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16.2001.48

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-07-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.07.2001 16.2001.48

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2001.00048 Lugano 10 luglio 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, vicepresidente Epiney-Colombo e G. Bernasconi (in sostituzione dei giudici Chiesa e Giani, assenti) segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 luglio 2001 presentato da __________ rappr. dall'__________ contro la sentenza 26 giugno 2001 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 maggio 2001 da __________ patr. dallo Studio legale __________ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice; ricorrente l'escussa la quale, con atto ricorsuale 6 luglio 2001, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza; considerato                     che il ricorso per cassazione è proponibile contro le sentenze  emanate dai pretori in procedure sommarie di rigetto dell'opposizione il cui valore non raggiunge l'importo di fr. 8'000.- (art. 16 cpv. 1 LALEF); che per importi superiori è dato il rimedio dell'appello da proporsi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 18 LALEF); che pertanto l'unico rimedio possibile contro la sentenza 26 giugno 2001 con la quale il Pretore di Lugano, sezione 5 si è pronunciato su una domanda di rigetto definitivo dell'opposizione  per l'importo di fr. 15'128.- oltre accessori, è l'appello; che un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22); che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla CEF per sua competenza (art. 126 CPC). Per i quali motivi decreta:                 1. Il ricorso per cassazione 6 luglio 2001 di __________ è trasmesso per competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello §. Esso verrà deciso come appello. 2. Intimazione: – __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 e alla Camera di esecuzione e fallimenti con la trasmissione dell’intero incarto. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria