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16.2000.66

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-09-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.09.2000 16.2000.66

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00066 Lugano 5 settembre 2000 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 9 giugno 2000 presentato da __________ contro la sentenza 31 maggio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 gennaio 1999 nei confronti di __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 728.85 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 8 gennaio 1999 il __________ -ora __________ - ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 728.85 a saldo delle fatture emesse il 16 e 22 ottobre 1998 per prestazioni svolte su un veicolo di proprietà di quest'ultimo; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che le prestazioni fatturate, con le quali l'istante ha eliminato un difetto del veicolo, erano coperte da garanzia e sarebbero state assunte dalla ditta __________ se l'istante avesse notificato tempestivamente il difetto come di sua competenza; che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto che i lavori fatturati dall'istante non sono stati assunti dalla ditta __________ per negligenze addebitabili all'istante, ha respinto l'istanza; che con atto ricorsuale 9 giugno 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio; che con scritto 22 luglio 2000 la controparte chiede la conferma del giudizio impugnato; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 giugno 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione della correttezza del suo agire e del benfondato della sua richiesta di pagamento; che il solo fatto per il primo giudice di aver preferito la tesi difensiva del convenuto, peraltro suffragata dallo scritto 2 giugno 1999 di __________, piuttosto che quella dell'istante, non basta certo per ritenere errata e tantomeno arbitraria la sua decisione; che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato; che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 9 giugno 2000 di __________ è nullo. 2. Tassa di giustizia e spese per complessivi fr. 60.--, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al resistente un'indennità di fr. 50.- per questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria