appalto: contestazione della mercede cassazione per dispositivi contraddittori perizia giudiziaria non proponibile in cassazione
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00057
appalto: contestazione della mercede cassazione per dispositivi contraddittori perizia giudiziaria non proponibile in cassazione
Incarto n. 16.2000.00057 Lugano 16 agosto 2000 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente Cocchi, Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 maggio 2000 presentato da __________ Contro la sentenza 10 maggio 2000 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile promossa dal ricorrente con istanza 8 marzo 2000 contro __________ rappr. dall'avv. __________ con la quale è stato chiesto il pagamento di fr. 4'751.25 più interessi al 10% a partire dal 1° agosto 1999; domanda contestata dalla convenuta e che il segretario assessore ha respinto; preso atto che la convenuta ha presentato il 26 giugno 2000 un allegato di osservazioni al ricorso, postulandone la reiezione; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. L'istante è stato incaricato dalla convenuta di eseguire e posare due porte d'entrata in legno massiccio, nonché una soglia in granito. Il costo di tali opere è stato preventivato dall'istante in complessivi fr. 5'890.-, mentre il montaggio sul cantiere sarebbe stato eseguito "a parte e in regia, ossia verranno conteggiati il tempo del lavoro di montaggio a parte per ogni porta" (doc. I). A lavoro eseguito, l'istante ha emesso una fattura per complessivi fr. 8'903.75, comprendente i preventivati fr. 5'890.-, fr. 1'890.- per il montaggio (31,5 ore a fr. 60.-), fr. 1'006.50 per il materiale di montaggio e fr. 117.25 per due paia di maniglie (doc. F). La convenuta riconoscendo unicamente quattro ore per il montaggio delle porte, a suo dire pattuite oralmente in precedenza, ha versato complessivi fr. 7'000.- a titolo di acconto che in questa sede sostiene corrispondere al saldo delle spettanze di controparte. 2. Con istanza 8 marzo 2000, non riuscendo a incassare il saldo di fr. 1'903.75, l'istante ha convenuto in giudizio la cliente, considerando il totale del suo credito (esclusi gli acconti versati) pari a fr. 10'931.25, ossia non ritenendo più attuale il prezzo di favore di fr. 60.- all'ora, fatturato in un primo tempo (doc. 7). Sempre a causa del ritardo nel pagamento del saldo, l'istante chiede inoltre un aumento del 30% sui prezzi esposti per le porte e per la soglia. È così che il valore di causa ammonta a fr. 4'751.25. La convenuta si è opposta all'istanza, in particolare non riconoscendo il numero delle ore di lavoro esposte, ritenuto esorbitante. 3. Con il querelato giudizio il primo giudice, esclusa anzitutto la possibilità per l'appaltatore di modificare unilateralmente il costo dei lavori di montaggio e il preventivo per l'allestimento delle opere in assenza di qualsiasi pattuizione al proposito, ha ritenuto non provato il credito relativo al montaggio in quanto superi l'importo di fr. 240.- (per le quattro ore riconosciute dalla convenuta), mentre ha riconosciuto costi per materiale, limitatamente a fr. 823.74. Ne ha concluso per la reiezione dell'istanza poiché il credito così accertato non supera l'importo di fr. 7'000.- già versato dalla committente. 4. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC. In particolare rimprovera al primo giudice di aver creduto alla versione esposta dalla controparte soprattutto per quel che concerne la pattuizione di sole 4 ore di lavoro, sostenendo che la convenuta avrebbe assistito alla maggior parte dei lavori, dovendosi pertanto rendere conto dell'effettivo tempo impiegato. Inoltre il ricorrente sostiene che lo stesso giudice avrebbe sbagliato nel considerare il costo di due cilindri del valore di complessivi fr. 300.- come incluso nel prezzo preventivato delle due porte. Il fatto che nessuna perizia sia stata ordinata costituirebbe un'ulteriore lacuna del giudizio impugnato. Con osservazioni 26 giugno 2000 la controparte postula la reiezione del ricorso. 5. In virtù dell'art. 327 lett. f CPC è data la possibilità della cassazione anche nel caso in cui si verifichi uno dei motivi di revisione della sentenza. Il ricorrente afferma che si tratta del motivo indicato all'art. 340 lett. c CPC, ossia quando la sentenza contiene disposizioni contraddittorie. Al proposito va precisato che tale fattispecie si perfeziona solo quando la contraddizione emerge dai singoli dispositivi -e non dalle motivazioni- nel senso che essi devono apparire contrapposti gli uni agli altri o escludersi a vicenda ( Cocchi / Trezzini , CPC-TI, 2000, ad art. 340, m. 11). Il ricorrente non ha però sostanziato la sua censura: né ha indicato quali dispositivi della sentenza impugnata siano fra loro contrastanti, né quale sarebbe il merito della contraddizione. Già per questo motivo la censura non può nemmeno essere oggetto d'esame. 6. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. In tema di valutazione delle prove vi è un errore manifesto ai sensi dell'art. 327 lett. g CPC quando la sua valutazione risulta del tutto insostenibile, contraddetta e sconfessata apertamente dalle stesse emergenze processuali. In sintesi, soltanto una valutazione arbitraria delle prove, non già una valutazione opinabile, raffigura il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. g CPC ( Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 327,
n. 27) 7. Nel caso di specie il ricorrente sostiene che le quattro ore di lavoro accordate dal primo giudice e riconosciute dalla controparte sono assolutamente insufficienti per montare due porte e una soglia; esse basterebbero appena per scaricare e trasportare il materiale sul posto. A questo proposito va rilevato che l'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l'esistenza del diritto ( DTF 125 III 78, consid. 3b; 115 II 300, consid. 3; Kummer , Commentario di Berna, n. 20 ad art. 8 CC). In particolare, se il committente contesta il credito dell'appaltatore, l'onere della prova spetta a quest'ultimo che deve provare il benfondato delle proprie pretese ( Gauch , Le contrat d'entreprise, Zurigo, 1999, n. 1019). A tal proposito e come ha indicato giustamente il primo giudice, i bollettini di lavoro non controfirmati dalla committente non hanno valore di prova, ma sono parificati a semplici allegazioni di parte ( Cocchi / Trezzini , op. cit., ad art. 183, m. 47). Né il ricorrente pretende, né effettivamente egli ha fatto fronte in qualche modo all'onere della prova che gli incombeva e cui avrebbe potuto verosimilmente supplire per mezzo di prove testimoniali o peritali. A fronte della carenza di elementi oggettivi di giudizio egli è pertanto malvenuto nel rimproverare al primo giudice di non aver individuato le sue ragioni. In particolare troppo tardi, ossia solo in questa sede, il ricorrente si è reso conto della possibilità di verificare peritalmente le poste contestate del suo credito: ma egli avrebbe semmai dovuto agire in quel modo davanti al segretario assessore. La richiesta di una perizia giudiziaria proposta nell'ambito del ricorso per cassazione non può invece essere accolta, già per il motivo formale che dalle norme che reggono questo rimedio è escluso il rinvio all'art. 322 CPC (facoltà di indagine del giudice) possibile invece -a determinate condizioni- nell'ambito dell'appello (cfr. art. 331 cpv. 1 CPC). Da ultimo e sempre in merito alla prova dei fatti contestati, il ricorrente non può riferirsi con successo alla continua presenza della committente durante i lavori di posa delle opere, anche perché tale sua allegazione è rimasta allo stadio della pura affermazione. 8. Inammissibile è poi la pretesa di ulteriori fr.260.-, formulata in questa sede, oltre l'importo di fr. 4'751.25 posti a giudizio con l'istanza 8 marzo 2000. Infatti, in virtù dell'art. 321 lett. b CPC, è vietato alle parti di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, in seconda sede. Per il resto il ricorso costituisce un esposto riguardante per lo più il merito della controversia che viene esposto e discusso, senza muovere, oltre quelle già affrontate nella presente motivazione, censure all'indirizzo della decisione impugnata che possano configurare motivi di cassazione. Pertanto il ricorso, che non ha evidenziato i titoli di cassazione invocati, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 maggio 2000 di __________ è respinto . 2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.-, già anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà inoltre a __________ l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria