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16.2001.00044

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-06-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.06.2001 16.2001.00044

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2001.00044 Lugano 20 giugno 2001 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 giugno 2001 presentato da __________ patr. dall'avv. __________ contro la sentenza 1° giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 13 febbraio 2001 da __________ rappr. __________ con la quale l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'176.- oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice nella misura limitata di fr. 6'806.30; ricorrente la convenuta la quale, con atto ricorsuale 15 giugno 2001, ha richiesto la cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione dell'istanza; considerato                     che sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è superiore ai fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore (procedure inappellabili) è ammesso il solo ricorso per cassazione (art. 13 LOG); che tali principi non trovano eccezione alcuna per il fatto che la causa che ci occupa deriva da contratto di lavoro (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 418, m. 1); che, per l'art. 15 CPC, quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell'ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza; che, con le conclusioni di causa, l'attore ha confermato il valore della sua domanda nella misura di fr. 8'176.-; che quindi l'unico rimedio possibile contro la sentenza del Segretario assessore è l'appello; che un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307, m. 22); che il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla II CCA per sua competenza (art. 126 CPC). Per i quali motivi decreta:                 1. Il ricorso per cassazione 15 giugno 2001 __________ è trasmesso per competenza alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello §. Esso verrà deciso come appello. 2. Intimazione: – __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 e alla Seconda Camera civile con la trasmissione dell’intero incarto. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria