Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.12.2001 16.2001.00090
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.2001.00090 Lugano 4 dicembre 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare la domanda di revisione 19 novembre 2001 presentata da contro la sentenza 25 ottobre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 agosto 2000 da __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'730.55 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice, esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 25 ottobre 2000 (intimata lo stesso giorno) il Pretore della giurisdizione di Locarno–Città, in accoglimento dell'istanza 31 agosto 2000 promossa da __________ nei confronti di __________, ha condannato quest'ultimo al pagamento di fr. 6'730.55 per prestazioni fornitegli dall'istante; che con scritto 19 novembre 2001 –ossia oltre un anno dopo la sentenza– __________ chiede la revisione del predetto giudizio; che giusta l'art. 342 CPC la domanda di revisione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza; che nel caso di specie la domanda di revisione 19 novembre 2001, con invio postale del giorno seguente, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, è manifestamente tardiva; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione della domanda di revisione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata; che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia. Per questi motivi, richiamati gli art. 340 segg. CPC pronuncia: 1. La domanda di revisione 19 novembre 2001 di __________ è irricevibile in quanto tardiva . 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria