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16.2004.38

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-06-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.06.2004 16.2004.38

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2004.38 Lugano 24 giugno 2004 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 maggio 2004 presentato da _RICO1 contro il dispositivo n. 2 della sentenza 10 maggio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. EF.2004.137) promossa con istanza 27 gennaio 2004 da _CON1 con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal pretore, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 gennaio 2004 ____________________ _CON1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da ___________RICO1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. fr. 6'600.- oltre interessi del 5% dall'11 marzo 2003 e fr. 560.- rivendicati a titolo di rimborso di un asserito prestito al convenuto, pretesa alla quale quest'ultimo si è opposto contestando l'esistenza di un credito dell'istante nei suoi confronti; che con sentenza 10 maggio 2003 il Pretore, esclusa la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha respinto integralmente l'istanza ponendo a carico di quest'ultima il pagamento di una tassa di giustizia fr. 100.-; che con il presente tempestivo gravame __________ ___________RICO1 è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente rimprovera al Pretore di aver omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di un'indennità volta a compensare il tempo perso; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute; che se il testo di legge sembra lasciare al giudice la facoltà di riconoscere o no alla parte vincente il diritto di percepire indennità processuali, è ormai unanimemente ammesso da dottrina e giurisprudenza che il giudice deve attribuire alla parte che ne fa richiesta un'indennità destinata a coprire le spese sopportate per le sue comparse, compreso il dispendio di tempo (cfr. in questo senso CCC 12 aprile 2001 in re B./CCC; DTF 119 III 63, 113 III 109; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 164, n. 19 e 20; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 74 ad art. 84; Ammon/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2003, § 13, n. 11); che questa interpretazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF è peraltro indirettamente confermata dal tenore del secondo capoverso (applicabile alla procedura di reclamo), là dove il legislatore ha espressamente escluso il diritto a un'indennità indipendentemente dal fatto che questa sia stata richiesta oppure no; che nel caso di specie, vista la chiara soccombenza dell'istante e l'esplicita richiesta del convenuto durante il contraddittorio (cfr. verbale 10 maggio 2004), il Pretore era quindi tenuto a riconoscere a quest'ultimo un’equa indennità per compensare il dispendio di tempo causatogli dalla procedura giudiziaria; che il ricorso, che ha evidenziato l’errata applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF da parte del primo giudice, dev'essere accolto; che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera può giudicare essa stessa la richiesta dell'escusso, anche se questi non ha quantificato in questa sede la sua pretesa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 15) proprio per il fatto che il primo giudice ha omesso di esprimersi sulla medesima; che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità per questa sede. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 maggio 2004 di _____________________ RICO1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 10 maggio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

2.  La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 150.-. II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. ___________CON1 verserà al ricorrente un'indennità di fr. 40.- per questa sede. III. Intimazione a:

-   . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                               La segretaria