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16.2002.40

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-10-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.10.2002 16.2002.40

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00040 Lugano 2 ottobre 2002 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 maggio 2002 presentato da __________ patr. dall'avv. __________ contro la sentenza 8 maggio 2002 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 aprile 2002 da __________ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n____________________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 12 aprile 2002 __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 622.60 oltre accessori corrispondenti al valore di una partita di carne fornita al __________, gestito da quest'ultima; che a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto il bollettino di consegna 7 giugno 2001 (doc. 3); che al contraddittorio l'escussa, rappresentata dall'amministra-tore unico __________ si è opposta all'istanza contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti, non potendo a tal fine valere il bollettino di consegna di cui non riconosce la firma appostavi; che con il querelato giudizio il giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, rigettando l'opposizione in via definitiva; che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto consultare la documentazione prodotta dall'istante prima di allestire l'allegato ricorsuale; nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendo nella documentazione prodotta un valido titolo esecutivo; con osservazioni 21 giugno 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso; che secondo l’art. 97 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC); che simile verifica s'impone anche nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 74); che l'istante __________ essendo una persona giuridica, essa può agire solo per mezzo dei suoi organi, così come iscritti a Registro di commercio (art. 55 CC; Stücheli, op. cit., pag. 78); che nella fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio del __________ emerge che la persona che ha sottoscritto l’istanza di rigetto (____________________ Leiter Finanzen), non è iscritto e non gode di nessun diritto di firma: in altre parole, non è legittimato a vincolare né individualmente, né collettivamente la società __________; che perciò non è nemmeno valida la procura rilasciata __________ per rappresentare l'istante all'udienza davanti al Giudice di pace, sottoscritta dallo stesso __________ e da __________, Leiterin Buchhaltung, anch'essa senza diritto di firma per la medesima società; che sebbene il giudice sia tenuto ad esaminare la rappresentanza processuale solo nel caso di dubbio, ciò non esclude che l'eventualità si attui anche in sede di esame di un'impugnazione e anche in mancanza di una specifica invocazione delle parti (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 142, m. 4); che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità dell’istanza 12 aprile 2002 siccome sottoscritta da persona priva di legittimazione alla rappresentanza (art. 97 n. 4 CPC), nonché di ogni atto successivo, in particolare della sentenza; che a prescindere da questa carenza, la sentenza dedotta in cassazione sarebbe in ogni caso nulla anche perché priva di qualsiasi motivazione: infatti, mentre l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC indica che la sentenza deve contenere, pena la nullità, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, nel giudizio impugnato il giudice di pace si è limitato a esporre le argomentazioni delle parti senza indicare un solo motivo per il quale ha deciso di concedere il rigetto definitivo dell'opposizione; che già per questi motivi non si giustifica di dare risposta alle altre censure presentate dalla ricorrente; che alla ricorrente viene riconosciuta un'indennità ridotta per questa sede, ritenuto che l'esito del gravame è indipendente dai motivi proposti; che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 maggio 2002 __________ è evaso nel senso che è accertata la nullità dell'istanza 12 aprile 2002 __________ e, con essa, di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 8 maggio 2002 del Giudice di pace supplente del Circolo della Magliasina. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                  La segretaria