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16.2016.41

Mantenimento dei figli, spese straordinarie

Ticino · 2018-06-18 · Italiano TI
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Mantenimento dei figli, spese straordinarie

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuen­berger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'istante al più presto il 19 maggio 2016, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 18 giugno 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 20 giugno 2016, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

E. 2 Alle osservazioni al reclamo CO 1 oltre ai documenti per comprovarne la tempestività allega altri quattro documenti, che però sono già compresi nel fascicolo processuale del primo giudice. Quanto alla documentazione presentata dalla reclamante con l'allegato di replica del 21 settembre 2016 (istanza di misure a protezione dell'unione coniugale del 24 settembre 2014 e uno scambio e-mail tra i legali delle parti del 16 dicembre 2014), essa è irricevibile, l 'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

E. 3 Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2).

E. 4 Il Giudice di pace ha ricordato anzitutto che nella sentenza di divorzio i genitori si erano impegnati “a discutere e concordare preventivamente le spese straordinarie da dividersi in ragione di un mezzo ciascuno”, tra le quali in particolare “le spese dentistiche e oculistiche (nella misura non coperte dalle assicurazioni), le spese per attività extrascolastiche e soggiorni di studio”. Premesso ciò, tenuto conto di quanto corrisponde il convenuto per il mantenimento dei figli, “superiore a fr. 3495.– da gennaio 2016”, ne ha dedotto che “non si giustifica un contributo speciale in quanto le attività extrascolastiche non sono straordinarie né impreviste, ma erano già una prassi vigente al momento del divorzio e quindi considerate nella fissazione dei contributi ordinari”. A suo parere quindi, non si tratta di spese per “coprire bisogni specifici, limitati nel tempo e tali da comportare un onere finanziario non sopportabile con il solo contributo ordinarioˮ. Onde la reiezione dell'istanza.

E. 5 La reclamante lamenta in primo luogo che il Giudice di pace ha accertato in maniera manifestamente errata i fatti omettendo di tenere conto dell'accordo raggiunto dai coniugi nella fase conciliativa della procedura di divorzio e sul quale il Pretore si è basato. Essa sostiene che tale intesa, confermata con la sentenza di divorzio e che prevedeva la ripartizione in ragione di metà ciascuno delle spese per le attività extrascolastiche dei figli, è stata raggiunta per evitare discussioni future sulla ripartizione di tali costi. Il convenuto dunque – essa soggiunge – anche dopo il divorzio si è impegnato a versare, oltre al contributo ordinario, la metà di tali costi. E tale era la chiara volontà delle parti, per altro ripresa testualmente nella sentenza di divorzio. Per la reclamante, l'indicazione contenuta nella sentenza ‟vale in ogni caso l'art. 286ˮ non si riferisce alle spese delle attività extrascolastiche già assunte espressamente dai genitori in ragione di metà ciascuno. A suo giudizio, quantunque le attività siano poi antecedenti al divorzio non muta l'obbligo dei genitori di farsi carico di tali costi secondo le modalità pattuite. E proprio perché i figli già prima del divorzio seguivano attività extrascolastiche, ha indotto i genitori ad accordarsi sulla ripartizione dei costi delle stesse “come per quelle future o sostitutive a quelle abbandonate, indipendentemente dal periodo d'inizio”. RE 1 si duole inoltre del fatto che il Giudice di pace ha applicato erroneamente il diritto violando la libertà contrattuale dei genitori di pattuire prima del divorzio che le spese per le attività extrascolastiche esulano dal contributo ordinario di mantenimento. Essa sostiene che i genitori hanno distinto le spese per cure oculistiche e dentistiche così come i costi delle attività extrascolastiche poiché consapevoli del fatto che i figli avessero tali costi e ciò indipendentemente dal contributo ordinario.

E. 6 I

criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base

dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti dalla prima Camera civile (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 12a con

rinvii). Al riguardo basti rammentare che tali costi devono riferirsi a

esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state

preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il

contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire.

Se l'esigenza è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il

contributo alimentare ordinario, essa va presa in considerazione in quell'ambito

(sentenze del Tribunale federale

5C. 240/2002 del 31 marzo 2003

consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731 e

5A_760/2016 del 5 settembre

2017 consid. 6.2). Per converso, un genitore affidatario non può affrontare

spese per i figli a piacimento e pretenderne poi automaticamente il rimborso

dall'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, egli deve avvertire

l'altro genitore e, incontrando opposizioni, rivolgersi di volta in volta al

giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze

documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le

concrete possibilità dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28

febbraio 2018 consid. 12a con rinvii).

a)

Nella

fattispecie, RE 1 rivendica la tassa di fr. 200.– versata nell'ottobre

2015 a una società di ginnastica per l'attività di parkour svolta da F__________,

le quote di partecipazione di fr. 50.– ciascuno versate il 1° aprile 2015

all'associazione Teatro __________ per il corso seguito dai ragazzi nell'anno

2014/2015, fr. 1040.– versati il 13 novembre 2015 all'associazione M__________

per il corso di teatro di M__________, fr. 210.– versati il 30 marzo 2015

alla P__________ per il corso di Street Dance di M__________ e fr. 890.–

versati il 29 gennaio 2015 per la quota semestrale dell'attività di karate

svolta da F__________ (doc. B) per complessivi fr. 2440.– di cui la metà a

carico dell'ex marito. Essa fonda la pretesa sulla sentenza di divorzio del 14

aprile 2015, la quale al dispositivo n. 8 prevede, tra l'altro, che i genitori

si impegnano a discutere e concordare preventivamente le spese straordinarie da

dividersi in ragione di un mezzo ciascuno “varranno in particolare come tali,

le spese dentistiche e oculistiche (nella misura non coperte dalle assicurazioni),

le spese per attività extrascolastiche e soggiorni di studio. Vale in ogni caso

l'art. 286 CC” (doc. E).

b)

Nella

misura in cui RE 1 fa valere che

il

primo

giudice ha

violato la libertà contrattuale delle

parti

poiché non ha tenuto conto dell'accordo

dei

genitori

s

ui contributi ordinari e straordinari

dei figli, la censura è poco comprensibile. Che all'udienza del 17 dicembre

2014 le parti abbiano raggiunto un'intesa non fa dubbio (doc. C). Che la

sentenza di divorzio riprenda testualmente il tenore dell'accordo quantunque il

Pretore abbia statuito autoritativamente è altrettanto vero (doc. E). Se non

che,

con l'omologazione giudiziaria la convenzione sugli effetti del

divorzio

diventa parte integrante della sentenza

perdendo così il suo carattere privato, contrariamente a quanto avviene con la

transazione di una lite

(DTF 138 III 535 consid. 1.3). Invano la

reclamante solleva una

violazione della libertà

contrattuale.

c)

Premesso ciò, le argomentazioni della reclamante tendono

piuttosto

a contestare l'interpretazione data dal Giudice di pace agli accordi presi dai

coniugi sui contributi di mantenimento per i figli e ripresi dal giudice del divorzio.

Ora, come si è visto, oltre all'obbligo per il

padre di versare il contributo alimentare “ordinario” definito sulla scorta

delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, i genitori hanno previsto la

ripartizione a metà tra loro delle spese straordinarie, tra le quali hanno

precisato “in particolare” quelle per attività extrascolastiche e soggiorni di

studio.

d)

Trattandosi

di manifestazioni di volontà espresse in una convenzione sugli effetti del

divorzio, esse vanno interpretate secondo i principi applicabili in materia

contrattuale (art. 18 CO), ovvero secondo la reale e comune volontà delle

parti, eventualmente – se questa non può essere ricostruita – secondo le regole

della buona fede (sentenza de Tribunale federale 5A_346/2015 del 27 gennaio

2017 consid. 4.3.1 con rinvii). Posto ciò, l'interpretazione soggettiva (la vera

e concorde volontà dei contraenti) è una questione di fatto, mentre quella

oggettiva (secondo il principio dell'affidamento) è una questione di diritto.

In concreto la reclamante espone quale fosse la volontà comune in relazione al

pagamento delle spese extrascolastiche dei figli, ma la sua versione, contestata

dal marito, non trova conforto negli atti. Il solo fatto che dopo l'udienza di

conciliazione del

17 dicembre 2014 il marito ha

confermato il tenore dell'accordo non basta per suffragare la tesi della

moglie. In presenza di

opinioni delle parti divergenti senza che gli

atti non consentono di determinare la volontà vera e concorde degli ex coniugi

al momento della sottoscrizione dell'intesa, a ragione il primo giudice ha

fatto capo alla teoria dell'affidamento.

e)

Dalla

lettura della clausola si evince che le parti si sono per finire limitate a

esemplificare alcune tipologie di spese straordinarie che andavano ripartite a

metà tra coniugi e versate oltre al contributo ordinario. Non si può però ragionevolmente

ritenere che così come formulata, essi intendessero suddividere qualsiasi spesa

connessa alle attività extrascolastiche dei figli passate e future senza tenere

conto del fatto che l'art. 286 cpv. 3 CC, espressamente menzionato, tratta delle

spese straordinarie, ovvero quelle riferite a esigenze specifiche, limitate nel

tempo. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che straordinari

possono essere i costi per la partecipazione a corsi di chitarra, a corsi

estivi o a trasferte organizzate da associazioni

sportive

, mentre c

omprese nelle “altre spese” previste dalle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale

del Canton Zurigo sono l'ordinaria quota di iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni

analoghe (I CCA sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015 consid.

5c con rinvio a Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbei­trägen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11 e 13; v. altri esempi in:

Wull-schleger

in: FamKommentar,

Scheidung, vol.

I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 286 CC).

f)

Nelle

circostanze descritte, di rilievo è quindi la questione di sapere se le attività

extrascolastiche, foss'anche svolte in passato, abbiano comportato spese

straordinarie impreviste che non erano state prese in considerazione quando è

stato fissato il contributo di mantenimento. Ciò non è il caso, per la tassa

sociale della società di ginnastica di __________ (doc, B 1° foglio) e le quota

di partecipazione al teatro __________ (doc. B 3° e 4° foglio), che come si è

detto, rientrano nell'ordinario contributo alimentare.

Relativamente

al corso di street dance svolto da M__________ alla P__________ del costo di

fr. 210.– e all'abbonamento semestrale per il corso di karate seguito da F__________

(doc. B 6° foglio), (doc. B 5° foglio), il padre sostiene che i figli seguivano

tali attività già prima del divorzio (doc. G). Agli atti vi è unicamente una ricevuta

che attesta il pagamento del primo il 30 marzo 2015 e del secondo il 29 gennaio

2015, ma l'allegazione non è stata contestata dalla madre sicché si può

ritenere che i relativi costi fossero già noti al momento in cui è stato fissato

il contributo alimentare ordinario e andavano pertanto presi in considerazione

in quell'ambito. Che poi a quel momento i genitori non avessero adattato la citata

posta “altre spese” delle note raccomandazioni non significa che debbano ora

essere riconosciuti come spese straordinarie.

Più

delicata è la questione di sapere se il corso di teatro al M__________ di fr.

1040.– (doc. B 5° foglio) rientri nei costi straordinari o giustificherebbero

piuttosto una modifica del contributo alimentare sulla base dell'art. 286 cpv.

2 CC. Agli atti vi è un bonifico di pagamento del 13 novembre 2015, successivo bensì

alla sentenza di divorzio, ma nulla è dato di sapere se si tratta di un costo

unico, limitato nel tempo, o una spesa ricorrente. Né tanto meno è dato di

sapere se esso sia stato concordato con il padre, come prevedeva la nota

convenzione. In mancanza di tali indicazioni, che spettava all'istante recare,

la pretesa non può essere riconosciuta.

E. 7 In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato alcun errore manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, rifonderà alla controparte, un'adeguata indennità per ripetibili che tiene conto dell'impegno profuso nella redazione delle osservazioni al reclamo, ma non di quello per l'allestimento della duplica spontanea, la quale introdotta due mesi dopo la replica spontanea non può dirsi tempestiva. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.

3.   Notificazione a: – avv. dott.; – avv.   . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Nord. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 18.06.2018 16.2016.41

Mantenimento dei figli, spese straordinarie

Incarto n. 16.2016.41 Lugano 18 giugno 2018 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello composta dei giudici: Giani, presidente, Fiscalini e Stefani vicecancelliera: F. Bernasconi sedente per statuire sul reclamo 20 giugno 2016 presentato da RE 1 (patrocinata dall'avv. dott.  PA 1) contro la sentenza emessa il 18 maggio 2016 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Nord nella causa Conc. 5/2016 (mantenimento del figlio) promossa con istanza del 24 marzo 2016 nei confronti di CO 1 (patrocinato dall'avv.  PA 2), esaminati gli atti ritenuto in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 24 settembre 2014 da RE 1 (1971) nei confronti del marito CO 1 (1967), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo tra i coniugi, in cui si prevedeva, tra l'altro, l'affidamento dei figli M__________ (nata il 20 luglio 2001) e F__________ (nato il 30 dicembre 2003) alla madre e l'obbligo per CO 1 di versare dal gennaio del 2015 un contributo alimentare di fr. 1770.– mensili per M__________ e di fr. 1325.– mensili per F__________, assegni familiari non compresi (inc. SO.2014.4041). Statuendo il 14 aprile 2015 lo stesso Pretore ha poi pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre e ha previsto – tra l'altro – quanto segue:

8.   A titolo di contributo di mantenimento per i figli il padre versa:

- fr. 1325.– per F__________;

- fr. 1770.– per M__________;

- gli alimenti vanno versati anticipatamente entro il 5. di ogni mese;

- gli alimenti non comprendono l'AF che va versato in aggiunta;

- l'alimento per F__________ verrà aumentato e parificato a quello per M__________ (fr. 1770.–) al passaggio nella seconda fascia di età prevista dalle tavole di Zurigo;

- l'alimento per i figli è dovuto fino al 18° anno di età e anche oltre, fino al termine della formazione appropriata, nei limiti dell'art. 277 CC;

- i genitori si impegnano a discutere e concordare preventivamente le spese straordinarie da dividersi in ragione di un mezzo ciascuno. Var- ranno in particolare come tali, le spese dentistiche e oculistiche (nella misura non coperte dalle assicurazioni), le spese per attività extrascola- stiche e soggiorni di studio. Vale in ogni caso l'art. 286 CC. Tale sentenza è passata in giudicato (DM.2014.295). B. Il 31 dicembre 2015 RE 1 ha chiesto a CO 1 di versarle fr. 1220.– corrispondenti alla metà delle spese straordinarie da lei sostenute per attività extrascolastiche dei figli (corsi di teatro, di karate, di street dance e di parkour). Visto il diniego di lui, i l 24 marzo 2016 RE 1 si è rivolta al Giu­dice di pace del circolo di Lugano Nord chiedendo di convocare l'ex marito a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1220.– oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2015. All'udienza di conciliazione del 12 maggio 2016 le parti non hanno raggiunto un'intesa e l'istante ha chiesto al Giudice di pace di de­ci­dere la controversia sulla base dell'art. 212 CPC. Statuendo il 18 maggio 2016 il Giudice di pace ha respinto l'istanza e posto le spese processuali di fr. 120.– (comprensive delle spese e della tassa di conciliazione) a carico dell'istante. C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2016 con cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2016 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo . In una replica spontanea del 21 settembre 2016 la reclamante ha mantenuto il suo punto di vista, così come l'opponente in una duplica spontanea del 30 dicembre 2016. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuen­berger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta all'istante al più presto il 19 maggio 2016, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere il giorno seguente, sarebbe scaduto sabato 18 giugno 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 20 giugno 2016, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile. 2. Alle osservazioni al reclamo CO 1 oltre ai documenti per comprovarne la tempestività allega altri quattro documenti, che però sono già compresi nel fascicolo processuale del primo giudice. Quanto alla documentazione presentata dalla reclamante con l'allegato di replica del 21 settembre 2016 (istanza di misure a protezione dell'unione coniugale del 24 settembre 2014 e uno scambio e-mail tra i legali delle parti del 16 dicembre 2014), essa è irricevibile, l 'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). 3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2). 4. Il Giudice di pace ha ricordato anzitutto che nella sentenza di divorzio i genitori si erano impegnati “a discutere e concordare preventivamente le spese straordinarie da dividersi in ragione di un mezzo ciascuno”, tra le quali in particolare “le spese dentistiche e oculistiche (nella misura non coperte dalle assicurazioni), le spese per attività extrascolastiche e soggiorni di studio”. Premesso ciò, tenuto conto di quanto corrisponde il convenuto per il mantenimento dei figli, “superiore a fr. 3495.– da gennaio 2016”, ne ha dedotto che “non si giustifica un contributo speciale in quanto le attività extrascolastiche non sono straordinarie né impreviste, ma erano già una prassi vigente al momento del divorzio e quindi considerate nella fissazione dei contributi ordinari”. A suo parere quindi, non si tratta di spese per “coprire bisogni specifici, limitati nel tempo e tali da comportare un onere finanziario non sopportabile con il solo contributo ordinarioˮ. Onde la reiezione dell'istanza. 5. La reclamante lamenta in primo luogo che il Giudice di pace ha accertato in maniera manifestamente errata i fatti omettendo di tenere conto dell'accordo raggiunto dai coniugi nella fase conciliativa della procedura di divorzio e sul quale il Pretore si è basato. Essa sostiene che tale intesa, confermata con la sentenza di divorzio e che prevedeva la ripartizione in ragione di metà ciascuno delle spese per le attività extrascolastiche dei figli, è stata raggiunta per evitare discussioni future sulla ripartizione di tali costi. Il convenuto dunque – essa soggiunge – anche dopo il divorzio si è impegnato a versare, oltre al contributo ordinario, la metà di tali costi. E tale era la chiara volontà delle parti, per altro ripresa testualmente nella sentenza di divorzio. Per la reclamante, l'indicazione contenuta nella sentenza ‟vale in ogni caso l'art. 286ˮ non si riferisce alle spese delle attività extrascolastiche già assunte espressamente dai genitori in ragione di metà ciascuno. A suo giudizio, quantunque le attività siano poi antecedenti al divorzio non muta l'obbligo dei genitori di farsi carico di tali costi secondo le modalità pattuite. E proprio perché i figli già prima del divorzio seguivano attività extrascolastiche, ha indotto i genitori ad accordarsi sulla ripartizione dei costi delle stesse “come per quelle future o sostitutive a quelle abbandonate, indipendentemente dal periodo d'inizio”. RE 1 si duole inoltre del fatto che il Giudice di pace ha applicato erroneamente il diritto violando la libertà contrattuale dei genitori di pattuire prima del divorzio che le spese per le attività extrascolastiche esulano dal contributo ordinario di mantenimento. Essa sostiene che i genitori hanno distinto le spese per cure oculistiche e dentistiche così come i costi delle attività extrascolastiche poiché consapevoli del fatto che i figli avessero tali costi e ciò indipendentemente dal contributo ordinario. 6. I criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già stati riassunti dalla prima Camera civile (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 12a con rinvii). Al riguardo basti rammentare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state preventivate quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Se l'esigenza è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, essa va presa in considerazione in quell'ambito (sentenze del Tribunale federale 5C. 240/2002 del 31 marzo 2003 consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731 e 5A_760/2016 del 5 settembre 2017 consid. 6.2). Per converso, un genitore affidatario non può affrontare spese per i figli a piacimento e pretenderne poi automaticamente il rimborso dall'altro. Al contrario: dandosi una spesa straordinaria, egli deve avvertire l'altro genitore e, incontrando opposizioni, rivolgersi di volta in volta al giudice, il quale stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate, determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 12a con rinvii). a) Nella fattispecie, RE 1 rivendica la tassa di fr. 200.– versata nell'ottobre 2015 a una società di ginnastica per l'attività di parkour svolta da F__________, le quote di partecipazione di fr. 50.– ciascuno versate il 1° aprile 2015 all'associazione Teatro __________ per il corso seguito dai ragazzi nell'anno 2014/2015, fr. 1040.– versati il 13 novembre 2015 all'associazione M__________ per il corso di teatro di M__________, fr. 210.– versati il 30 marzo 2015 alla P__________ per il corso di Street Dance di M__________ e fr. 890.– versati il 29 gennaio 2015 per la quota semestrale dell'attività di karate svolta da F__________ (doc. B) per complessivi fr. 2440.– di cui la metà a carico dell'ex marito. Essa fonda la pretesa sulla sentenza di divorzio del 14 aprile 2015, la quale al dispositivo n. 8 prevede, tra l'altro, che i genitori si impegnano a discutere e concordare preventivamente le spese straordinarie da dividersi in ragione di un mezzo ciascuno “varranno in particolare come tali, le spese dentistiche e oculistiche (nella misura non coperte dalle assicurazioni), le spese per attività extrascolastiche e soggiorni di studio. Vale in ogni caso l'art. 286 CC” (doc. E). b) Nella misura in cui RE 1 fa valere che il primo giudice ha violato la libertà contrattuale delle parti poiché non ha tenuto conto dell'accordo dei genitori s ui contributi ordinari e straordinari dei figli, la censura è poco comprensibile. Che all'udienza del 17 dicembre 2014 le parti abbiano raggiunto un'intesa non fa dubbio (doc. C). Che la sentenza di divorzio riprenda testualmente il tenore dell'accordo quantunque il Pretore abbia statuito autoritativamente è altrettanto vero (doc. E). Se non che, con l'omologazione giudiziaria la convenzione sugli effetti del divorzio diventa parte integrante della sentenza perdendo così il suo carattere privato, contrariamente a quanto avviene con la transazione di una lite (DTF 138 III 535 consid. 1.3). Invano la reclamante solleva una violazione della libertà contrattuale. c) Premesso ciò, le argomentazioni della reclamante tendono piuttosto a contestare l'interpretazione data dal Giudice di pace agli accordi presi dai coniugi sui contributi di mantenimento per i figli e ripresi dal giudice del divorzio. Ora, come si è visto, oltre all'obbligo per il padre di versare il contributo alimentare “ordinario” definito sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, i genitori hanno previsto la ripartizione a metà tra loro delle spese straordinarie, tra le quali hanno precisato “in particolare” quelle per attività extrascolastiche e soggiorni di studio. d) Trattandosi di manifestazioni di volontà espresse in una convenzione sugli effetti del divorzio, esse vanno interpretate secondo i principi applicabili in materia contrattuale (art. 18 CO), ovvero secondo la reale e comune volontà delle parti, eventualmente – se questa non può essere ricostruita – secondo le regole della buona fede (sentenza de Tribunale federale 5A_346/2015 del 27 gennaio 2017 consid. 4.3.1 con rinvii). Posto ciò, l'interpretazione soggettiva (la vera e concorde volontà dei contraenti) è una questione di fatto, mentre quella oggettiva (secondo il principio dell'affidamento) è una questione di diritto. In concreto la reclamante espone quale fosse la volontà comune in relazione al pagamento delle spese extrascolastiche dei figli, ma la sua versione, contestata dal marito, non trova conforto negli atti. Il solo fatto che dopo l'udienza di conciliazione del 17 dicembre 2014 il marito ha confermato il tenore dell'accordo non basta per suffragare la tesi della moglie. In presenza di opinioni delle parti divergenti senza che gli atti non consentono di determinare la volontà vera e concorde degli ex coniugi al momento della sottoscrizione dell'intesa, a ragione il primo giudice ha fatto capo alla teoria dell'affidamento. e) Dalla lettura della clausola si evince che le parti si sono per finire limitate a esemplificare alcune tipologie di spese straordinarie che andavano ripartite a metà tra coniugi e versate oltre al contributo ordinario. Non si può però ragionevolmente ritenere che così come formulata, essi intendessero suddividere qualsiasi spesa connessa alle attività extrascolastiche dei figli passate e future senza tenere conto del fatto che l'art. 286 cpv. 3 CC, espressamente menzionato, tratta delle spese straordinarie, ovvero quelle riferite a esigenze specifiche, limitate nel tempo. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che straordinari possono essere i costi per la partecipazione a corsi di chitarra, a corsi estivi o a trasferte organizzate da associazioni sportive, mentre c omprese nelle “altre spese” previste dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo sono l'ordinaria quota di iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni analoghe (I CCA sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015 consid. 5c con rinvio a Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbei­trägen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11 e 13; v. altri esempi in: Wull-schleger in: FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 286 CC). f) Nelle circostanze descritte, di rilievo è quindi la questione di sapere se le attività extrascolastiche, foss'anche svolte in passato, abbiano comportato spese straordinarie impreviste che non erano state prese in considerazione quando è stato fissato il contributo di mantenimento. Ciò non è il caso, per la tassa sociale della società di ginnastica di __________ (doc, B 1° foglio) e le quota di partecipazione al teatro __________ (doc. B 3° e 4° foglio), che come si è detto, rientrano nell'ordinario contributo alimentare. Relativamente al corso di street dance svolto da M__________ alla P__________ del costo di fr. 210.– e all'abbonamento semestrale per il corso di karate seguito da F__________ (doc. B 6° foglio), (doc. B 5° foglio), il padre sostiene che i figli seguivano tali attività già prima del divorzio (doc. G). Agli atti vi è unicamente una ricevuta che attesta il pagamento del primo il 30 marzo 2015 e del secondo il 29 gennaio 2015, ma l'allegazione non è stata contestata dalla madre sicché si può ritenere che i relativi costi fossero già noti al momento in cui è stato fissato il contributo alimentare ordinario e andavano pertanto presi in considerazione in quell'ambito. Che poi a quel momento i genitori non avessero adattato la citata posta “altre spese” delle note raccomandazioni non significa che debbano ora essere riconosciuti come spese straordinarie. Più delicata è la questione di sapere se il corso di teatro al M__________ di fr. 1040.– (doc. B 5° foglio) rientri nei costi straordinari o giustificherebbero piuttosto una modifica del contributo alimentare sulla base dell'art. 286 cpv. 2 CC. Agli atti vi è un bonifico di pagamento del 13 novembre 2015, successivo bensì alla sentenza di divorzio, ma nulla è dato di sapere se si tratta di un costo unico, limitato nel tempo, o una spesa ricorrente. Né tanto meno è dato di sapere se esso sia stato concordato con il padre, come prevedeva la nota convenzione. In mancanza di tali indicazioni, che spettava all'istante recare, la pretesa non può essere riconosciuta. 7. In definitiva il reclamo, che non ha evidenziato alcun errore manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, rifonderà alla controparte, un'adeguata indennità per ripetibili che tiene conto dell'impegno profuso nella redazione delle osservazioni al reclamo, ma non di quello per l'allestimento della duplica spontanea, la quale introdotta due mesi dopo la replica spontanea non può dirsi tempestiva. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 350.– per ripetibili.

3.   Notificazione a: – avv. dott.; – avv.   . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Nord. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente                                                          La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.