esecutivo (24 aprile 2017).

E. 4 La RE 1, che non contesta di avere concluso con l'attrice un contratto di domiciliazione societaria che comprende­va, oltre al trasferimento della propria sede legale, la messa a disposizione di spazi, infrastrutture e materiale da parte della società domiciliante, contesta la conclusione del Pretore secondo cui il contratto sia iniziato prima dell'effettivo trasferimento della sua sede presso gli uffici dell'attrice, avvenuto nel mese di dicem­bre 2015, e soprattutto che esso prevedeva una remunerazione. A suo avviso, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'azio­ne poiché l'attrice, gravata dall'onere della prova, non ha dimostrato l'esistenza di un accordo in merito all'onerosità del servizio di domiciliazione né tantomeno che l'ammontare del compenso pattuito sarebbe stato di fr. 500.– mensili. Oltre rimproverargli un'errata valutazione delle prove, la reclamante critica il Pretore per non avere considerato che “in capo alle società in causa vi sono persone con stretti rapporti di parentela” e che tra familiari “ci si fornisce servizi gratuitamente, sempre nell'interesse di sostenersi a vicenda”. Essa censura l'accertamento del primo giudice, per il quale la decisione di spostare la sede della società dagli uffici dell'__________ Sagl, alla quale nulla versava per la domiciliazione, non era dovuta alla richiesta di R__________ G__________ ma a una scelta del suo amministratore unico. Ribadisce che con R__________ G__________ non era stata pattuita nessuna remunerazione e che l'attrice “solo dal momento che i rapporti tra G__________ R__________ e sua moglie S__________ G__________-__________, e quindi figlia di R__________ G__________, rispettivamente sorella di Si__________ G__________, si sono incrinati (…) ha preteso di vantare un credito”. Tant'è, essa epiloga, dal mese di novembre 2016 l'attrice “perpetra nei confronti del suo amministratore unico un comportamento vessatorio giacché, oltre alle fatture oggetto della vertenza e alla procedura esecutiva e giudiziaria ad esse legate, lo ha licenziato e ne ha revocato la funzione dirigenziale”.

E. 5 Nella fattispecie non è contestato l'accertamento del Pretore secondo cui tra le parti era sorto un contratto di domiciliazione societaria. Si tratta di un contratto innominato, il quale, dandosi la fornitura di servizi quali la domiciliazione di società, integra di regola elementi del mandato (Tagmann/Zihler, Sitz, Rechtsdomizil und weitere Adresse - Kritik an einem in REPRAX 2/2012, pag. 53 nota n. 34). Per la remunerazione della fornitura di servizi del genere appare pertanto giustificato riferirsi per analogia alle nor­me di questo contratto. Ora, nell'ambito di un rapporto di manda­to, una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO) e incombe di principio al mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione per le sue prestazioni dimostrare l'esistenza di un accordo esplicito o tacito (art. 8 CC). Tuttavia, come rilevato dal Pretore senza contestazioni da parte della reclamante, oggigiorno l'onerosità del mandato costituisce la regola e la gratuità è l'eccezione (v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 7c con rinvii). Detto altrimenti, anche per questo tipo di contratto non esiste più una presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario, ma qualora dalle circostanze risulti che il servizio sia reso a titolo professionale, si presume la conclusione di un accordo tacito sulla remunerazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_2/2008 del 28 marzo 2008 consid. 2.4). Discusso è invero sapere se si tratti di una presunzione legale (Werro in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 40 ad art. 394 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 657 n. 4587) o di fatto (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 35 ad art. 394; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 370 ad art. 394 CO; Gehrer/Giger in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2 ª edizione, n. 23 ad art. 394 OR). E nel primo caso il mandante deve provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito mentre nel secondo la presunzione può essere sovvertita da elementi atti a insinuare considerevoli dubbi dell'onerosità del mandato, ciò che fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale dell'onerosità del servizio. Il quesito può, nel caso in esame, rimanere indeciso, quand'anche ci si dipartisse dalla tesi più favorevole alla reclamante, l'accertamento del Pretore sull'onerosità del mandato resiste alla critica. a) In concreto, la reclamante non contesta che di regola il servizio di domiciliazione societaria sia una prestazione remu­nerata . Quanto al fatto che l'attrice svolga tale servizio a titolo professionale, per tacere del fatto che la reclamante medesima sosteneva come la CO 1 domiciliasse altre società, M__________ M__________ ha confermato che “ altre società domiciliate negli spazi dell'attrice pagano una domiciliazione ” (deposizione del 24 gennaio 2018 verbali pag. 2). Certo la convenuta allude invero al fatto che la controparte non eserciti l'attività di fiduciaria. Il che sarà anche possibile, ma non consta che per mettere a disposizione un domicilio legale, il domiciliatore debba essere un fiduciario tanto meno se si pensa alla domiciliazio­ne presso studi legali. Posto ciò, sussiste una presunzione sull'onerosità del mandato. b) Relativamente alle circostanze atte a fare sorgere dubbi circa il carattere oneroso del mandato, è indubbio che l'amministra­to­re unico della reclamante sia cognato di Si__________ G__________ e genero di R__________ G__________. Legami di parentela o di amicizia non bastano tuttavia, per ciò solo, a escludere l'onerosità di un mandato (Fellmann, op. cit., n. 388 ad art. 394 CO; Weber, op. cit., n. 35 ad art. 394). Quanto al fatto che fosse stato R__________ G__________ a chiedere alla convenuta di spostare la sede sociale, circostanza lungi dall'essere stata resa verosimile, nemmeno la reclamante revoca in dubbio che presso gli uffici dell'attrice a __________ la C__________ SA già svolge­va l'attività amministrativa e il suo amministratore unico avreb­be svolto la propria. L'interesse di quest'ultimo a concentrare in un solo luogo le sue attività poteva bilanciare l'onerosità dello spostamento. È possibile che la richiesta di pagamento dei servizi forniti dall'attrice sia concomitante alle traversie coniugali dell'amministratore unico della convenuta, ma il solo fatto di trasmet­tere fatture a distanza di tempo non depone per una gratuità tanto meno in ambito commerciale ove non risulta inusuale fatturare annualmente prestazioni di domiciliazione di società. Che poi la revoca della procura generale rilasciata dall'attrice a G__________ R__________ sia riconducibile alla rottura coniugale è plausibile, ma non è dato di vedere in che modo tale circostanza avvalori la tesi della reclamante sulla gratuità delle prestazioni fornite dall'attrice. Né soccorre alla tesi della reclamante il fatto che altre due società non pagano la domiciliazione, già per il fatto che G__________ P__________ ha negato di avere domiciliato la propria ditta presso l'attrice (deposizio­ne del 20 febbraio 2019, verbali pag. 1), mentre I__________ F__________ ha riferito di avervi unicamente un recapito postale (deposizione del 10 ottobre 2018, verbali pag. 1). In circostanze siffatte, anche prese nel loro insieme, le asserzioni della convenuta non erano suscettibili di infondere seri dubbi sul fatto che il mandato fosse oneroso. c) Certo, con la reclamante si può anche convenire che la conclusione del primo giudice secondo cui già in passato l'attrice aveva fatturato alla convenuta servizi di domiciliazione appaia discutibile e fors'anche arbitraria non essendo dato di vedere quale domiciliazione societaria potesse sussistere prima dell'ef­fet­tivo cambiamento di sede. E qualche perplessità può sorgere sulla genericità delle dichiarazioni di R__________ G__________ in merito alla “non gratuità” della domiciliazione della convenuta presso l'attrice (deposizione rogatoriale del 6 giugno 2018, risposta n. 12). Resta il fatto che incombeva alla convenuta sovvertire la nota presunzione e rendere quanto meno verosimile il carattere gratuito del mandato. Se non che, come si è detto, sarebbero occorsi altri e ben più consistenti indizi per far sorgere dubbi sul carattere oneroso delle prestazioni dell'attrice. Ne segue che, al riguardo, il reclamo è destituito di fondamento.

E. 6 Per quanto riguarda la mercede, il Pretore ha ritenuto che “ per quanto l'istruttoria non abbia chiarito l'importo mensile pattuito ” quello di fr. 500.– mensili oltre IVA fatturato dall'attrice “ è adegua­to a quanto offerto ” . La reclamante censura tale quantificazione ribadendo che l'attrice, alla quale incombeva l'onere probatorio, non ha dimostrato l'importo mensile pattuito per la domiciliazione. A suo parere, pertanto, in mancanza di elementi il primo giudice non poteva ritenere giustificate e adeguate le due fatture emesse dall'attrice. Per di più, essa soggiunge, né l'arch. E__________ L__________ né M__________ M__________ sono state sue dipendenti e anzi, quest'ultima nemmeno lo era per l'attrice. a) In concreto, ammesso il principio dell'onerosità del mandato, se le parti non si sono accordate né sull'ammontare, né sulla modalità di calcolo della remunerazione, il mandatario ha nondimeno diritto alla remunerazione usuale e, in assenza di un tale uso, il giudice dovrà determinarla seguendo i principi generali, considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del mandato, il lavoro svolto, l'importanza e la difficoltà dell'affare, le responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa corrisponda ai servizi da lui resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (DTF 135 III 261 consid.

E. 7 Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la reciproca soc­combenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice ottiene vittoria per un quinto e deve dunque sopportare quattro quinti degli oneri processuali e rifondere alla convenuta un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Per questi motivi, decide: I.   Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.16.2020.16

Lugano

10 maggio 2021/jh

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo 2 marzo 2020 presentato dalla

C__________ SA,

ora RE 1

contro la decisione emessa il 28 gennaio 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2017.328 (contratto di domiciliazione societaria) promossa nei suoi confronti con petizione del14 settembre 2017dalla

CO 1

5.Nella fattispecie non è contestato l'accertamento del Pretore secondo cui tra le parti era sorto uncontratto di domiciliazione societaria. Si tratta di un contratto innominato, il quale, dandosi la fornitura di servizi quali la domiciliazione di società, integra di regola elementi del mandato(Tagmann/Zihler, Sitz, Rechtsdomizil und weitere Adresse - Kritik an einem in REPRAX 2/2012, pag. 53 nota n. 34).Per la remunerazione della fornitura di servizi del genere appare pertanto giustificato riferirsi per analogia alle nor­me di questo contratto. Ora, nell'ambito di un rapporto di manda­to, una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO) e incombe di principio al mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione per le sue prestazioni dimostrare l'esistenza di un accordo esplicito o tacito (art. 8 CC). Tuttavia, come rilevato dal Pretore senza contestazioni da parte della reclamante, oggigiorno l'onerosità del mandato costituisce la regola e la gratuità è l'eccezione (v. ancheCCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 7ccon rinvii). Detto altrimenti, anche per questo tipo di contratto non esiste più una presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario, ma qualora dalle circostanze risulti che il servizio sia reso a titolo professionale, si presume la conclusione di un accordo tacito sulla remunerazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_2/2008 del 28 marzo 2008 consid. 2.4). Discusso è invero sapere se si tratti di una presunzione legale (Werroin: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 40 ad art. 394 CO;Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 657 n. 4587) o di fatto (Weberin: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 35 ad art. 394;Fellmannin: Berner Kommentar, 1992, n. 370 ad art. 394 CO;Gehrer/Gigerin: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 23 ad art. 394 OR). E nel primo casoil mandante deve provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito mentre nel secondo la presunzione può essere sovvertita da elementi atti a insinuare considerevoli dubbi dell'onerosità del mandato, ciò che fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale dell'onerosità del servizio. Il quesito può, nel caso in esame, rimanere indeciso, quand'anche ci si dipartisse dalla tesi più favorevole alla reclamante, l'accertamento del Pretore sull'onerosità del mandato resiste alla critica.

a)In concreto, la reclamante non contesta che di regola il servizio di domiciliazionesocietaria sia una prestazione remu­nerata. Quanto al fatto che l'attrice svolga tale servizio a titolo professionale, per tacere del fatto che la reclamante medesima sosteneva come la CO 1 domiciliasse altre società, M__________ M__________ ha confermato che“altre società domiciliate negli spazi dell'attrice pagano una domiciliazione”(deposizione del 24 gennaio 2018 verbali pag. 2). Certo la convenuta allude invero al fatto che la controparte non eserciti l'attività di fiduciaria. Il che sarà anche possibile, ma non consta che per mettere a disposizione un domicilio legale, il domiciliatore debba essere un fiduciario tanto meno se si pensa alla domiciliazio­ne presso studi legali. Posto ciò, sussiste una presunzione sull'onerosità del mandato.

b)Relativamente alle circostanze atte a fare sorgere dubbi circa il carattere oneroso del mandato,è indubbio chel'amministra­to­reunico della reclamante sia cognato di Si__________ G__________ e genero di R__________ G__________. Legami di parentela o di amicizia non bastano tuttavia, per ciò solo,a escludere l'onerosità di un mandato (Fellmann, op. cit., n. 388 ad art. 394 CO;Weber, op. cit., n. 35 ad art. 394).Quanto alfatto che fosse stato R__________ G__________ a chiedere alla convenuta di spostare la sede sociale, circostanza lungi dall'essere stata resa verosimile, nemmeno la reclamante revoca in dubbio che presso gli uffici dell'attrice a __________ la C__________ SA già svolge­va l'attivitàamministrativa e il suo amministratore unico avreb­besvolto la propria. L'interesse di quest'ultimo a concentrare in un solo luogo le sue attività poteva bilanciare l'onerosità dello spostamento.

È possibile che la richiesta di pagamento dei servizi forniti dall'attrice sia concomitante alle traversie coniugali dell'amministratore unico della convenuta, ma il solo fatto di trasmet­tere fatture a distanza di tempo non depone per una gratuità tanto meno in ambito commerciale ove non risulta inusuale fatturare annualmente prestazioni di domiciliazione di società. Che poi la revoca della procura generale rilasciata dall'attrice a G__________ R__________ sia riconducibile alla rottura coniugale è plausibile, ma non è dato di vedere in che modo tale circostanza avvalori la tesi della reclamante sulla gratuità delle prestazioni fornite dall'attrice. Né soccorre alla tesi della reclamante il fatto che altre due società non pagano la domiciliazione, già per il fatto che G__________ P__________ ha negato di avere domiciliato la propria ditta presso l'attrice (deposizio­ne del 20 febbraio 2019, verbali pag. 1), mentre I__________ F__________ ha riferito di avervi unicamente un recapito postale (deposizione del 10 ottobre 2018, verbali pag. 1). In circostanze siffatte, anche prese nel loro insieme, le asserzioni della convenuta non erano suscettibili di infondere seri dubbi sul fatto che il mandato fosse oneroso.

c)Certo, con la reclamante si può anche convenire che la conclusione del primo giudice secondo cui già in passato l'attrice aveva fatturato alla convenuta servizi di domiciliazione appaia discutibile e fors'anche arbitraria non essendo dato di vedere quale domiciliazione societaria potesse sussistere prima dell'ef­fet­tivo cambiamento di sede. E qualche perplessità può sorgere sulla genericità delle dichiarazioni di R__________ G__________ in merito alla “non gratuità” della domiciliazione della convenuta presso l'attrice (deposizione rogatoriale del 6 giugno 2018, risposta n. 12). Resta il fatto che incombeva alla convenuta sovvertire la nota presunzione e rendere quanto meno verosimile il carattere gratuito del mandato. Se non che, come si è detto, sarebbero occorsi altri e ben più consistenti indizi per far sorgere dubbi sul carattere oneroso delle prestazioni dell'attrice. Ne segue che, al riguardo, il reclamo è destituito di fondamento.

6.Per quanto riguarda la mercede, il Pretore ha ritenuto che“per quanto l'istruttoria non abbia chiarito l'importo mensile pattuito”quello di fr. 500.– mensili oltre IVA fatturato dall'attrice“è adegua­to a quanto offerto”. La reclamante censura tale quantificazione ribadendo che l'attrice, alla quale incombeva l'onere probatorio, non ha dimostrato l'importo mensile pattuito per la domiciliazione. A suo parere, pertanto, in mancanza di elementi il primo giudice non poteva ritenere giustificate e adeguate le due fatture emesse dall'attrice. Per di più, essa soggiunge, né l'arch. E__________ L__________ né M__________ M__________ sono state sue dipendenti e anzi, quest'ultima nemmeno lo era per l'attrice.

a)In concreto, ammesso il principio dell'onerosità del mandato, se le partinonsi sono accordate né sull'ammontare, né sulla modalità di calcolo della remunerazione, il mandatario ha nondimeno diritto alla remunerazione usuale e, in assenza di un tale uso, il giudice dovrà determinarla seguendo i principi generali, considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del mandato, il lavoro svolto, l'importanza e la difficoltà dell'affare, le responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa corrisponda ai servizi da lui resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (DTF 135 III 261 consid. 2.2 con rinvii; più recentemente sentenza 4A_512/2019 del 12 novembre 2020 consid. 5.1.1). Nel caso in esame è pacifico che non sono stati stipulati accordi sulla remunerazione dell'attrice. Né consta un uso nel settore.

b)Premesso ciò, il Pretore ha accertato che la convenuta ha usufruito, oltre alla domiciliazione societaria, degli spazi mes­si a disposizione dall'attrice, così come delle differenti infrastrutture (uffici, stampanti, fotocopiatrici, linee telefoniche fax ecc.). Se non che, a ben vedere, salvo la messa a disposizione del domicilio e del recapito postale, sull'entità degli altri servizi resi dall'attrice tutto si ignora. Nei suoi memoriali non figura alcuna allegazione in merito né dalle fatture del 15 dicembre 2016 e 1° marzo 2017 è possibile desumere gli ele­menti di fatto necessari per stabilire la sua mercede. In mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, la conclusione del Pretore di ritenere adeguatol'importo di fr. 500.– mensili appare insostenibile. Tanto più che per questa Camera è notorio che per le medesime prestazioni offerte alla C__________ SA, a un'altra società di cui G__________ R__________ era amministratore unico, l'attrice aveva fatturato fr. 250.– mensili oltre l'IVA (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.34 del 18 febbraio 2019, consid. A). Visto quanto precede, per l'unica prestazione oggettivamente svolta,la messa a disposizione del domicilio e del recapito postale,una mercede annua di fr. 1200.–, oltre l'IVA, appare proporzionata ai servizi resi. Ne segue che il reclamo, su questo punto, si rivela fondato.Soccorrendo le pre­messe dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugna­ta deve quindi essere riformata nel senso che la petizione dev'essere parzialmente accolta fissando la mercede in favore dell'attrice a complessivi fr. 1620.–.

7.Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la reciproca soc­combenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice ottiene vittoria per un quinto e deve dunque sopportare quattro quinti degli oneri processuali e rifondere alla convenuta un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

– avv.;

– avv.   .

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.