opencaselaw.ch

16.2003.55

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-08-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.08.2003 16.2003.55

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2003.55 Lugano 5 agosto 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, vicepresidente, Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 maggio 2003 presentato da __________ Contro la sentenza 19 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 febbraio 2003 nei confronti di __________ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE

n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 19 febbraio 2003 la __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 3'163.20 rivendicati a titolo di contributi per il finanziamento della condotta da lui dovuti per gli anni 2000 e 2001; che con sentenza 19 maggio 2003 il pretore ha respinto l'istanza; che con tempestivo atto ricorsuale la procedente insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; che con successivo scritto 21 luglio 2003 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso; che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 CPC); che in considerazione della particolarità del caso e della mancata notifica del ricorso alla controparte per le osservazioni, si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio. Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia:              1. Il ricorso per cassazione 30 maggio 2003 della __________ è stralciato dai ruoli per desistenza della ricorrente. 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                      La segretaria