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16.2000.75

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-07-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Dispositiv
  1. Il ricorso 19 giugno 2000 di __________ è nullo.
  2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
  3. Intimazione: – __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.07.2000 16.2000.75

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00075 Lugano 20 luglio 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 19 giugno 2000 presentato da __________ contro la sentenza 30 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 maggio 1997 da __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 614.95 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato                     che con istanza 6 maggio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________, ora __________, e __________, titolari del salone da parrucchiere __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 614.95 oltre accessori a saldo della fattura n. __________emessa il 12 novembre 1996 per la fornitura di prodotti; che le convenute si sono opposte all'istanza sostenendo che la merce fornita e oggetto della fatturazione controversa, non corrispondeva a quella ordinata; che con il querelato giudizio il giudice di pace, addebitando ad entrambe le parti una certa responsabilità (l'istante per non aver indicato chiaramente i termini di reclamo, le convenute per non aver ritornato la merce a loro dire diversa da quella ordinata) ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 250.–; che con scritto 19 giugno 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 19 giugno 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione del mancato pagamento della pretesa avversaria; che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato; che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 19 giugno 2000 di __________ è nullo. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione: – __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria