Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.08.2002 16.2002.69
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.2002.00069 Lugano 20 agosto 2002 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani Segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 28 maggio 2002 presentato da __________ contro la sentenza 10 maggio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 aprile 2002 da __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'625.30 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, richiamato il decreto 7 agosto 2002 della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con cui il ricorso è stato trasmesso per competenza a questa Camera; esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 3 aprile 2002 la società in nome collettivo __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'499.50, oltre accessori, a saldo della fattura 19 luglio 2001 emessa per forniture di zucchero, pretesa alla quale il convenuto ha opposto in compensazione un proprio credito a titolo di provvigioni, derivante da contratto di mandato; che con il querelato giudizio il segretario assessore ha integralmente accolto l'istanza non avendo il convenuto comprovato il credito opposto in compensazione; che con allegato 28 maggio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3); che in concreto il contenuto dello scritto 28 maggio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto, il ricorrente si limita a contestare sommariamente le conclusioni del primo giudice e a richiamare (formalmente) alcune norme di legge sul contratto d'agenzia, senza indicarne il motivo; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato; che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 28 maggio 2002 di __________ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà a __________ la somma di fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede. 3. Intimazione a: __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria