Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 13.01.2004 16.2004.1
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.2004.1 Lugano 13 gennaio 2004 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 dicembre 2003 presentato da __________ contro la sentenza 11 dicembre 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.47) promossa con istanza 26 novembre 2002 nei confronti di __________, Berlino (D) patr. dall'avv. __________ con la quale l’istante ha rivendicato il suo diritto di proprietà su determinati beni oggetto di un pignoramento fatto eseguire dai convenuti nell'ambito dell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno da loro promossa nei confronti di __________, domanda respinta dal pretore, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno promossa da __________ nei confronti di __________, sono stati pignorati presso la debitrice determinati beni, tra cui un veicolo Mercedes Benz e i diritti azionari vantati dall’escussa nella società __________; che con istanza 26 novembre 2002 la società __________ ha rivendicato il suo diritto di proprietà sui menzionati beni, domanda alla quale i convenuti si sono opposti; che con sentenza 11 dicembre 2003 il pretore, accertata preliminarmente la propria competenza e il valore inappellabile della lite, ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato di vantare ella stessa un diritto preferenziale sui beni pignorati presso __________; che con scritto 24 dicembre 2003 __________ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 24 dicembre 2003 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a fornire indicazioni circa i propri rapporti di dare e avere con __________, a dipendenza del prestito di fr. 65'967.- concesso a quest'ultima; che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio pretorile, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione; che il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. L'atto ricorsuale 24 dicembre 2003 di __________ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: – __________; – __________. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria