Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.09.2001 16.2001.00042
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.2001.00042 Lugano 18 settembre 2001 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 presentato da __________ (patr. dall'avv. __________) contro la sentenza 15 maggio 2001 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 21 febbraio 2001 nei confronti di __________ __________ con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 1'881.85 oltre accessori a titolo di spese accessorie e risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con l'istanza in esame la ricorrente aveva convenuto in giudizio i conduttori di un appartamento di tre locali loro locato dalla Comunione ereditaria fu __________ in uno stabile di Coldrerio per ottenere il pagamento dell'importo di fr. 1'873.85 a titolo di spese accessorie arretrate e di risarcimento danni; che con sentenza 15 maggio 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord ha respinto l’istanza, non avendo ritenuto provati i crediti dell'istante; che con ricorso 1° giugno 2001 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC; che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC); che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 16 maggio 2001, il ricorso spedito il 1° giugno 2001 (cfr. timbro postale) è tardivo; che alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni al ricorso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 __________ è irricevibile in quanto tardivo . 2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria