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16.2000.15

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-04-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.04.2000 16.2000.15

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00015 Lugano 3 aprile 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 febbraio 2000 presentato da __________ rappr. da __________ contro la sentenza 21 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 gennaio 1998 da __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 447.25 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 26 gennaio 1998 il __________ -ora __________ - ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 447.25 a saldo della fattura emessa il 13 agosto 1996 per prestazioni svolte su un veicolo di proprietà di quest'ultima; che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza; che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente  valutato le prove, in particolare per non aver ritenuto liquidate le pretese di parte istante con il versamento a saldo dell'importo di fr. 1'500.-; che con scritto 23 febbraio 2000, dal quale deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte chiede la conferma del giudizio impugnato; che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove; che poiché la richiesta di rinvio dell'udienza 7 luglio 1998 è stata respinta dal giudice in quanto tardiva (art. 136 cpv. 2 CPC), la parte convenuta -che non ha presenziato alla discussione fissata per l'8 luglio 1998- deve essere considerata preclusa e la causa decisa sulla base della sola documentazione prodotta dall'istante; che pertanto non possono essere prese in considerazione le argomentazioni e contestazioni esposte dalla convenuta nell'ambito dell'istanza di rinvio e neppure quelle proposte dall'istante nella sua presa di posizione scritta dell'8 luglio 1998 ossia al di fuori del contraddittorio tenuto dal giudice; che come correttamente concluso dal primo giudice l'istante, facendo fronte all'onere della prova che le competeva giusta l'art. 8 CC, ha sufficientemente comprovato il proprio credito di complessivi fr. 1'947.25, dedotto l'acconto di fr. 1500.-; che per quanto attiene alla natura di questo versamento, come giustamente rilevato dal primo giudice, spettava alla convenuta dimostrare trattarsi del saldo, prova che questa non ha portato; che anche la pretesa pattuizione della spesa per soli fr. 1'200.-- non risulta dimostrata dalla convenuta preclusa, accordo che comunque concerneva unicamente una parte dei lavori (cfr. lettera 15 ottobre 1997 dell'istante); che in merito alla modifica dell'orario dell'udienza (fissata con ordinanza 24.06.1998) poiché la convenuta ammette nella sua richiesta di rinvio l'impossibilità di parteciparvi sia durante l'orario inizialmente previsto (14.00) che in quello anticipato (11.00), non merita di essere approfondita la questione sollevata circa la correttezza di quest'anticipazione; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto; che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 8 febbraio 2000 di __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                               fr.  60.- b) spese                                                                 fr. 40.- fr. 100.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla resistente un'indennità di fr. 50.- per questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria