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16.2006.38

ritiro ricorso a seguito di accordo tra le parti - accordo circa la ripartizione delle spese - stralcio per desistenza

Ticino · 2006-05-22 · Italiano TI
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ritiro ricorso a seguito di accordo tra le parti - accordo circa la ripartizione delle spese - stralcio per desistenza

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.

E. 2 Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

E. 3 Intimazione:

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-     . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.05.2006 16.2006.38

ritiro ricorso a seguito di accordo tra le parti - accordo circa la ripartizione delle spese - stralcio per desistenza

Incarto n. 16.2006.38 Lugano 22 maggio 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 presentato da RI 1) patr. dall'RA 1 contro la sentenza 13 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 721-132/2005) promossa con istanza 25 novembre 2005 nei confronti di CO 1) patr. dall'RA 2 con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 752.60 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 25 novembre 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 752.60, rivendicati a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo motociclo a seguito di un incidente di cui quest'ultimo sarebbe responsabile; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità nel danneggiamento del motoveicolo dell'istante; che con sentenza 13 marzo 2006 il giudice di pace ha respinto l'istanza non avendo l'istante apportato la prova del danno fatto valere in giudizio; che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; che con scritto12 maggio 2006 il legale del convenuto ha comunicato a questa Camera il perfezionamento di un accordo tra le parti, con conseguente richiesta di stralcio del ricorso chiedendo l'attribuzione delle spese a chi le ha anticipate e la compensazione delle ripetibili, proposta accettata dal legale del ricorrente con scritto 18 maggio 2006; che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC); che, per quanto riguarda gli oneri processuali, non vi sono ragioni per scostarsi da quanto concordato dalle parti Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione:

-;

-     . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria