Sachverhalt
e prove sia soggetta a una regolamentazione più severa dinanzi all'autorità cantonale rispetto a quella federale. Nel solco di tale orientamento, anche nella procedura di reclamo, nuovi fatti e nuove prove sono pertanto ammissibili, in particolare, se rendono il ricorso senza oggetto (DTF 145 III 427 consid. 5.2 con rinvii).
Nelle circostanze descritte, il reclamo volto alla revoca dell'I__________ __________ SA dalla funzione di amministratrice in applicazione dell'art. 712rcpv. 2 CC è diventato privo d'oggetto. Non è infatti dato a divedere l'interesse di revocare un'amministrazione che è già stata sostituita da un'altra. La revoca di un'amministrazione presuppone infatti che essa sia ancora in funzione e che il contratto non sia stato disdetto (v. al riguardo:Wermelinger, La proprieté par étages, 3ª edizione, n. 56 ad art. 712rCC). Il reclamo in esamedev'essere quindi stralciato dal ruolo (art. 242CPC).
3.Visto quanto precede, rimane da statuire sulle spese processuali e le ripetibili.L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPCstabilisce che qualora una causa sia stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. La ripartizione dipende perciò dalle circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (CCR sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5 con rinvio). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente di regola quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5c con rinvio).
4.Nella sentenza impugnata il Pretore, premesso che nelle cause rette dalla procedura sommaria l'amministratore possiede per legge la facoltà di rappresentare in giudizio la convenuta, ha accertato che alcuni rimproveri mossi dall'istante contro l'amministrazione erano ingiustificati (cfr. consid. 7.3, 7.4, 7.7, 7.8 e 7.10), che altri (consid. 7.1, 7.2 e 7.6.) erano stati confermatima si riferiscono a fatti che, sia presi singolarmente sia presi nel loro insieme,non giustificavano una revoca, mentre altri ancora (quelli relativi al fondo di rinnovamento e alla contabilizzazione delle spese di riscaldamento (consid. 7.5.)si presentano da tempo, erano da tempo a conoscenza di tutti i comproprietari, e nello specifico a conoscenza di G__________ R__________ (amministratore di C__________ SA) che ha atteso fino al cambio di amministrazione per farli valere in giudizio per cui stante tale tolleranza, ben si può ritenere che non si tratta di elementi che fanno venir meno il rapporto di fiducia. Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.
5.Per l'art. 712rcpv. 2 CC il giudice può pronunciare la revoca di un amministratore se, nonostante un grave motivo, l'assemblea dei comproprietari rifiuta di rimuoverlo. I presupposti per applicare tale noma sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito basta ricordare che la nozione di grave motivo si interpreta alla luce dell'art. 4 CC, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso specifico. Un grave motivo è dato quando non si può pretendere di continuare con un determinato amministratore perché è venuta meno la relazione di fiducia con lui, in particolare perché egli ha violato gravemente i suoi doveri di fedeltà. Lievi violazioni dei doveri d'amministrazione non bastano invece per configurare un grave motivo (I CCA sentenza inc. 11.2014.95 del 25 ottobre 2016 consid. 7bcon rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_757/2019 del 10 marzo 2020 consid. 2.1 con rinvii).
a)Il reclamante faceva valere, in estrema sintesi, che l'amministrazione era incorsa in varie violazione dei doveri di fedeltà, (uso improprio del fondo di rinnovamento, presentazione di una contabilità falsa ed errata, imputazione di spese di riscaldamento non concernenti il condominio ma di esclusiva spettanza dell'amministratrice), così come in violazioni dei propri compiti (convocazione in ritardo all'assemblea, invio dell'ordine del giorno fuori tempo, mancato allestimento del rapporto di gestione, acquisto di una videosorveglianza o attribuzione del mandato di portineria senza ratifica assembleare o la mancata comunicazione di cambiamenti di destinazione di un'unità). Senza dimenticare, essa epilogava, che l'I__________ __________ SA era sprovvista di personale qualificato e con esperienza, così come di un fiduciario immobiliare iscritto al relativo Albo.
b)Ora, già il Pretore aveva accertato che pur lievi o poco gravi, l'amministrazione era incorso in violazioni (ritardi nella tenuta dell'assemblea e nella convocazione alla stessa, così come nella mancata ratifica assembleare della decisione di installare una videosorveglianza). Per quel che era delle altre carenze (assenza diprocesso verbale durante l'assemblea, mancanza di un rapporto annuale di gestione, errori sulla gestione del fondo di rinnovamento e sulla ripartizione delle spese di riscaldamento, rifiuto di comunicazione sulla destinazione di singole proprietà per piani, mancanza di requisiti professionali), a ben vedere, il reclamante si limitava a esprimere il proprio punto di vista, in parte sollevando nuove argomentazioni inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC), senza pretendere e dimostrare che le conclusioni del Pretore fossero manifestamene insostenibili. A un esame complessivo di verosimiglianza, anche tenendo conto delle mancanze accertate dal Pretore, non si sarebbero raggiunti gli estremi di gravità tali per fondare una revoca dell'amministrazione.
Per questi motivi,
decide:1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese del reclamo, ridotte, di 300. sono poste per metà a carico della reclamante e per l'altra metà a carico della Comunione dei Comproprietari delCO 1. RE 1rifonderà alla controparte fr. 500. per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
;
avv. .
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 giorni dalla notificazione (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 4 marzo 2019 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 14 marzo 2019 (timbropostale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.Come si è detto, in pendenza di reclamo l'I__________ __________ SA ha rassegnato le dimissioni dalla funzione di amministratrice del condominio, carica assunta ora dalla Co__________ SA.Trasmessa allaComunione dei comproprietari del CO 1, tale circostanza non ha suscitato reazioni e va pertanto riconosciuta. Premesso ciò, è vero che nella procedura di reclamo non è ammessa l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di stabilire che il regime dell'art. 326 cpv. 1 CPC deve essere calibrato su quello dell'art. 99 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale, al fine di evitare che la presentazione di nuovi fatti e prove sia soggetta a una regolamentazione più severa dinanzi all'autorità cantonale rispetto a quella federale. Nel solco di tale orientamento, anche nella procedura di reclamo, nuovi fatti e nuove prove sono pertanto ammissibili, in particolare, se rendono il ricorso senza oggetto (DTF 145 III 427 consid. 5.2 con rinvii).
Nelle circostanze descritte, il reclamo volto alla revoca dell'I__________ __________ SA dalla funzione di amministratrice in applicazione dell'art. 712rcpv. 2 CC è diventato privo d'oggetto. Non è infatti dato a divedere l'interesse di revocare un'amministrazione che è già stata sostituita da un'altra. La revoca di un'amministrazione presuppone infatti che essa sia ancora in funzione e che il contratto non sia stato disdetto (v. al riguardo:Wermelinger, La proprieté par étages, 3ª edizione, n. 56 ad art. 712rCC). Il reclamo in esamedev'essere quindi stralciato dal ruolo (art. 242CPC).
3.Visto quanto precede, rimane da statuire sulle spese processuali e le ripetibili.L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPCstabilisce che qualora una causa sia stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. La ripartizione dipende perciò dalle circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (CCR sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5 con rinvio). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente di regola quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5c con rinvio).
4.Nella sentenza impugnata il Pretore, premesso che nelle cause rette dalla procedura sommaria l'amministratore possiede per legge la facoltà di rappresentare in giudizio la convenuta, ha accertato che alcuni rimproveri mossi dall'istante contro l'amministrazione erano ingiustificati (cfr. consid. 7.3, 7.4, 7.7, 7.8 e 7.10), che altri (consid. 7.1, 7.2 e 7.6.) erano stati confermatima si riferiscono a fatti che, sia presi singolarmente sia presi nel loro insieme,non giustificavano una revoca, mentre altri ancora (quelli relativi al fondo di rinnovamento e alla contabilizzazione delle spese di riscaldamento (consid. 7.5.)si presentano da tempo, erano da tempo a conoscenza di tutti i comproprietari, e nello specifico a conoscenza di G__________ R__________ (amministratore di C__________ SA) che ha atteso fino al cambio di amministrazione per farli valere in giudizio per cui stante tale tolleranza, ben si può ritenere che non si tratta di elementi che fanno venir meno il rapporto di fiducia. Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.
5.Per l'art. 712rcpv. 2 CC il giudice può pronunciare la revoca di un amministratore se, nonostante un grave motivo, l'assemblea dei comproprietari rifiuta di rimuoverlo. I presupposti per applicare tale noma sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito basta ricordare che la nozione di grave motivo si interpreta alla luce dell'art. 4 CC, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso specifico. Un grave motivo è dato quando non si può pretendere di continuare con un determinato amministratore perché è venuta meno la relazione di fiducia con lui, in particolare perché egli ha violato gravemente i suoi doveri di fedeltà. Lievi violazioni dei doveri d'amministrazione non bastano invece per configurare un grave motivo (I CCA sentenza inc. 11.2014.95 del 25 ottobre 2016 consid. 7bcon rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_757/2019 del 10 marzo 2020 consid. 2.1 con rinvii).
a)Il reclamante faceva valere, in estrema sintesi, che l'amministrazione era incorsa in varie violazione dei doveri di fedeltà, (uso improprio del fondo di rinnovamento, presentazione di una contabilità falsa ed errata, imputazione di spese di riscaldamento non concernenti il condominio ma di esclusiva spettanza dell'amministratrice), così come in violazioni dei propri compiti (convocazione in ritardo all'assemblea, invio dell'ordine del giorno fuori tempo, mancato allestimento del rapporto di gestione, acquisto di una videosorveglianza o attribuzione del mandato di portineria senza ratifica assembleare o la mancata comunicazione di cambiamenti di destinazione di un'unità). Senza dimenticare, essa epilogava, che l'I__________ __________ SA era sprovvista di personale qualificato e con esperienza, così come di un fiduciario immobiliare iscritto al relativo Albo.
b)Ora, già il Pretore aveva accertato che pur lievi o poco gravi, l'amministrazione era incorso in violazioni (ritardi nella tenuta dell'assemblea e nella convocazione alla stessa, così come nella mancata ratifica assembleare della decisione di installare una videosorveglianza). Per quel che era delle altre carenze (assenza diprocesso verbale durante l'assemblea, mancanza di un rapporto annuale di gestione, errori sulla gestione del fondo di rinnovamento e sulla ripartizione delle spese di riscaldamento, rifiuto di comunicazione sulla destinazione di singole proprietà per piani, mancanza di requisiti professionali), a ben vedere, il reclamante si limitava a esprimere il proprio punto di vista, in parte sollevando nuove argomentazioni inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC), senza pretendere e dimostrare che le conclusioni del Pretore fossero manifestamene insostenibili. A un esame complessivo di verosimiglianza, anche tenendo conto delle mancanze accertate dal Pretore, non si sarebbero raggiunti gli estremi di gravità tali per fondare una revoca dell'amministrazione.
Per questi motivi,
decide:1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese del reclamo, ridotte, di 300. sono poste per metà a carico della reclamante e per l'altra metà a carico della Comunione dei Comproprietari delCO 1. RE 1rifonderà alla controparte fr. 500. per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
;
avv. .
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.16.2019.19
Lugano
16 settembre 2020/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo 13 marzo 2019 presentato dalla
C sa,
oraRE 1
contro la decisione emessa il1° marzo 2019 dal Pretoredella giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2018.679 (proprietà per piani:revoca di amministratore) da lei promossa con istanza del20 agosto 2018nei confronti della
CO 1
5. Decisioni su altri affari amministrativi richiesti da C__________ SA
5.1 Contratto d'appalto per pulizia e custodia;
5.2 Conferma Revoca Nomina dell'amministrazione e valutazione di
altri preventivi presentati dalla C__________ SA e dalla scrivente;
5.3 Destinazione d'uso delle PPP del fondo base n. 2963 __________:
Per quest'ultimo punto si specifica che nessuna variazione è stata
apportata, e che in caso contrario i comproprietari avrebbero ricevuto
comunicazione da parte degli enti preposti, ovvero dall'Ufficio Tecnico
del Comune di __________.
L'assemblea generale si è tenuta in presenza di S__________ G__________ R__________ e M__________ M__________ per l'I__________ __________ SA, di F__________ M__________ e di G__________ R__________, marito di S__________ G__________ R__________ e amministratore unico della C__________ SA. Gli oggetti n. 5.1 e n. 5.2 sono stati approvati alla maggioranza con il solo voto contrario della C__________ SA. Quanto all'oggetto
n. 5.3, vi è unicamente stata una discussione, l'amministrazione negando la presenza nella proprietà per piani della sede di un'impresa edile.
B.Il 20 agosto 2018 la C__________ SA si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la revoca dell'I__________ __________ SA dalla funzione di amministratore della proprietà per piani. In via cautelare essa ha chiesto di sospendere immediatamente l'amministrazione del condominio e di nominare d'ufficio un nuovo amministratore.Al contraddittorio del 2 ottobre 2018,la Comunione dei comproprietari del CO 1ha proposto di respingere l'istanza sulla base di un allegato scritto. L'istante ha rinunciato a replicare. L'istruttoria è stata dichiarata chiusa il 21 gennaio 2019 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 22 febbraio 2019 esse hanno mantenuto le loro posizioni.
C.Statuendo con sentenza del 1° marzo 2019 il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr.700., a carico dell'istante tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1800. per ripetibili.
D.Contro la decisione appena citata la C__________ SA è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 marzo 2019 con cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2019 la Comunione dei Comproprietari del‟CO 1ˮ propone di respingere il reclamo.Nel marzo del 2020 laC__________ SAha modificato la propria ragione socialein RE 1.
E.Il 20 luglio 2020 la RE 1 ha comunicato a questa Camera che già il 15 dicembre 2019 l'I__________ __________ SA aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla funzione di amministratrice del condominio e che la carica è stata ora assunta dalla Co__________ SA.Trasmessa allaComunione dei comproprietari del CO 1, tale comunicazione non ha suscitato reazioni.
Considerando
in diritto: 1.Le decisioni inerenti alla revoca dell'amministratore nella proprietà per pianisono emanate con la procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 4 CPC). Trattandosi di controversia patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000., come nella fattispecie, essesono impugnabili a questa Camera con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 319 lett. a e art. 321 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 4 marzo 2019 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 14 marzo 2019 (timbropostale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2.Come si è detto, in pendenza di reclamo l'I__________ __________ SA ha rassegnato le dimissioni dalla funzione di amministratrice del condominio, carica assunta ora dalla Co__________ SA.Trasmessa allaComunione dei comproprietari del CO 1, tale circostanza non ha suscitato reazioni e va pertanto riconosciuta. Premesso ciò, è vero che nella procedura di reclamo non è ammessa l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). La giurisprudenza ha tuttavia già avuto modo di stabilire che il regime dell'art. 326 cpv. 1 CPC deve essere calibrato su quello dell'art. 99 cpv. 1 della Legge sul Tribunale federale, al fine di evitare che la presentazione di nuovi fatti e prove sia soggetta a una regolamentazione più severa dinanzi all'autorità cantonale rispetto a quella federale. Nel solco di tale orientamento, anche nella procedura di reclamo, nuovi fatti e nuove prove sono pertanto ammissibili, in particolare, se rendono il ricorso senza oggetto (DTF 145 III 427 consid. 5.2 con rinvii).
Nelle circostanze descritte, il reclamo volto alla revoca dell'I__________ __________ SA dalla funzione di amministratrice in applicazione dell'art. 712rcpv. 2 CC è diventato privo d'oggetto. Non è infatti dato a divedere l'interesse di revocare un'amministrazione che è già stata sostituita da un'altra. La revoca di un'amministrazione presuppone infatti che essa sia ancora in funzione e che il contratto non sia stato disdetto (v. al riguardo:Wermelinger, La proprieté par étages, 3ª edizione, n. 56 ad art. 712rCC). Il reclamo in esamedev'essere quindi stralciato dal ruolo (art. 242CPC).
3.Visto quanto precede, rimane da statuire sulle spese processuali e le ripetibili.L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPCstabilisce che qualora una causa sia stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. La ripartizione dipende perciò dalle circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (CCR sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5 con rinvio). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente di regola quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5c con rinvio).
4.Nella sentenza impugnata il Pretore, premesso che nelle cause rette dalla procedura sommaria l'amministratore possiede per legge la facoltà di rappresentare in giudizio la convenuta, ha accertato che alcuni rimproveri mossi dall'istante contro l'amministrazione erano ingiustificati (cfr. consid. 7.3, 7.4, 7.7, 7.8 e 7.10), che altri (consid. 7.1, 7.2 e 7.6.) erano stati confermatima si riferiscono a fatti che, sia presi singolarmente sia presi nel loro insieme,non giustificavano una revoca, mentre altri ancora (quelli relativi al fondo di rinnovamento e alla contabilizzazione delle spese di riscaldamento (consid. 7.5.)si presentano da tempo, erano da tempo a conoscenza di tutti i comproprietari, e nello specifico a conoscenza di G__________ R__________ (amministratore di C__________ SA) che ha atteso fino al cambio di amministrazione per farli valere in giudizio per cui stante tale tolleranza, ben si può ritenere che non si tratta di elementi che fanno venir meno il rapporto di fiducia. Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.
5.Per l'art. 712rcpv. 2 CC il giudice può pronunciare la revoca di un amministratore se, nonostante un grave motivo, l'assemblea dei comproprietari rifiuta di rimuoverlo. I presupposti per applicare tale noma sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito basta ricordare che la nozione di grave motivo si interpreta alla luce dell'art. 4 CC, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso specifico. Un grave motivo è dato quando non si può pretendere di continuare con un determinato amministratore perché è venuta meno la relazione di fiducia con lui, in particolare perché egli ha violato gravemente i suoi doveri di fedeltà. Lievi violazioni dei doveri d'amministrazione non bastano invece per configurare un grave motivo (I CCA sentenza inc. 11.2014.95 del 25 ottobre 2016 consid. 7bcon rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_757/2019 del 10 marzo 2020 consid. 2.1 con rinvii).
a)Il reclamante faceva valere, in estrema sintesi, che l'amministrazione era incorsa in varie violazione dei doveri di fedeltà, (uso improprio del fondo di rinnovamento, presentazione di una contabilità falsa ed errata, imputazione di spese di riscaldamento non concernenti il condominio ma di esclusiva spettanza dell'amministratrice), così come in violazioni dei propri compiti (convocazione in ritardo all'assemblea, invio dell'ordine del giorno fuori tempo, mancato allestimento del rapporto di gestione, acquisto di una videosorveglianza o attribuzione del mandato di portineria senza ratifica assembleare o la mancata comunicazione di cambiamenti di destinazione di un'unità). Senza dimenticare, essa epilogava, che l'I__________ __________ SA era sprovvista di personale qualificato e con esperienza, così come di un fiduciario immobiliare iscritto al relativo Albo.
b)Ora, già il Pretore aveva accertato che pur lievi o poco gravi, l'amministrazione era incorso in violazioni (ritardi nella tenuta dell'assemblea e nella convocazione alla stessa, così come nella mancata ratifica assembleare della decisione di installare una videosorveglianza). Per quel che era delle altre carenze (assenza diprocesso verbale durante l'assemblea, mancanza di un rapporto annuale di gestione, errori sulla gestione del fondo di rinnovamento e sulla ripartizione delle spese di riscaldamento, rifiuto di comunicazione sulla destinazione di singole proprietà per piani, mancanza di requisiti professionali), a ben vedere, il reclamante si limitava a esprimere il proprio punto di vista, in parte sollevando nuove argomentazioni inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC), senza pretendere e dimostrare che le conclusioni del Pretore fossero manifestamene insostenibili. A un esame complessivo di verosimiglianza, anche tenendo conto delle mancanze accertate dal Pretore, non si sarebbero raggiunti gli estremi di gravità tali per fondare una revoca dell'amministrazione.
Per questi motivi,
decide:1. Il reclamo è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese del reclamo, ridotte, di 300. sono poste per metà a carico della reclamante e per l'altra metà a carico della Comunione dei Comproprietari delCO 1. RE 1rifonderà alla controparte fr. 500. per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
;
avv. .
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.