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16.2019.31

Mandato: remunerazione

Ticino · 2020-09-18 · Italiano TI
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Mandato: remunerazione

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'attrice il più presto il 3 aprile 2019. L'“opposizione alla decisione finale”, introdotta dalla RE 1 tempestivamente il 30 aprile successivo, può dunque essere trattata alla stregua di un reclamo.

E. 2 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione di primo grado (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

E. 3 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto negato che le domande di causa non fossero chiare e ha constatato che l'autorizzazione ad agire da lui rilasciata era stata allegata alla petizione. Egli ha poi accertato che il contratto tra le parti prevedeva per l'attrice un “impegno di circa 30 fatture + 150 registrazioni”, che essa ha conteggiato nelle note professionali del 5 novembre 2015 e del 1° ottobre 2016 le sue prestazioni svolte tra il 1° novembre 2015 e il 31 dicembre 2016. Quanto alla nota professionale del 1° gennaio 2017 egli ha constatato che “la tenuta salari incluso rendiconti non era eseguita da 1 persona ma bensì da 2” ma che tale modifica contrattuale “non risulta essere stata affrontata o discussa, però se è stata approvata significa che è stata valutata ed era, probabilmente, giustificata, infatti è stata pagata”. A suo avviso, “solo dopo la disdetta del 31 marzo 2017 salta fuori che quanto svolto [dall 'attrice] era 10 volte in più del previsto”. Egli non ha disconosciuto che la contabilità di una società non sia sempre costante e può variare “ma qui stiamo analizzando una collaborazione avvenuta nell'arco di 18 mesi (novembre 2015-marzo 2017)” ma ha rimproverato all'attrice di non avere avvertito la cliente del maggiore lavoro necessario a svolgere il mandato non potendo essa “ nascondersi sulla clausola del costo effettivo se lo stesso si è svolto in tutta la durata del mandato ” . A suo parere, se l 'attrice aveva dovuto svolgere lavori e impiegare tempo in più di quello previsto “ era suo dovere avvisare il cliente ”, tanto più che “ una modifica del contratto c'è stata e dunque altre modifiche o pretese per il 2016 non potevano più esserci”. In tal caso, egli ha soggiunto, la mandataria avrebbe dovuto ridiscutere l'accordo con la cliente oppure rescinderlo. Per il Giudice di pace, poi, le prime tre note professionali non potevano essere considerate degli acconti e “annullate da una quarta che riprende oneri svolti nell'ambito delle prime che riguardano il 2015, 2016 e anche il 2017”. In definitiva egli ha stabilito che all'attrice si debbano riconoscere “ unicamente le pretese per quanto svolto nel 2017 in quanto potevano (dovevano) essere ancora oggetto di discussione”, segnatamente fr. 412.50 per la consulenza prestata nell 'anno 2017 (2.45 ore x fr. 150.– all 'ora) e fr. 1146.40 per la contabilità dell 'anno 2017 (14.20 ore x fr. 80.– all 'ora) . A questi due importi, il Giudice di pace ha sommato altre poste indicate nella fattura del 5 aprile 2017 per complessivi fr. 2100.– [fr. 320.– registrazioni contabili anno 2016, fr. 400.– rendiconto trimestrale anno 2016, fr. 960.– tenuta salari incluso rendiconto anno 2016, fr. 80.– registrazioni contabili del 1° trimestre 2017, fr. 100.– rendiconto trimestrale del 1° trimestre 2017 e fr. 240.– tenuta salari incluso rendiconti del 1° trimestre 2017]. Dal totale di fr. 3951.61 (IVA inclusa) ha dedotto fr. 4082.49 versati dalla convenuta [fr. 2052.– “acconto fattura” del 05.11.2015, fr. 215.99 “acconto fattura” del 01.10.2016 e fr. 1814.40 “acconto fattura” del 01.01.2017], ottenendo così un saldo a favore della convenuta di fr. 130.69. Ciò posto, il Giudice di pace ha respinto la petizione.

E. 4 La reclamante rileva che il contratto di mandato, il quale indicava

“tutti i costi delle specifiche attività e accompagnato dalla parte

individuale/variabile, formata dal preventivo”, è stato “redatto totalmente sulle

indicazioni del cliente”. Essa adduce che la convenuta, da lei informata

dell'aumento della sua mole di lavoro dal 2016, ha acconsentito a ricalcolare

il suo compenso. Asserisce poi che “al cliente sono sempre state presentate le

effettive ore e schede operative. Le fatture emesse nel periodo 2016 a sua

chiusura erano state concordate con il cliente stesso, affinché l'anno

contabile e fiscale potesse terminare il 31.12.2016, con una fattura ad inizio

anno 2017 sulla stessa base, ma con il conguaglio a chiusura effettiva a fine

marzo 2017, termine indicativo per la presentazione dello stesso bilancio 2016

(che è stato fatto e presentato come prima visione)”. A suo avviso, la sua

retribuzione deve essere calcolata “secondo il tariffario (visto e accettato)”,

“poiché il mandato e il preventivo differivano in modo sostanziale da quanto

preannunciato dal cliente”. Soggiunge infine che la convenuta “prendendo

visione della tariffa oraria e firmandola” l'ha autorizzata “per le attività

ordinarie e quelle straordinarie alla sua effettiva fatturazione” e di avere

quindi diritto a essere retribuita per le sue ore 20.05 di consulenza a fr.

150.– all'ora così come per “le ore effettive dedicate ai lavori”.

a)

Giusta

l'art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione

delle sue prestazioni è gravato dell'onere di provare l'esistenza del mandato –

nella fattispecie pacifica –, così come la congruità della sua pretesa. Egli

deve quindi dimostrare di avere fornito le prestazioni pattuite e spiegare

perché una retribuzione gli è dovuta, rispettivamente perché può pretendere la

retribuzione pattuita nel contratto (II CCA, sentenza inc. 12.2018.55 dell'8

gennaio 2020 consid. 5.1).

b)

In concreto, è possibile che la mandataria

abbia allestito il preventivo dei costi del 13 ottobre 2015 in base alle

indicazioni fornitele dalla mandante. Resta il f

atto che le parti avevano previsto un impegno per le registrazioni

contabili di circa una trentina di fatture e 150 registrazioni, equivalente a

quattro ore di lavoro. Se non che, nella misura in cui l'interessata pretende

di avere svolto un carico di lavoro superiore, la reclamante non contesta il rimprovero

del Giudice di pace secondo cui essa avrebbe dovuto avvisare la mandante qualora

l'impegno lavorativo fosse risultato superiore a quello preventivato. Certo la

reclamante sostiene di avere reso edotta la convenuta dell'aumento, a partire

dal 2016, della sua mole di lavoro “in più occasioni quali ad esempio le sue

varie presenze durante le consegne presso i nostri uffici della documentazione

contabile”

e che la controparte

le avrebbe dato la sua “disponibilità nell'anno successivo a ricalcolare i suoi

compensi”

. Per tacere del fatto che queste

allegazioni sollevate per la prima volta in questa sede e non davanti al

Giudice di pace sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC), esse non sono

sorrette da alcun riscontro probatorio.

c)

Non

si disconosce

che nel preventivo dei

costi del 13 ottobre 2015 era previsto un conguaglio (cfr. punto 4).

Resta il fatto che a fronte della contestazione sollevata

dalla convenuta nella risposta secondo cui l'attrice non può chiederle,

per la seconda volta, di pagare le sue prestazioni

per l'anno 2016, perché le stesse sono già state oggetto della parcella del 1°

ottobre 2016 denominata “conteggio costi per chiusura 2016” da lei saldata

(osservazioni del 18 dicembre 2017, pag. 5 e 6)

, l

'attrice non

poteva limitarsi a ribadire la sua pretesa ma avrebbe dovuto esporre in maniera

più dettagliata il motivo per cui aveva diritto a un ulteriore retribuzione per

il 2016. Nelle circostanze descritte, la conclusione del Giudice di pace, per

il quale all'attrice potevano essere riconosciute unicamente le sue pretese

concernenti prestazioni del 2017 non appare insostenibile. Per il resto, la

reclamante non si confronta poi con i motivi che hanno indotto il Giudice di

pace a ritenere che vi sarebbe finanche un saldo di fr. 130.69 in favore della

convenuta. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere

deciso in composizione monocratica (art. 48

b

cpv. 1 lett. a n. 2

LOG

).

E. 5 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC. Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione. Per questi motivi, decide:

1.   Il reclamo è respinto.

2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono a carico della reclamante.

3.   Notificazione a: –; – avv.   . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.09.2020 16.2019.31

Mandato: remunerazione

Incarto n. 16.2019.31 Lugano 18 settembre 2020 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello composta del giudice: Giani, presidente vicecancelliera: Jurissevich sedente per statuire sul reclamo del 30 aprile 2019 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 aprile 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 123/C/17/PE (mandato) promos­sa con petizione del 13 novembre 2017 dalla CO 1 (patrocinata dall ' avv.  PA 1), Ritenuto in fatto: A. Il 13 ottobre 2015 R__________ __________ ha incarico la RE 1 di eseguire delle “ prestazioni di servizi amministrativi ” in favore della costituenda società CO 1, iscritta nel registro di commercio il 2 dicembre successivo, di cui è socio e gerente. Per le sue prestazioni, l a RE 1 ha emesso il 5 novembre 2015 una prima nota professionale di fr. 3132.– IVA inclusa, di cui fr. 1000.– per “studio pratica” e fr. 2052.– per prestazioni di “amministrazione contabilità ordinaria” per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016, il 1° ottobre 2016 ne ha emessa una seconda di fr. 215.99 per le prestazioni dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 e infine, il 1° gennaio 2017, una terza di fr. 1814.40 per l 'anno 2017. B. Il 31 marzo 2017 la CO 1 ha disdetto il contratto, che la mandataria, dopo avere contestato in un primo tempo la validità di tale disdetta, ha rescisso a sua volta il 5 aprile 2017 emettendo la seguente parcella : Descrizione del servizio Prezzo Periodo Totale Periodo anno 2016 Registrazioni contabili annuo fr. 320.00 Rendiconto trimestrale annuo fr. 400.00 Tenuta salari incluso rendiconti (fr. 480.00x2) annuo fr. 960.00 Ore effettive registrazioni contabili anno 2016 fr.   80.00 30 h fr. 2400.00 Consulenza ordinaria 2016 fr. 150.00 20 h fr. 3000.00 Amministrazione ordinaria 2016 fr.   80.00 4 h fr. 320.00 Periodo 1° trimestre 2017 Registrazioni contabili 1° trim. fr. 80.00 Rendiconto trimestrale 1° trim. fr. 100.00 Tenuta salari incluso rendiconti (fr. 480.00x2) 1° trim. fr. 240.00 Importo netto fr. 7820.00 IVA 8% di fr. 5420.00 fr. 433.60 Totale IVA inclusa fr. 8253.60 Acconto fattura del 05.11.2015

- fr. 2052.00 Acconto fattura del 01.10.2016

- fr. 215.99 Acconto fattura del 01.01.2017

- fr. 1814.40 Da pagare fr. 4171.20 Visto il rifiuto della mandante di versare il saldo, il 6 giugno 2017 la RE 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________87 dell'Ufficio di esecuzioni di Lugano per fr. 4171.20 più interessi al 5% dal 5 aprile 2017, indicando quale motivo del credito “saldo fattura lavori di amministrazione anno 2016 e 2017”, al quale l'escussa ha interposto opposizione. C. Il 28 giugno 2017 la RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a ottenere il pagamento di fr. 4171.20 più interessi al 5% dal 5 aprile 2017 e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato il 17 ottobre 2017 l'autorizzazione ad agire all'istante, alla quale sono state addebitate le spese processuali di fr. 100.– (inc. 66/C/17/Co). D. Con petizione non motivata del 13 novembre 2017 la RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Invitata a presentare osservazioni, il 18 dicembre 2017 la convenuta ha chiesto, in via principale, di ordinare all'attrice di formulare chiare domande di giudizio così come di motivarle, e, in via subordinata, di respingere la petizione. Replicando il 20 febbraio 2018, l'attore ha spiegato il suo punto di vista e confermato le sue domande. Con duplica del 25 aprile 2018 la convenuta ha chiesto, in via principale, di dichiarare la petizione irricevibile e, in via subordinata, di respingerla. Il 3 maggio 2018 il Giudice di pace ha assegnato alle parti un termine fino al 6 giugno 2018 per “inoltrare eventuale richiesta di un'udienza finale”, avvertendole che trascorso infruttuoso tale termine avrebbe emanato la decisione. Le parti non hanno reagito. E. Statuendo con decisione del 2 aprile 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1000.– di ripetibili. F. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 30 aprile 2019 chiedendo di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere la petizione. Il rimedio non è stato intimato per osservazioni alla controparte. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo a questa Camera entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'attrice il più presto il 3 aprile 2019. L'“opposizione alla decisione finale”, introdotta dalla RE 1 tempestivamente il 30 aprile successivo, può dunque essere trattata alla stregua di un reclamo. 2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione di primo grado (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per motivare l'arbitrio non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). 3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha innanzitutto negato che le domande di causa non fossero chiare e ha constatato che l'autorizzazione ad agire da lui rilasciata era stata allegata alla petizione. Egli ha poi accertato che il contratto tra le parti prevedeva per l'attrice un “impegno di circa 30 fatture + 150 registrazioni”, che essa ha conteggiato nelle note professionali del 5 novembre 2015 e del 1° ottobre 2016 le sue prestazioni svolte tra il 1° novembre 2015 e il 31 dicembre 2016. Quanto alla nota professionale del 1° gennaio 2017 egli ha constatato che “la tenuta salari incluso rendiconti non era eseguita da 1 persona ma bensì da 2” ma che tale modifica contrattuale “non risulta essere stata affrontata o discussa, però se è stata approvata significa che è stata valutata ed era, probabilmente, giustificata, infatti è stata pagata”. A suo avviso, “solo dopo la disdetta del 31 marzo 2017 salta fuori che quanto svolto [dall 'attrice] era 10 volte in più del previsto”. Egli non ha disconosciuto che la contabilità di una società non sia sempre costante e può variare “ma qui stiamo analizzando una collaborazione avvenuta nell'arco di 18 mesi (novembre 2015-marzo 2017)” ma ha rimproverato all'attrice di non avere avvertito la cliente del maggiore lavoro necessario a svolgere il mandato non potendo essa “ nascondersi sulla clausola del costo effettivo se lo stesso si è svolto in tutta la durata del mandato ” . A suo parere, se l 'attrice aveva dovuto svolgere lavori e impiegare tempo in più di quello previsto “ era suo dovere avvisare il cliente ”, tanto più che “ una modifica del contratto c'è stata e dunque altre modifiche o pretese per il 2016 non potevano più esserci”. In tal caso, egli ha soggiunto, la mandataria avrebbe dovuto ridiscutere l'accordo con la cliente oppure rescinderlo. Per il Giudice di pace, poi, le prime tre note professionali non potevano essere considerate degli acconti e “annullate da una quarta che riprende oneri svolti nell'ambito delle prime che riguardano il 2015, 2016 e anche il 2017”. In definitiva egli ha stabilito che all'attrice si debbano riconoscere “ unicamente le pretese per quanto svolto nel 2017 in quanto potevano (dovevano) essere ancora oggetto di discussione”, segnatamente fr. 412.50 per la consulenza prestata nell 'anno 2017 (2.45 ore x fr. 150.– all 'ora) e fr. 1146.40 per la contabilità dell 'anno 2017 (14.20 ore x fr. 80.– all 'ora) . A questi due importi, il Giudice di pace ha sommato altre poste indicate nella fattura del 5 aprile 2017 per complessivi fr. 2100.– [fr. 320.– registrazioni contabili anno 2016, fr. 400.– rendiconto trimestrale anno 2016, fr. 960.– tenuta salari incluso rendiconto anno 2016, fr. 80.– registrazioni contabili del 1° trimestre 2017, fr. 100.– rendiconto trimestrale del 1° trimestre 2017 e fr. 240.– tenuta salari incluso rendiconti del 1° trimestre 2017]. Dal totale di fr. 3951.61 (IVA inclusa) ha dedotto fr. 4082.49 versati dalla convenuta [fr. 2052.– “acconto fattura” del 05.11.2015, fr. 215.99 “acconto fattura” del 01.10.2016 e fr. 1814.40 “acconto fattura” del 01.01.2017], ottenendo così un saldo a favore della convenuta di fr. 130.69. Ciò posto, il Giudice di pace ha respinto la petizione. 4. La reclamante rileva che il contratto di mandato, il quale indicava “tutti i costi delle specifiche attività e accompagnato dalla parte individuale/variabile, formata dal preventivo”, è stato “redatto totalmente sulle indicazioni del cliente”. Essa adduce che la convenuta, da lei informata dell'aumento della sua mole di lavoro dal 2016, ha acconsentito a ricalcolare il suo compenso. Asserisce poi che “al cliente sono sempre state presentate le effettive ore e schede operative. Le fatture emesse nel periodo 2016 a sua chiusura erano state concordate con il cliente stesso, affinché l'anno contabile e fiscale potesse terminare il 31.12.2016, con una fattura ad inizio anno 2017 sulla stessa base, ma con il conguaglio a chiusura effettiva a fine marzo 2017, termine indicativo per la presentazione dello stesso bilancio 2016 (che è stato fatto e presentato come prima visione)”. A suo avviso, la sua retribuzione deve essere calcolata “secondo il tariffario (visto e accettato)”, “poiché il mandato e il preventivo differivano in modo sostanziale da quanto preannunciato dal cliente”. Soggiunge infine che la convenuta “prendendo visione della tariffa oraria e firmandola” l'ha autorizzata “per le attività ordinarie e quelle straordinarie alla sua effettiva fatturazione” e di avere quindi diritto a essere retribuita per le sue ore 20.05 di consulenza a fr. 150.– all'ora così come per “le ore effettive dedicate ai lavori”. a) Giusta l'art. 8 CC il mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere di provare l'esistenza del mandato – nella fattispecie pacifica –, così come la congruità della sua pretesa. Egli deve quindi dimostrare di avere fornito le prestazioni pattuite e spiegare perché una retribuzione gli è dovuta, rispettivamente perché può pretendere la retribuzione pattuita nel contratto (II CCA, sentenza inc. 12.2018.55 dell'8 gennaio 2020 consid. 5.1). b) In concreto, è possibile che la mandataria abbia allestito il preventivo dei costi del 13 ottobre 2015 in base alle indicazioni fornitele dalla mandante. Resta il f atto che le parti avevano previsto un impegno per le registrazioni contabili di circa una trentina di fatture e 150 registrazioni, equivalente a quattro ore di lavoro. Se non che, nella misura in cui l'interessata pretende di avere svolto un carico di lavoro superiore, la reclamante non contesta il rimprovero del Giudice di pace secondo cui essa avrebbe dovuto avvisare la mandante qualora l'impegno lavorativo fosse risultato superiore a quello preventivato. Certo la reclamante sostiene di avere reso edotta la convenuta dell'aumento, a partire dal 2016, della sua mole di lavoro “in più occasioni quali ad esempio le sue varie presenze durante le consegne presso i nostri uffici della documentazione contabile” e che la controparte le avrebbe dato la sua “disponibilità nell'anno successivo a ricalcolare i suoi compensi” . Per tacere del fatto che queste allegazioni sollevate per la prima volta in questa sede e non davanti al Giudice di pace sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC), esse non sono sorrette da alcun riscontro probatorio. c) Non si disconosce che nel preventivo dei costi del 13 ottobre 2015 era previsto un conguaglio (cfr. punto 4). Resta il fatto che a fronte della contestazione sollevata dalla convenuta nella risposta secondo cui l'attrice non può chiederle, per la seconda volta, di pagare le sue prestazioni per l'anno 2016, perché le stesse sono già state oggetto della parcella del 1° ottobre 2016 denominata “conteggio costi per chiusura 2016” da lei saldata (osservazioni del 18 dicembre 2017, pag. 5 e 6), l 'attrice non poteva limitarsi a ribadire la sua pretesa ma avrebbe dovuto esporre in maniera più dettagliata il motivo per cui aveva diritto a un ulteriore retribuzione per il 2016. Nelle circostanze descritte, la conclusione del Giudice di pace, per il quale all'attrice potevano essere riconosciute unicamente le sue pretese concernenti prestazioni del 2017 non appare insostenibile. Per il resto, la reclamante non si confronta poi con i motivi che hanno indotto il Giudice di pace a ritenere che vi sarebbe finanche un saldo di fr. 130.69 in favore della convenuta. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso in composizione monocratica (art. 48 b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). 5. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC. Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione. Per questi motivi, decide:

1.   Il reclamo è respinto.

2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono a carico della reclamante.

3.   Notificazione a: –; – avv.   . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.