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16.2004.33

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-05-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.05.2004 16.2004.33

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2004.33 Lugano 4 maggio 2004 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ __________ 2004 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di __________, nella causa civile inappellabile (inc. n. __________/__________/__________) promossa con istanza __________ da __________ __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 543.10 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di __________, domande accolte dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza ____________________ 2004 il Garage CO1ha convenuto in giudizio __________ __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 543.10, rivendicati a saldo della fattura emessa il ____________________ 2002 per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo; che con sentenza __________ __________ 2004 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante non contestata dal convenuto, assente all'udienza di discussione del ____________________ 2004; che con il presente tempestivo gravame __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento a motivo della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la relativa citazione; che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni; che nella fattispecie con ordinanza ____________________ 2004, spedita mediante invio raccomandato no. __________.__________.__________.__________, il Giudice di pace supplente ha citato le parti all’udienza del ____________________ 2004 per la discussione; che la raccomandata destinata a __________ __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente; che se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1); che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene       di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla convocazione, ovvero neppure  l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit.,  ad art. 124, m. 6), dovendosi così ammettere il mancato contraddittorio (art. 124 cpv. 7 CPC); che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla; che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione; che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC); che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili al ricorrente. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione ____________________ 2004 di __________ __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza ____________________ 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di __________ è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione:

- __________ __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                               La segretaria