opencaselaw.ch

16.2000.00053

Ticino · 2000-08-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

appalto - carattere oneroso delle prestazioni dell'appaltatore - nozione di mercede

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Nel corso del 1995 __________, titolare di una ditta che si occupa anche dell'installazione di impianti di riscaldamento e di opere da lattoniere, ha eseguito per conto di __________ lavori presso una casa di proprietà di quest'ultimo a __________e presso una casa di proprietà della figlia di questi a __________. Si è trattato in particolare della sostituzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento nella casa a __________ e dell'isolazione del tetto piano della casa di __________. Per l’esecuzione di questi lavori __________ ha emesso le fatture 8 maggio e 2 giugno 1995 (doc. 2 e 3), regolarmente pagate dal committente, nonché la fattura 28 settembre 1995 (doc. A). In merito alle prestazioni oggetto di quest’ultima fattura di complessivi fr. 7'210.– sono sorte contestazioni: mentre __________–che ha promosso la presente causa– sostiene di aver eseguito a regola d’arte le opere fatturate__________ afferma che gli interventi di controparte sono stati a tal punti difettosi da rendere l’opera inaccettabile e quindi di nessun valore economico. In particolare, il convenuto ha sostenuto che la posa del manto ardesiato nella casa __________ a, costituiva un tentativo con il quale l’istante era chiamato a risolvere i problemi di infiltrazione di acqua dal tetto che non era riuscito a eliminare con i suoi precedenti interventi oggetto del contratto d'appalto inizialmente concluso; problema che non solo l'istante non è riuscito a eliminare, ma il cui intervento riparatore ha cagionato al convenuto danni per un importo superiore alla mercede richiesta.

E. 2 Con il querelato giudizio il segretario assessore, per quanto attiene ai lavori effettuati dall'istante nella casa del convenuto a __________(sostituzione della caldaia), ha respinto l'eccezione circa la difettosità dell'opera per tardività della notifica; in merito alle singole prestazioni fatturate, ha respinto, siccome non comprovata, la richiesta di pagamento di una provvigione di fr. 1'100.–, ammettendo invece le altre poste (integralmente o parzialmente) per un credito totale di fr. 2'825.–. In relazione ai lavori eseguiti nella casa di __________(posa di un manto ardesiato sul tetto) e per i quali l'istante ha fatturato unicamente il materiale fornito, il segretario assessore ha integralmente accolto la pretesa dell'istante di fr. 2'160.–, mentre ha respinto l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto poiché il credito vantato da questi per i danni patiti in seguito al lavoro ritenuto mal fatto dall'istante non è stato provato: in particolare ha considerato carente il preteso nesso di causalità fra i pregiudizi lamentati e l'intervento di __________.

E. 3 Con il presente tempestivo gravame __________è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, rimproverando in particolare al segretario assessore l'erronea applicazione del diritto sostanziale (art. 363 segg. e 41 CO). Il ricorrente –a dispetto del petitum ricorsuale– rinuncia esplicitamente a censurare le conclusioni del primo giudice relativamente al credito per i lavori eseguiti nella casa di __________. Per contro, impugna la decisione pretorile in merito al credito residuo, concernente gli interventi nella casa di __________. Contestata è in particolare la natura del contratto corrente fra le parti che, secondo il ricorrente e contrariamente all'opinione del primo giudice, è un appalto, ossia quell'appalto che l'appaltatore ha tentato a più riprese di adempiere senza successo, così come senza successo ha effettuato anche le prestazioni in esame, non fatturate –se non per il materiale usato– proprio perché dipendenti da un rapporto preesistente: la censura ricorsuale si attua pertanto nella manifesta errata applicazione del diritto sostanziale. Il ricorrente inoltre ritorna anche in questa sede sugli elementi che caratterizzano il credito proprio per i danni subiti in seguito al lavoro carente dell'imprenditore; credito la cui compensazione porterebbe all'estinzione del credito di controparte. Con scritto 30 giugno 2000 __________postula la reiezione del ricorso.

E. 4 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo ( DTF 122 III 316, consid. 4a).

E. 5 Esaminando il credito per il rivestimento del tetto della casa di __________, il primo giudice ha escluso che si sia trattato di migliorare lo stato degli interventi precedentemente effettuati dallo stesso imprenditore, in particolare perché nelle precedenti fatture (doc. 2 e 3) non è annoverata la posa di un manto ardesiato. Così, a dipendenza della gratuità del lavoro svolto, il segretario assessore ha escluso che il contratto fra le parti possa essere qualificato come appalto. Poiché il credito relativo al materiale non è di per sé contestato, la richiesta di riduzione della mercede in funzione del maggior valore dell'opera a seguito di determinati difetti è stata respinta. Nel contratto di appalto l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera mentre il committente si impegna a pagare la relativa mercede (art. 363 CO). Trattandosi di un contratto a titolo oneroso ( Gauch , Le contrat d'entreprise, 1999, n. 383), nella sua definizione non rientra la fornitura gratuita di prestazioni da parte dell’appaltatore ( Gauch , op.cit., n. 318). Sennonché, contrariamente a quanto ritenuto dal segretario assessore nel caso di specie, l’intervento dell’istante, ovvero la posa del manto ardesiato, non può essere considerata una prestazione gratuita indipendente da quelle fornite in precedenza dall’istante e aventi per oggetto i lavori di isolazione della terrazza (o meglio verosimilmente di miglioramento o di rifacimento di quella struttura), pacificamente affidatigli nell’ambito del contratto di appalto concluso con il convenuto. Infatti, come risulta espressamente e univocamente dalle prove documentali agli atti e in particolare dalla fattura doc. 3 e dallo scritto 30 novembre 1995 dell’istante, la posa del manto ardesiato nella casa di __________è stata proposta e accettata, allo scopo di far fronte alle lamentele espresse dal convenuto (cfr. doc. 10 –12) in merito alla permanente carente isolazione. In altre parole, la posa del manto ardesiato costituiva il completamento dei lavori di isolazione del tetto piano, ragione per la quale risulta insostenibile che si tratti di un intervento diverso e indipendente da quelli forniti in precedenza dall’istante, rispettivamente estraneo al contratto di appalto. Su questo punto la decisione dedotta in cassazione non può essere condivisa prima ancora che in relazione all'applicazione del diritto sostanziale poiché è frutto di una valutazione manifestamente errata delle prove agli atti. Il giudizio sulla domanda principale, ossia sul credito dell'istante per i lavori alla casa di __________a, dev'essere così cassato (art. 327 lett. g CPC).

E. 6 In applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC la Camera giudica il merito della controversia. Al proposito è vero ciò che afferma il primo giudice, ovvero che il valore del materiale fatturato (manto ardesiato), non è di per sé contestato; nell'ambito dell'appalto dev'essere tuttavia osservato che –nel caso concreto– il committente ha chiaramente espresso la sua insoddisfazione sull'opera eseguita e che la mercede dell'appaltatore non rappresenta unicamente la prestazione personale di questi, ma anche il materiale impiegato e ogni altro costo (di trasporto, ecc.) ( Gauch , Der Werkvertrag, 1996, N. 948). È pertanto indifferente il rapporto interno fra i diversi addendi che compongono la mercede: se, nel caso in esame, l'appaltatore ha ritenuto di esporre unicamente il costo del materiale, il relativo importo rappresenta la mercede dell'appaltatore. Inoltre, poiché –a dipendenza della difettosità dell'opera– il committente chiede la diminuzione della mercede in proporzione del minor valore dell'opera, devono essere verificati questi presupposti per operare eventualmente la richiesta riduzione. Pacifico il fatto che il committente ha tempestivamente contestato la qualità dell'intervento, dalla perizia giudiziaria emerge sia che la posa del manto ardesiato è effettivamente difettosa, presentando saldature non perfettamente eseguite e screpolature (perizia

E. 10 novembre 1998, ad 4), sia che "il minor valore dell'opera prestata dal signor __________ corrisponde a fr. 860.–" (cfr. delucidazione 25 marzo 1999, ad 4, lett. b). Non v'è pertanto motivo per non ridurre la mercede fatturata da fr. 2'160.– a fr. 1'300.–. Per questo importo il credito dell'istante dev'essere riconosciuto. 7. Come correttamente rilevato dal segretario assessore, la richiesta di risarcimento danni formulata dal convenuto e posta in compensazione alla pretesa dell’istante, non può essere accolta per il semplice fatto che il committente non ha provato il nesso di causalità adeguata tra i danni che sostiene di aver subito (fr. 1'500.– per l'eliminazione e il trasporto in discarica di tutto quanto non è stato eseguito a regola d'arte e fr. 7'421.40 per spese di tinteggio delle pareti interne macchiate da infiltrazioni d'acqua) e l’intervento di posa del manto ardesiato oggetto della fattura in contestazione. Infatti, il perito giudiziario ha chiaramente affermato, dovendo indicare chi sia responsabile della cattiva impermeabilizzazione del tetto, che "si tratta di un errore di progettazione del dettaglio di gronda", mentre non è stato in grado di stabilire se tale dettaglio sia stato imposto dal progettista o proposto dalla ditta esecutrice (perizia, ad 3), che nemmeno tutti i danni lamentati dipendono dalle infiltrazioni d'acqua (perizia, ad 7), mentre non ha potuto constatare se pregiudizi siano sorti a dipendenza degli interventi dell'istante in genere, rispettivamente in relazione alla stesura del manto ardesiato. Ne discende che il ricorso, per quanto concerne il credito del convenuto (impregiudicato il quesito a sapere se esso sia stato fatto valere ritualmente o no davanti al primo giudice), non può essere accolto. 8. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso che ha evidenziato un motivo di cassazione soltanto in merito alla definizione del contratto e alla garanzia di cui all’art. 368 cpv. 2 CO, dev'essere accolto parzialmente. Nel merito, l'accoglimento dell'istanza comporta che alla somma capitale di fr. 4'125.– (fr. 2'825.– per i lavori eseguiti nella casa di __________e fr. 1'300.– per i lavori eseguiti a __________), venga aggiunta l’IVA del 6,5% per un totale di fr. 4'393.–. Tasse di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC): per la prima sede possono essere suddivise in ragione di 2/5 a carico dell’istante e per la rimanenza a carico del convenuto, mentre, per la sede ricorsuale –a dipendenza dell'importo oggetto di riesame– devono essere poste a carico del ricorrente per 4/5. Per quanto concerne le ripetibili di questa stessa sede, dev'essere osservato che lo scritto 30 giugno 2000 del resistente non può essere considerato come allegato di osservazioni, ossia come prestazione di patrocinio suscettibile di essere integralmente o parzialmente risarcita. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 maggio 2000 di __________è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.  L'istanza è parzialmente accolta. Il convenuto __________è condannato a versare all'istante __________l'importo di fr. 4'393.– oltre interessi del 5% dal 20 ottobre 1996.

2.  La tassa di giustizia in fr. 600.– e le spese di fr. 97.–, da anticiparsi dalla parte istante, così come le spese di perizia di fr. 9'601.90 sono poste a carico dell'istante in ragione dei 2/5 e del convenuto in ragione di 3/5. Il convenuto rifonderà inoltre alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 350.–,già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la rimanenza deve essere posta a carico del resistente. Non si assegnano ripetibili. III. Intimazione: __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00053

appalto - carattere oneroso delle prestazioni dell'appaltatore - nozione di mercede

Incarto n. 16.2000.00053 Lugano 25 agosto 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 maggio 2000 presentato da __________ (patr. dall'avv. __________) Contro la sentenza 2 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 agosto 1997 da __________ (patr. dall'avv. __________) con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 7'210.– oltre interessi, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Nel corso del 1995 __________, titolare di una ditta che si occupa anche dell'installazione di impianti di riscaldamento e di opere da lattoniere, ha eseguito per conto di __________ lavori presso una casa di proprietà di quest'ultimo a __________e presso una casa di proprietà della figlia di questi a __________. Si è trattato in particolare della sostituzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento nella casa a __________ e dell'isolazione del tetto piano della casa di __________. Per l’esecuzione di questi lavori __________ ha emesso le fatture 8 maggio e 2 giugno 1995 (doc. 2 e 3), regolarmente pagate dal committente, nonché la fattura 28 settembre 1995 (doc. A). In merito alle prestazioni oggetto di quest’ultima fattura di complessivi fr. 7'210.– sono sorte contestazioni: mentre __________–che ha promosso la presente causa– sostiene di aver eseguito a regola d’arte le opere fatturate__________ afferma che gli interventi di controparte sono stati a tal punti difettosi da rendere l’opera inaccettabile e quindi di nessun valore economico. In particolare, il convenuto ha sostenuto che la posa del manto ardesiato nella casa __________ a, costituiva un tentativo con il quale l’istante era chiamato a risolvere i problemi di infiltrazione di acqua dal tetto che non era riuscito a eliminare con i suoi precedenti interventi oggetto del contratto d'appalto inizialmente concluso; problema che non solo l'istante non è riuscito a eliminare, ma il cui intervento riparatore ha cagionato al convenuto danni per un importo superiore alla mercede richiesta. 2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, per quanto attiene ai lavori effettuati dall'istante nella casa del convenuto a __________(sostituzione della caldaia), ha respinto l'eccezione circa la difettosità dell'opera per tardività della notifica; in merito alle singole prestazioni fatturate, ha respinto, siccome non comprovata, la richiesta di pagamento di una provvigione di fr. 1'100.–, ammettendo invece le altre poste (integralmente o parzialmente) per un credito totale di fr. 2'825.–. In relazione ai lavori eseguiti nella casa di __________(posa di un manto ardesiato sul tetto) e per i quali l'istante ha fatturato unicamente il materiale fornito, il segretario assessore ha integralmente accolto la pretesa dell'istante di fr. 2'160.–, mentre ha respinto l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto poiché il credito vantato da questi per i danni patiti in seguito al lavoro ritenuto mal fatto dall'istante non è stato provato: in particolare ha considerato carente il preteso nesso di causalità fra i pregiudizi lamentati e l'intervento di __________. 3. Con il presente tempestivo gravame __________è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, rimproverando in particolare al segretario assessore l'erronea applicazione del diritto sostanziale (art. 363 segg. e 41 CO). Il ricorrente –a dispetto del petitum ricorsuale– rinuncia esplicitamente a censurare le conclusioni del primo giudice relativamente al credito per i lavori eseguiti nella casa di __________. Per contro, impugna la decisione pretorile in merito al credito residuo, concernente gli interventi nella casa di __________. Contestata è in particolare la natura del contratto corrente fra le parti che, secondo il ricorrente e contrariamente all'opinione del primo giudice, è un appalto, ossia quell'appalto che l'appaltatore ha tentato a più riprese di adempiere senza successo, così come senza successo ha effettuato anche le prestazioni in esame, non fatturate –se non per il materiale usato– proprio perché dipendenti da un rapporto preesistente: la censura ricorsuale si attua pertanto nella manifesta errata applicazione del diritto sostanziale. Il ricorrente inoltre ritorna anche in questa sede sugli elementi che caratterizzano il credito proprio per i danni subiti in seguito al lavoro carente dell'imprenditore; credito la cui compensazione porterebbe all'estinzione del credito di controparte. Con scritto 30 giugno 2000 __________postula la reiezione del ricorso. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo ( DTF 122 III 316, consid. 4a). 5. Esaminando il credito per il rivestimento del tetto della casa di __________, il primo giudice ha escluso che si sia trattato di migliorare lo stato degli interventi precedentemente effettuati dallo stesso imprenditore, in particolare perché nelle precedenti fatture (doc. 2 e 3) non è annoverata la posa di un manto ardesiato. Così, a dipendenza della gratuità del lavoro svolto, il segretario assessore ha escluso che il contratto fra le parti possa essere qualificato come appalto. Poiché il credito relativo al materiale non è di per sé contestato, la richiesta di riduzione della mercede in funzione del maggior valore dell'opera a seguito di determinati difetti è stata respinta. Nel contratto di appalto l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera mentre il committente si impegna a pagare la relativa mercede (art. 363 CO). Trattandosi di un contratto a titolo oneroso ( Gauch , Le contrat d'entreprise, 1999, n. 383), nella sua definizione non rientra la fornitura gratuita di prestazioni da parte dell’appaltatore ( Gauch , op.cit., n. 318). Sennonché, contrariamente a quanto ritenuto dal segretario assessore nel caso di specie, l’intervento dell’istante, ovvero la posa del manto ardesiato, non può essere considerata una prestazione gratuita indipendente da quelle fornite in precedenza dall’istante e aventi per oggetto i lavori di isolazione della terrazza (o meglio verosimilmente di miglioramento o di rifacimento di quella struttura), pacificamente affidatigli nell’ambito del contratto di appalto concluso con il convenuto. Infatti, come risulta espressamente e univocamente dalle prove documentali agli atti e in particolare dalla fattura doc. 3 e dallo scritto 30 novembre 1995 dell’istante, la posa del manto ardesiato nella casa di __________è stata proposta e accettata, allo scopo di far fronte alle lamentele espresse dal convenuto (cfr. doc. 10 –12) in merito alla permanente carente isolazione. In altre parole, la posa del manto ardesiato costituiva il completamento dei lavori di isolazione del tetto piano, ragione per la quale risulta insostenibile che si tratti di un intervento diverso e indipendente da quelli forniti in precedenza dall’istante, rispettivamente estraneo al contratto di appalto. Su questo punto la decisione dedotta in cassazione non può essere condivisa prima ancora che in relazione all'applicazione del diritto sostanziale poiché è frutto di una valutazione manifestamente errata delle prove agli atti. Il giudizio sulla domanda principale, ossia sul credito dell'istante per i lavori alla casa di __________a, dev'essere così cassato (art. 327 lett. g CPC). 6. In applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC la Camera giudica il merito della controversia. Al proposito è vero ciò che afferma il primo giudice, ovvero che il valore del materiale fatturato (manto ardesiato), non è di per sé contestato; nell'ambito dell'appalto dev'essere tuttavia osservato che –nel caso concreto– il committente ha chiaramente espresso la sua insoddisfazione sull'opera eseguita e che la mercede dell'appaltatore non rappresenta unicamente la prestazione personale di questi, ma anche il materiale impiegato e ogni altro costo (di trasporto, ecc.) ( Gauch , Der Werkvertrag, 1996, N. 948). È pertanto indifferente il rapporto interno fra i diversi addendi che compongono la mercede: se, nel caso in esame, l'appaltatore ha ritenuto di esporre unicamente il costo del materiale, il relativo importo rappresenta la mercede dell'appaltatore. Inoltre, poiché –a dipendenza della difettosità dell'opera– il committente chiede la diminuzione della mercede in proporzione del minor valore dell'opera, devono essere verificati questi presupposti per operare eventualmente la richiesta riduzione. Pacifico il fatto che il committente ha tempestivamente contestato la qualità dell'intervento, dalla perizia giudiziaria emerge sia che la posa del manto ardesiato è effettivamente difettosa, presentando saldature non perfettamente eseguite e screpolature (perizia 10 novembre 1998, ad 4), sia che "il minor valore dell'opera prestata dal signor __________ corrisponde a fr. 860.–" (cfr. delucidazione 25 marzo 1999, ad 4, lett. b). Non v'è pertanto motivo per non ridurre la mercede fatturata da fr. 2'160.– a fr. 1'300.–. Per questo importo il credito dell'istante dev'essere riconosciuto. 7. Come correttamente rilevato dal segretario assessore, la richiesta di risarcimento danni formulata dal convenuto e posta in compensazione alla pretesa dell’istante, non può essere accolta per il semplice fatto che il committente non ha provato il nesso di causalità adeguata tra i danni che sostiene di aver subito (fr. 1'500.– per l'eliminazione e il trasporto in discarica di tutto quanto non è stato eseguito a regola d'arte e fr. 7'421.40 per spese di tinteggio delle pareti interne macchiate da infiltrazioni d'acqua) e l’intervento di posa del manto ardesiato oggetto della fattura in contestazione. Infatti, il perito giudiziario ha chiaramente affermato, dovendo indicare chi sia responsabile della cattiva impermeabilizzazione del tetto, che "si tratta di un errore di progettazione del dettaglio di gronda", mentre non è stato in grado di stabilire se tale dettaglio sia stato imposto dal progettista o proposto dalla ditta esecutrice (perizia, ad 3), che nemmeno tutti i danni lamentati dipendono dalle infiltrazioni d'acqua (perizia, ad 7), mentre non ha potuto constatare se pregiudizi siano sorti a dipendenza degli interventi dell'istante in genere, rispettivamente in relazione alla stesura del manto ardesiato. Ne discende che il ricorso, per quanto concerne il credito del convenuto (impregiudicato il quesito a sapere se esso sia stato fatto valere ritualmente o no davanti al primo giudice), non può essere accolto. 8. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso che ha evidenziato un motivo di cassazione soltanto in merito alla definizione del contratto e alla garanzia di cui all’art. 368 cpv. 2 CO, dev'essere accolto parzialmente. Nel merito, l'accoglimento dell'istanza comporta che alla somma capitale di fr. 4'125.– (fr. 2'825.– per i lavori eseguiti nella casa di __________e fr. 1'300.– per i lavori eseguiti a __________), venga aggiunta l’IVA del 6,5% per un totale di fr. 4'393.–. Tasse di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC): per la prima sede possono essere suddivise in ragione di 2/5 a carico dell’istante e per la rimanenza a carico del convenuto, mentre, per la sede ricorsuale –a dipendenza dell'importo oggetto di riesame– devono essere poste a carico del ricorrente per 4/5. Per quanto concerne le ripetibili di questa stessa sede, dev'essere osservato che lo scritto 30 giugno 2000 del resistente non può essere considerato come allegato di osservazioni, ossia come prestazione di patrocinio suscettibile di essere integralmente o parzialmente risarcita. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 maggio 2000 di __________è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 maggio 2000 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.  L'istanza è parzialmente accolta. Il convenuto __________è condannato a versare all'istante __________l'importo di fr. 4'393.– oltre interessi del 5% dal 20 ottobre 1996.

2.  La tassa di giustizia in fr. 600.– e le spese di fr. 97.–, da anticiparsi dalla parte istante, così come le spese di perizia di fr. 9'601.90 sono poste a carico dell'istante in ragione dei 2/5 e del convenuto in ragione di 3/5. Il convenuto rifonderà inoltre alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 350.–,già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico per i 4/5 mentre la rimanenza deve essere posta a carico del resistente. Non si assegnano ripetibili. III. Intimazione: __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria