Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso 23 ottobre 2002 di __________ è nullo.
E. 2 Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.
E. 3 Intimazione a: – __________; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.11.2002 16.2002.91
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.2002.91 Lugano 11 novembre 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 23 ottobre 2002 presentato da __________ Contro la sentenza 3 ottobre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 agosto 2002 da __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'194.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 8 agosto 2002 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'194.- a saldo delle fatture emesse per la degenza del suo defunto padre __________; che la convenuta è opposta alla pretesa avversaria sostenendo sia di essere coerede con il fratello __________, sia di non aver ereditato nulla dal padre; che con sentenza 3 ottobre 2002 il pretore, preso atto che la convenuta non ha contestato l'ammontare della pretesa fatta valere in giudizio, ha integralmente accolto l'istanza a dipendenza del rapporto di solidarietà che vincola gli eredi per i debiti del defunto; che con scritto 23 ottobre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3); che in concreto il contenuto dello scritto 23 ottobre 2002 di __________ non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione poiché, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, con lo stesso la ricorrente si limita a sostenere di non essere l'unica erede del defunto __________, invitando implicitamente l'istante a rivolgersi al fratello per il pagamento della fattura scoperta; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 23 ottobre 2002 di __________ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: – __________; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria