rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro a seguito del fallimento della controparte
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.11.2004 16.2003.57
rigetto provvisorio - stralcio ricorso per ritiro a seguito del fallimento della controparte
Incarto n. 16.2003.57 Lugano 8 novembre 2004 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 presentato da RI 1 patr. dall'RA 1 contro la sentenza 20 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2002.01799) promossa con istanza 4 ottobre 2002 nei confronti di CO 1 patr. dall'avv. __________ i, Lugano con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 4 ottobre 2002 RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4'682.90 oltre accessori rivendicati a saldo delle fatture emesse il 16 maggio 2001 e 16 maggio 2002 per prestazioni di natura contabile effettuate per conto della convenuta, e meglio come al riconoscimento di debito sottoscritto il 16 maggio 2002 dall'amministratore unico di quest'ultima; che con sentenza 20 maggio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza non essendovi identità tra il titolo di credito indicato nel PE (fatture 16 maggio 2002) e quello figurante nell'istanza e negli atti (riconoscimento di debito 16 maggio 2002); che con il presente tempestivo gravameCO 1RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; che con scritto 22 luglio 2003 la controparte ha comunicato la propria rinuncia a formulare osservazioni al ricorso informando nel contempo questa Camera di aver chiesto l'autofallimento; che a dipendenza di questa comunicazione la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura ricorsuale; che a seguito dell'avvenuta pronuncia del fallimento della convenuta e della conseguente sua radiazione dal Registro di commercio la ricorrente, con scritto 4 novembre 2004, ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso; che in tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC); che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, con conseguente restituzione alla ricorrente dell'anticipo di fr. 230.- a suo tempo versato, mentre alla controparte, non più esistente, non vengono assegnate ripetibili, non avendo peraltro presentato osservazioni al ricorso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 di RI 1 è stralciato dai ruoli . 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. terzi implicati Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria