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16.2005.93

responsabilità del detentore di animali - aggressione da parte di cane non al guinzaglio - torto morale - assenza del convenuto alla discussione - secondo invio della citazione non previsto - mancato ossequio del termine di 5 giorni per la fissazione dell'udienza - termine d'ordine

Ticino · 2006-05-10 · Italiano TI
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responsabilità del detentore di animali - aggressione da parte di cane non al guinzaglio - torto morale - assenza del convenuto alla discussione - secondo invio della citazione non previsto - mancato ossequio del termine di 5 giorni per la fissazione dell'udienza - termine d'ordine

Erwägungen (3 Absätze)

E. 10 maggio 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 agosto 2005 presentato da RI 1 patr. dall'RA 1 contro la sentenza 11 luglio 2005 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 413-69/2005) promossa con istanza 14 giugno 2005 da CO 1 patr. dall'RA 2 con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 780.50 oltre interessi a titolo di risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Il

E. 14 giugno 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di

Vezia per ottenere il pagamento di fr. 780.50. La pretesa trae origine da

un'aggressione da lei subita il 17 aprile 2005 dal cane appartenente al

convenuto che, non essendo legato al guinzaglio, si sarebbe avventato sul suo

cane mordendolo, sicché nel tentativo di difendere il proprio animale anche lei

è stata aggredita. In questo frangente essa ha subìto una serie di ematomi alla

gamba destra, il danneggiamento della giacca e dei pantaloni della tuta da ginnastica

e le ha procurato uno stato ansioso pronunciato. L'importo rivendicato

corrisponde a danni materiali per complessivi fr. 280.50 (fr. 108.- di spese

veterinarie, fr. 122.50 di spese mediche e fr. 50.- per il danneggiamento degli

indumenti) oltre a fr. 500.- rivendicati a titolo di torto morale per lo

stato

di ansietà pronunciata provocatomi dall'aggressione

, per complessivi fr.

780.50. All'udienza del 4 luglio 2004 il convenuto non è comparso.

2.

Con

sentenza 11 luglio 2005 il Giudice di pace supplente ha integralmente accolto l'istanza

ritenendo che dalla documentazione prodotta dall'istante risulta che questa,

unitamente al suo cane, è stata aggredita dal cane del convenuto subendo danni

materiali e morali. Egli ha considerato che l'assenza del convenuto alla

discussione non gli ha permesso di fornire una qualsiasi prova liberatoria ai

sensi dell'art. 56 CO, donde la sua responsabilità quale detentore dell'animale.

3.

Con

il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)

dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo

diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice avrebbe fissato

l'udienza di discussione solo quattro giorni dopo la scadenza del periodo di

giacenza della raccomandata contenente la citazione, contravvenendo così

all'art. 293 cpv. 2 CPC. Egli contestata inoltre la rigida applicazione del

principio secondo cui la raccomandata si ritiene notificata al settimo giorno

di giacenza, ritenuto che egli non poteva attendersi l'avvio di una procedura

giudiziaria, per di più avvenuta durante le ferie estive. Nel merito rimprovera

al primo giudice di aver accolto le pretese dell'istante nonostante questa non

le abbia provate, in particolare mancando qualsiasi dimostrazione sul fatto che

sia stato effettivamente il suo cane a cagionarle i danni lamentati, non

potendo a tal fine bastare le semplici allegazioni di parte. Infine egli contesta,

siccome non comprovato, il riconoscimento di fr. 50.- per il danneggiamento di

indumenti, così come fr. 500.- a titolo di torto morale, non essendone date le

premesse.

Nelle sue

osservazioni dell'8 settembre 2005, dalle quali deve essere estromessa la

documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ostandovi l’art. 321

cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti,

prove o eccezioni, l'istante postula la reiezione del ricorso.

4.

Secondo

l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere

sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o

del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far

valere le proprie ragioni. In concreto il ricorrente si duole della lesione del

suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione

dell'istanza, sennonché, come egli stesso riconosce, secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale un atto giudiziario spedito per lettera

raccomandata si ritiene notificato nel momento della consegna effettiva al suo

destinatario oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla

posta e quindi viene messo nella cassetta delle lettere o nella casella postale

del destinatario un avviso di ritiro, il settimo e ultimo giorno di giacenza

presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 115 Ia 15 consid. 3a, 113 Ib 89

consid. 2b;

Cocchi/Trezzini

,

CPC-TI, ad art. 124, m. 1). Poiché il ricorrente non contesta la regolarità della

notifica in quanto tale, egli non può che imputare a sé stesso l'assenza alla

discussione dell'istanza, senza che possa pretendere dal primo giudice una

notifica supplementare mediante invio semplice, le norme di procedura non

imponendo nessun obbligo in tal senso (cfr. art. 124 CPC).

Quanto

al fatto che il primo giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza lasciando un

lasso di termine di almeno 5 giorni come previsto dall'art. 293 cpv. 2 CPC, la

censura si rivela altresì inconsistente giacché trattandosi di un termine

d'ordine, da una violazione non deriva nessun tipo di sanzione. Determinante ai

fini dell'ossequio del diritto di essere sentito è che la parte sia stata

regolarmente citata alla discussione, ciò che in concreto non è neppure in

discussione. In concreto spettava semmai al convenuto organizzarsi in modo tale

da assicurarsi il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza

per vacanze, di modo che egli non può eccepire in questa sede la violazione del

suo diritto di essere sentito. Su questo punto il ricorso, che non ha

evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.

5.

Giusta

l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere

annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale

o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa

o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è

arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed

indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della

giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;

per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e

riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o

persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile

soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione

reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129

I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

6.

L'art.

56 cpv. 1 CO prevede la responsabilità del detentore di un animale per il danno

da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta

dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si sarebbe

verificato anche usando questa diligenza. Trattasi di una responsabilità

oggettiva che sanziona la violazione di un dovere di diligenza valutato oggettivamente

indipendentemente dalla persona del detentore e da una sua eventuale colpa (

Thévenoz/Werro

, Commmentaire romand du

Code des Obligations I, 2003, n. 1 ad art. 56 CO;

Brehm

, Berner Kommentar, 3

ª

ed., 2006, n. 4 ad art. 56 CO;

Werro

,

La responsabilité civile, 2005, n. 521; DTF 102 II 232). In questo senso il

detentore è responsabile dal momento in cui ha oggettivamente violato il suo

dovere di diligenza anche se soggettivamente nessun rimprovero gli può essere

mosso. Alla parte lesa incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e del

nesso di causalità tra il medesimo e l'agire dell'animale, mentre è presunto il

nesso di causalità tra questo agire e la violazione del dovere di diligenza da

parte del detentore (

Thévenoz/Werro

,

op. cit., n. 4 ad art. 56 CO), il quale può liberarsi dalla sua responsabilità

solo se prova

di aver assunto tutte le misure necessarie imposte dalle

circostanze per evitare l'avverarsi del danno (

Thévenoz/Werro

, op.

cit., n. 16 ad art. 56 CO;

Brehm

,

op. cit., n. 49 segg. CO;

DTF 126 III 14;

sentenza del Tribunale

federale

4C.268/2004), prova liberatoria ammessa con un certo riserbo

dalla giurisprudenza che dimostra una certa severità nei confronti del

detentore di animali (

Brehm

, op.

cit., n. 52 ad art. 56 CO).

7.

Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la

quale l'istante avrebbe sufficientemente comprovato di essere stata aggredita,

unitamente al suo cane, dal cane appartenente al convenuto non appare

arbitraria. Infatti, sulla base delle prove documentali addotte dall'istante, in

particolare il verbale di polizia 27 aprile 2005 (doc. A), i certificati medici

E. 17 e 18 aprile 2005 (doc.  B e C) e il certificato veterinario 19 aprile 2005 (doc. D), il giudice di pace poteva ritenere provata tale circostanza. Certo questi documenti sono stati allestiti sulla base delle dichiarazioni dell'istante, tuttavia gli stessi non sono stati contestati dal convenuto, ragione per la quale il primo giudice non aveva motivo di dubitare della loro veridicità (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 78,

m. 8). A fronte di queste risultanze il convenuto non ha apportato nessuna prova liberatoria, peraltro problematica ritenuto che il solo fatto di lasciar passeggiare un cane libero in uno spazio aperto al pubblico comporta già di per sé la violazione del dovere generale di sorveglianza e diligenza che si impone al proprietario di un cane e che gli impone l'utilizzo del guinzaglio così come previsto dalle varie legislazioni comunali (alle quali l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale rinvia, cfr. Werro, op. cit., n. 551). Altrettanto pacifica è l'esistenza di un nesso di causalità tra l'aggressione da parte del cane del convenuto e i danni patiti dall'istante e dal suo cane, visto che rientra nel corso ordinario delle cose che un'aggressione compiuta da un cane di taglia medio grande sia atta a provocare danni (Brehm, op. cit., n. 9 ad art. 56 CO). 8. Quanto ai danni, che possono essere materiali o il torto morale (Werro, op. cit., n. 527), non può essere considerato arbitrario l'accoglimento della pretesa di fr. 50.- relativa al pagamento degli abiti indossati in quell'occasione, giacché essa corrisponde al costo di una tuta da ginnastica (Werro, op. cit., n. 972). Altrettanto incensurabile è l'accoglimento della pretesa di fr. 500.- per titolo di torto morale, poiché in caso di lesione corporale ai sensi dell'art. 47 CO, nel cui concetto rientrano non solo quelle fisiche ma anche quelle di natura psichica (Brehm, op. cit., n. 14 ad art. 47 CO) quali ad esempio uno shock psichico (Brehm, op. cit., n. 175 ad art. 47 CO), il giudice può attribuire al danneggiato un'equa indennità pecuniaria, volta a compensare la sofferenza fisica o psichica subita (Werro, op. cit.,

n. 132 e 1383) a seguito di una lesione di una certa gravità (Werro, op. cit., n. 138). In concreto, considerato l'ampio potere di apprezzamento che compete al giudice in quest'ambito (Werro, op. cit., n. 1272), non può essere considerato arbitrario, ovvero insostenibile, il riconoscimento all'istante di un torto morale quale risarcimento per lo stato di ansietà pronunciata provocatole dall'aggressione subita, e attestato dal certificato medico 18 aprile 2005 (doc. C), che era di una certa gravità. 9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 agosto 2005 di RI 1 è respinto. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                               fr.  70.- b) spese                                                                 fr. 30.- fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione:

-;

-     . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.05.2006 16.2005.93

responsabilità del detentore di animali - aggressione da parte di cane non al guinzaglio - torto morale - assenza del convenuto alla discussione - secondo invio della citazione non previsto - mancato ossequio del termine di 5 giorni per la fissazione dell'udienza - termine d'ordine

Incarto n. 16.2005.93 Lugano 10 maggio 2006 /rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 agosto 2005 presentato da RI 1 patr. dall'RA 1 contro la sentenza 11 luglio 2005 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 413-69/2005) promossa con istanza 14 giugno 2005 da CO 1 patr. dall'RA 2 con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 780.50 oltre interessi a titolo di risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Il 14 giugno 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 780.50. La pretesa trae origine da un'aggressione da lei subita il 17 aprile 2005 dal cane appartenente al convenuto che, non essendo legato al guinzaglio, si sarebbe avventato sul suo cane mordendolo, sicché nel tentativo di difendere il proprio animale anche lei è stata aggredita. In questo frangente essa ha subìto una serie di ematomi alla gamba destra, il danneggiamento della giacca e dei pantaloni della tuta da ginnastica e le ha procurato uno stato ansioso pronunciato. L'importo rivendicato corrisponde a danni materiali per complessivi fr. 280.50 (fr. 108.- di spese veterinarie, fr. 122.50 di spese mediche e fr. 50.- per il danneggiamento degli indumenti) oltre a fr. 500.- rivendicati a titolo di torto morale per lo stato di ansietà pronunciata provocatomi dall'aggressione, per complessivi fr. 780.50. All'udienza del 4 luglio 2004 il convenuto non è comparso. 2. Con sentenza 11 luglio 2005 il Giudice di pace supplente ha integralmente accolto l'istanza ritenendo che dalla documentazione prodotta dall'istante risulta che questa, unitamente al suo cane, è stata aggredita dal cane del convenuto subendo danni materiali e morali. Egli ha considerato che l'assenza del convenuto alla discussione non gli ha permesso di fornire una qualsiasi prova liberatoria ai sensi dell'art. 56 CO, donde la sua responsabilità quale detentore dell'animale. 3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice avrebbe fissato l'udienza di discussione solo quattro giorni dopo la scadenza del periodo di giacenza della raccomandata contenente la citazione, contravvenendo così all'art. 293 cpv. 2 CPC. Egli contestata inoltre la rigida applicazione del principio secondo cui la raccomandata si ritiene notificata al settimo giorno di giacenza, ritenuto che egli non poteva attendersi l'avvio di una procedura giudiziaria, per di più avvenuta durante le ferie estive. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver accolto le pretese dell'istante nonostante questa non le abbia provate, in particolare mancando qualsiasi dimostrazione sul fatto che sia stato effettivamente il suo cane a cagionarle i danni lamentati, non potendo a tal fine bastare le semplici allegazioni di parte. Infine egli contesta, siccome non comprovato, il riconoscimento di fr. 50.- per il danneggiamento di indumenti, così come fr. 500.- a titolo di torto morale, non essendone date le premesse. Nelle sue osservazioni dell'8 settembre 2005, dalle quali deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, l'istante postula la reiezione del ricorso. 4. Secondo l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni. In concreto il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione dell'istanza, sennonché, come egli stesso riconosce, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto giudiziario spedito per lettera raccomandata si ritiene notificato nel momento della consegna effettiva al suo destinatario oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta e quindi viene messo nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario un avviso di ritiro, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 115 Ia 15 consid. 3a, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1). Poiché il ricorrente non contesta la regolarità della notifica in quanto tale, egli non può che imputare a sé stesso l'assenza alla discussione dell'istanza, senza che possa pretendere dal primo giudice una notifica supplementare mediante invio semplice, le norme di procedura non imponendo nessun obbligo in tal senso (cfr. art. 124 CPC). Quanto al fatto che il primo giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza lasciando un lasso di termine di almeno 5 giorni come previsto dall'art. 293 cpv. 2 CPC, la censura si rivela altresì inconsistente giacché trattandosi di un termine d'ordine, da una violazione non deriva nessun tipo di sanzione. Determinante ai fini dell'ossequio del diritto di essere sentito è che la parte sia stata regolarmente citata alla discussione, ciò che in concreto non è neppure in discussione. In concreto spettava semmai al convenuto organizzarsi in modo tale da assicurarsi il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza per vacanze, di modo che egli non può eccepire in questa sede la violazione del suo diritto di essere sentito. Su questo punto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a). 6. L'art. 56 cpv. 1 CO prevede la responsabilità del detentore di un animale per il danno da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza. Trattasi di una responsabilità oggettiva che sanziona la violazione di un dovere di diligenza valutato oggettivamente indipendentemente dalla persona del detentore e da una sua eventuale colpa (Thévenoz/Werro, Commmentaire romand du Code des Obligations I, 2003, n. 1 ad art. 56 CO; Brehm, Berner Kommentar, 3 ª ed., 2006, n. 4 ad art. 56 CO; Werro, La responsabilité civile, 2005, n. 521; DTF 102 II 232). In questo senso il detentore è responsabile dal momento in cui ha oggettivamente violato il suo dovere di diligenza anche se soggettivamente nessun rimprovero gli può essere mosso. Alla parte lesa incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e del nesso di causalità tra il medesimo e l'agire dell'animale, mentre è presunto il nesso di causalità tra questo agire e la violazione del dovere di diligenza da parte del detentore (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 4 ad art. 56 CO), il quale può liberarsi dalla sua responsabilità solo se prova di aver assunto tutte le misure necessarie imposte dalle circostanze per evitare l'avverarsi del danno (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 16 ad art. 56 CO; Brehm, op. cit., n. 49 segg. CO; DTF 126 III 14; sentenza del Tribunale federale 4C.268/2004), prova liberatoria ammessa con un certo riserbo dalla giurisprudenza che dimostra una certa severità nei confronti del detentore di animali (Brehm, op. cit., n. 52 ad art. 56 CO). 7. Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante avrebbe sufficientemente comprovato di essere stata aggredita, unitamente al suo cane, dal cane appartenente al convenuto non appare arbitraria. Infatti, sulla base delle prove documentali addotte dall'istante, in particolare il verbale di polizia 27 aprile 2005 (doc. A), i certificati medici 17 e 18 aprile 2005 (doc.  B e C) e il certificato veterinario 19 aprile 2005 (doc. D), il giudice di pace poteva ritenere provata tale circostanza. Certo questi documenti sono stati allestiti sulla base delle dichiarazioni dell'istante, tuttavia gli stessi non sono stati contestati dal convenuto, ragione per la quale il primo giudice non aveva motivo di dubitare della loro veridicità (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 78,

m. 8). A fronte di queste risultanze il convenuto non ha apportato nessuna prova liberatoria, peraltro problematica ritenuto che il solo fatto di lasciar passeggiare un cane libero in uno spazio aperto al pubblico comporta già di per sé la violazione del dovere generale di sorveglianza e diligenza che si impone al proprietario di un cane e che gli impone l'utilizzo del guinzaglio così come previsto dalle varie legislazioni comunali (alle quali l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale rinvia, cfr. Werro, op. cit., n. 551). Altrettanto pacifica è l'esistenza di un nesso di causalità tra l'aggressione da parte del cane del convenuto e i danni patiti dall'istante e dal suo cane, visto che rientra nel corso ordinario delle cose che un'aggressione compiuta da un cane di taglia medio grande sia atta a provocare danni (Brehm, op. cit., n. 9 ad art. 56 CO). 8. Quanto ai danni, che possono essere materiali o il torto morale (Werro, op. cit., n. 527), non può essere considerato arbitrario l'accoglimento della pretesa di fr. 50.- relativa al pagamento degli abiti indossati in quell'occasione, giacché essa corrisponde al costo di una tuta da ginnastica (Werro, op. cit., n. 972). Altrettanto incensurabile è l'accoglimento della pretesa di fr. 500.- per titolo di torto morale, poiché in caso di lesione corporale ai sensi dell'art. 47 CO, nel cui concetto rientrano non solo quelle fisiche ma anche quelle di natura psichica (Brehm, op. cit., n. 14 ad art. 47 CO) quali ad esempio uno shock psichico (Brehm, op. cit., n. 175 ad art. 47 CO), il giudice può attribuire al danneggiato un'equa indennità pecuniaria, volta a compensare la sofferenza fisica o psichica subita (Werro, op. cit.,

n. 132 e 1383) a seguito di una lesione di una certa gravità (Werro, op. cit., n. 138). In concreto, considerato l'ampio potere di apprezzamento che compete al giudice in quest'ambito (Werro, op. cit., n. 1272), non può essere considerato arbitrario, ovvero insostenibile, il riconoscimento all'istante di un torto morale quale risarcimento per lo stato di ansietà pronunciata provocatole dall'aggressione subita, e attestato dal certificato medico 18 aprile 2005 (doc. C), che era di una certa gravità. 9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 agosto 2005 di RI 1 è respinto. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                               fr.  70.- b) spese                                                                 fr. 30.- fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione:

-;

-     . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria