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16.2004.111

Ticino · 2004-11-09 · Italiano TI
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ricorso per cassazione - oggetto di impugnativa - improponibile contro decisione che dichiara l'istanza ricevibile

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso 10 giugno 2003 di RI 1 è irricevibile.

E. 2 Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano  ripetibili.

E. 3 Intimazione:

-    . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.11.2004 16.2004.111

ricorso per cassazione - oggetto di impugnativa - improponibile contro decisione che dichiara l'istanza ricevibile

Incarto n. 16.2004.111 Lugano 9 novembre 2004 /dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 2004 presentato da RI 1 patr. dall'RA 1 contro il decreto 25 ottobre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (inc. n.IU.2004.308) promossa con istanza 9 settembre 2004 da CO 1 con la quale l'istante ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 3'780.- oltre accessori a titolo di mercede, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande sulle quali il segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di irricevibilità dell'istanza sollevata dai convenuti; letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 9 settembre 2004 __________CO 1CO 1 ha convenuto in giudizio __________e __________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 3'780.-, corrispondenti alle prestazioni che egli sostiene aver eseguito per conto dei convenuti e oggetto della fattura 1° luglio 2004 (doc. B); che all'udienza di discussione i convenuti, per i quali le pretese dell'istante, contestate nel merito, sono attinenti a un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 29 novembre 2003, hanno innanzitutto eccepito la nullità dell'istanza non avendo l'istante preliminarmente adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione; che con decisione 25 ottobre 2004 il segretario assessore, esclusa una connessione tra le pretese dell'istante e il rapporto di locazione che vincolava le parti, ha respinto l'eccezione sollevata dai convenuti e ha dichiarato l'istanza ricevibile; che con atto ricorsuale 3 novembre 2004 RI 1  sono insorti contro la predetta decisione postulandone l'annullamento; che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3); che in concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare la ricevibilità dell'istanza senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere procedurale; che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. Il ricorso 10 giugno 2003 di RI 1 è irricevibile. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano  ripetibili. 3. Intimazione:

-    . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria