Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.2000 16.2000.00072
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.2000.00072 Lugano 14 luglio 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 presentato da __________ (patr. dall'avv. __________) contro la sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 18 febbraio 2000 da __________ con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 250.90 oltre interessi, domanda accolta dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 18 febbraio 2000 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ -con la quale hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima nel Comune di __________ - al fine di ottenere la restituzione dell'importo di fr. 250.90 per le spese relative alla fornitura di energia elettrica, siccome comprese nei costi accessori pagati unitamente alla pigione; che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria; che con sentenza 21 giugno 2000 il Giudice di pace, facendo propria la tesi di parte istante secondo la quale nelle spese accessorie è compresa anche quella oggetto della presente vertenza, ha accolto l'istanza; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi pronunciato sulla vertenza senza che questa sia stata preventivamente sottoposta all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione e nonostante questa superasse la sua competenza per valore, nel merito rimprovera al giudice di aver arbitrariamente valutato le prove qualificando di spesa accessoria la posta in discussione; che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia; che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto; che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC; che poiché la vertenza che oppone le parti è volta a determinare se i costi relativi al consumo di energia elettrica rientrino o meno nella nozione di spese accessorie, questione sicuramente attinente alla locazione, il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia; che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente; che ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza; che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); che a dipendenza dell'esito del ricorso non si pon conto di esaminare le ulteriori censure ricorsuali; che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 luglio 2000 di __________ è accolto. Di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 21 giugno 2000 del Giudice di pace. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria