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16.2006.71

ricevibilità ricorso pre cassazione - ricorso nullo

Ticino · 2006-07-03 · Italiano TI
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ricevibilità ricorso pre cassazione - ricorso nullo

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 e 30 maggio 2006, indirizzati alla Giudicatura di pace, RI 1 e RI 2 hanno ribadito la loro opposizione alla richiesta di pagamento; che gli atti in questione, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale ricorso per cassazione, sono nulli; che infatti secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto degli scritti dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, i  ricorrenti si limitano a contestare la pretesa della parte istante; che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 8/30 maggio 2006 di RI 1 e RI 2 è nullo. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: -; -; -. Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                               La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.07.2006 16.2006.71

ricevibilità ricorso pre cassazione - ricorso nullo

Incarto n. 16.2006.71 Lugano 3 luglio 2006 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8/30 maggio 2006 presentato da RI 1 e RI 2 contro la sentenza 1° aprile 2006 del Giudice di pace del circolo della Verzasca, nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/2006) promossa con istanza 10 gennaio 2006 da CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 rappr. da RA 1 con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 904.70 oltre accessori e il rigetto delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 10 gennaio 2006 RI 2 hanno convenuto RI 2 e RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo della Verzasca per ottenere il pagamento di fr. 904.70, rivendicati quale quota a loro carico per le spese di gestione e manutenzione delle particelle __________ e __________ RFD di __________ (comproprietà coattive) della quale sono comproprietari in ragione di 1/5, pretesa alla quale i convenuti si sono opposti; che con sentenza 1° aprile 2006 il Giudice di pace, accertato che l'impegno di pagamento delle spese inerenti la gestione della comproprietà coattiva è fondato su un regolamento iscritto a registro fondiario a carico dei tutti i fondi interessati compreso quello dei convenuti, ha accolto l'istanza; che con scritti 8 e 30 maggio 2006, indirizzati alla Giudicatura di pace, RI 1 e RI 2 hanno ribadito la loro opposizione alla richiesta di pagamento; che gli atti in questione, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale ricorso per cassazione, sono nulli; che infatti secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto degli scritti dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, i  ricorrenti si limitano a contestare la pretesa della parte istante; che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 8/30 maggio 2006 di RI 1 e RI 2 è nullo. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: -; -; -. Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                               La segretaria