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16.2006.105

rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

Ticino · 2006-10-04 · Italiano TI
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rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile .

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:; . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.10.2006 16.2006.105

rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

Incarto n. 16.2006.105 Lugano 4 ottobre 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 presentato da RI 1 contro la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 442A/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da CO 1 (rappresentato dal Municipio) con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 222.90 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1997, oltre interessi e tassa di diffida; che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la  notifica di tassazione 14 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1997-1998 regolarmente passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1997 e relativa tassa di diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti; che con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'escusso così come quella di compensazione, ha accolto l'istanza; che con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni; che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo; che introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame; che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese; che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato intimato e non ha causato spese presumibili. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile .

2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:; . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           La segretaria