Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.04.2000 16.2000.35
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.2000.00035 Lugano 10 aprile 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 28 marzo 2000 presentato da __________ contro la sentenza 9 marzo 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 2000 da __________ rappr. dall'__________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’058.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 10 febbraio 2000 l’__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’058.- a saldo della fattura 18 giugno 1997 (doc. C) emessa per spese varie relative alla degenza ospedaliera in camera semi-privata del convenuto, avvenuta dal 9 al 15 giugno 1997; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria; che con il querelato giudizio il segretario assessore, respinte in quanto infondate le contestazioni del convenuto, ha accolto l’istanza; che con atto ricorsuale 28 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 marzo 2000 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria opposizione alla richiesta di pagamento avversaria; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 28 marzo 2000 di __________ è nullo. 2. Non si prelevano spese per il presente giudizio. 3. Intimazione: – __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria