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16.2000.00028

Ticino · 2000-05-03 · Italiano TI
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lavoro - disdetta durante la malattia - salario durante il periodo di disdetta - obblighi del lavoratore congiunzione ricorsi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 3 Con tempestivi ricorsi 13 marzo 2000 __________ e la Cassa disoccupazione del __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente posto a carico del dipendente l'obbligo di riprendere l'attività lavorativa dopo la malattia, mentre spettava al datore di lavoro informare il lavoratore in tal senso, informazione che in concreto il convenuto non ha fornito, nonostante il lavoratore abbia manifestato l'intenzione di lavorare sino alla scadenza del periodo di disdetta. Ai ricorsi la controparte non ha formulato osservazioni.

E. 4 In applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto, presentati contro la sentenza 3 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nelle cause CL.2000.11 e CL.2000.12, possono essere decisi con un’unica motivazione, trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia poiché si tratta di cause connesse.

E. 5 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo ( DTF 125 I 168 consid. 2a).

E. 6 Secondo l’art. 336c cpv. 2 e 3 CO la disdetta data prima dell'inizio di un periodo di malattia è valida; il relativo termine è tuttavia sospeso durante il tempo in cui si sovrappone a un periodo d'incapacità lavorativa protetta. Esso riprende a decorrere dopo la fine del periodo di inabilità lavorativa, così che la fine del rapporto di lavoro è ricondotta di una durata equivalente a quella del periodo di protezione. Se per la cessazione di un contratto vale la fine di un mese, il termine è protratto fino alla fine del mese immediatamente successivo ( Rehbinder , in Comm. di Berna, 1992, art. 336c CO, N. 7; DTF 119 II 449; 120 II 124 e 121 III 107). Il diritto al salario durante il termine di disdetta così prorogato, resta tuttavia vincolato alla tempestiva e inequivocabile offerta di riprendere il lavoro da parte del lavoratore: pena la sua decadenza ( Rehbinder , op.cit., ibidem). In altre parole, se al termine del periodo di inabilità lavorativa il lavoratore non riprende il lavoro per colpa propria, si trova in mora (art. 102 CO) e il datore di lavoro può rifiutare di versargli il salario ( Gnaegi , Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, 1996, pag. 288; Rehbinder , op.cit., ibidem). In quest'ottica, la conclusione del pretore secondo la quale, cessato il periodo di inabilità lavorativa, ossia alla fine di ottobre, spettava al lavoratore l'obbligo di ripresentarsi sul posto di lavoro o comunque di offrire esplicitamente la sua prestazione per la durata prolungata del rapporto di lavoro, e non al datore di lavoro quello di informarlo in tal senso, trova il più ampio sostegno in dottrina e giurisprudenza (cfr. in tal senso Rehbinder , op.cit., ibidem; Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, N.

E. 7 Il ricorrente, sempre nell'ambito testè descritto, sostiene di essere stato impedito al lavoro durante il mese di novembre, rispettivamente di aver rivendicato -verso la metà di novembre- il diritto di poter ricuperare il lavoro relativo allo stesso periodo: a tal fine, fa riferimento alla risposta 13 dell'attestato del datore di lavoro (doc. A). Ma la censura è addirittura abusiva del diritto poiché l'impedimento cui si riferisce quella risposta è l'infortunio al pollice della mano destra che gli ha impedito di lavorare dal 21 al 31 ottobre: null'altro. Né il fatto di recarsi presso il sindacato il 29 ottobre può equivalere a offrire la propria prestazione lavorativa al datore di lavoro, né v'è prova che successivamente ciò sia accaduto. Né, ancora una volta, si può pretendere di forzare le circostanze, a fronte della chiara ammissione del lavoratore di non essersi presentato al lavoro al termine del periodo di malattia, sostenendo che "un'amica dell'istante" (verbale 18 febbraio 2000), verosimilmente dipendente del __________, avrebbe chiesto -verso metà novembre- di riassumerlo "perché gli mancava un mese di lavoro per poter beneficiare della disoccupazione" (verbale cit.): la censura è palesemente inammissibile: non si tratta in tutta evidenza di un offerta di lavoro da parte del lavoratore, né essa potrebbe essere considerata tempestiva, né l'argomento è stato sostenuto davanti al pretore. Ne discende che il giudizio impugnato, secondo il quale l'istante -al quale incombeva l'onere della prova ex art. 8 CC- ha semplicemente sostenuto (doc. C) ma non provato di aver offerto la propria prestazione al termine del periodo di inabilità lavorativa, perdendo così il diritto al salario per il periodo di disdetta (novembre 1999), non è arbitraria e neppure errata.

E. 8 Alla luce di quanto sopra esposto i ricorsi, che non hanno evidenziato il titolo di cassazione invocato, devono essere respinti. Alla controparte che non ha formulato osservazioni ai ricorsi non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 marzo 2000 di __________ è respinto . 2. Il ricorso per cassazione 13 marzo 2000 della Cassa disoccupazione __________ è respinto. 3. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                  La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00028

lavoro - disdetta durante la malattia - salario durante il periodo di disdetta - obblighi del lavoratore congiunzione ricorsi

Incarto n. 16.2000.00028 16.2000.00027 Lugano 3 maggio 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 13 marzo 2000 presentati da __________ rappr. dal __________ e __________ Contro la sentenza 3 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nelle cause a procedura speciale in materia di contratto del lavoro (CL.2000.11 e CL.2000.12) promosse con istanze 2 febbraio 2000 nei confronti di __________ rappr. __________ con le quali gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 2'350.-, rispettivamente fr. 1'213.05 oltre accessori, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. __________ è stato assunto alle dipendenze __________ in qualità di portiere ai piani dal 1° giugno 1999 (doc. A).                       Il 21 settembre 1999 il datore di lavoro ha notificato regolare disdetta del rapporto di lavoro per il successivo 31 ottobre (doc. B), sennonché, dal 21 al 31 ottobre 1999, il lavoratore è stato inabile al lavoro a seguito di un infortunio (doc. A). Mentre il datore di lavoro ha fissato al 31 ottobre 1999 la conclusione del rapporto di lavoro, data sino alla quale ha pagato il salario di spettanza del lavoratore, quest’ultimo pretende, in applicazione dell'art. 336c cpv. 2 CO, il pagamento del salario sino al 30 novembre 1999. Con istanza 2 febbraio 2000 __________ ha quindi convenuto in giudizio il datore di lavoro chiedendo il pagamento di fr. 2'350.- pari al salario di sua spettanza per il mese di novembre 1999. Identica e contemporanea procedura ha seguito la Cassa disoccupazione __________ chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento di fr. 1'213.05 pari alle indennità di disoccupazione versate al dipendente per lo stesso mese (art. 29 LADI). Il convenuto si è opposto alle pretese avversarie ribadendo la cessazione del proprio obbligo al pagamento del salario per il 31 ottobre 1999, non avendo il lavoratore inteso riprendere l'attività lavorativa dopo il periodo di malattia. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, congiunte le due cause per l'istruttoria e la decisione, ha respinto entrambe le istanze. Accertata la validità della disdetta, ha nondimeno respinto le pretese poste a giudizio per il fatto che il lavoratore non ha offerto la propria prestazione dopo il periodo di malattia. 3. Con tempestivi ricorsi 13 marzo 2000 __________ e la Cassa disoccupazione del __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente posto a carico del dipendente l'obbligo di riprendere l'attività lavorativa dopo la malattia, mentre spettava al datore di lavoro informare il lavoratore in tal senso, informazione che in concreto il convenuto non ha fornito, nonostante il lavoratore abbia manifestato l'intenzione di lavorare sino alla scadenza del periodo di disdetta. Ai ricorsi la controparte non ha formulato osservazioni. 4. In applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi, di identico contenuto, presentati contro la sentenza 3 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 nelle cause CL.2000.11 e CL.2000.12, possono essere decisi con un’unica motivazione, trattandosi di identica fattispecie fondata sul medesimo rapporto giuridico, ossia poiché si tratta di cause connesse. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo ( DTF 125 I 168 consid. 2a). 6. Secondo l’art. 336c cpv. 2 e 3 CO la disdetta data prima dell'inizio di un periodo di malattia è valida; il relativo termine è tuttavia sospeso durante il tempo in cui si sovrappone a un periodo d'incapacità lavorativa protetta. Esso riprende a decorrere dopo la fine del periodo di inabilità lavorativa, così che la fine del rapporto di lavoro è ricondotta di una durata equivalente a quella del periodo di protezione. Se per la cessazione di un contratto vale la fine di un mese, il termine è protratto fino alla fine del mese immediatamente successivo ( Rehbinder , in Comm. di Berna, 1992, art. 336c CO, N. 7; DTF 119 II 449; 120 II 124 e 121 III 107). Il diritto al salario durante il termine di disdetta così prorogato, resta tuttavia vincolato alla tempestiva e inequivocabile offerta di riprendere il lavoro da parte del lavoratore: pena la sua decadenza ( Rehbinder , op.cit., ibidem). In altre parole, se al termine del periodo di inabilità lavorativa il lavoratore non riprende il lavoro per colpa propria, si trova in mora (art. 102 CO) e il datore di lavoro può rifiutare di versargli il salario ( Gnaegi , Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, 1996, pag. 288; Rehbinder , op.cit., ibidem). In quest'ottica, la conclusione del pretore secondo la quale, cessato il periodo di inabilità lavorativa, ossia alla fine di ottobre, spettava al lavoratore l'obbligo di ripresentarsi sul posto di lavoro o comunque di offrire esplicitamente la sua prestazione per la durata prolungata del rapporto di lavoro, e non al datore di lavoro quello di informarlo in tal senso, trova il più ampio sostegno in dottrina e giurisprudenza (cfr. in tal senso Rehbinder , op.cit., ibidem; Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, N. 7 ad art. 336c CO; Rep 1994, 355;): ciò che basta per considerare inconferente la censura del ricorrente su questo aspetto della fattispecie. Anche perché la pretesa contraria tesi dottrinale non sarebbe comunque in grado di comportare un'applicazione manifestamente errata del diritto sostanziale nel senso dell'art. 327 lett. g CPC ( Cocchi/Trezzini , CPC-TI, 2000, ad art. 327, m. 16). 7. Il ricorrente, sempre nell'ambito testè descritto, sostiene di essere stato impedito al lavoro durante il mese di novembre, rispettivamente di aver rivendicato -verso la metà di novembre- il diritto di poter ricuperare il lavoro relativo allo stesso periodo: a tal fine, fa riferimento alla risposta 13 dell'attestato del datore di lavoro (doc. A). Ma la censura è addirittura abusiva del diritto poiché l'impedimento cui si riferisce quella risposta è l'infortunio al pollice della mano destra che gli ha impedito di lavorare dal 21 al 31 ottobre: null'altro. Né il fatto di recarsi presso il sindacato il 29 ottobre può equivalere a offrire la propria prestazione lavorativa al datore di lavoro, né v'è prova che successivamente ciò sia accaduto. Né, ancora una volta, si può pretendere di forzare le circostanze, a fronte della chiara ammissione del lavoratore di non essersi presentato al lavoro al termine del periodo di malattia, sostenendo che "un'amica dell'istante" (verbale 18 febbraio 2000), verosimilmente dipendente del __________, avrebbe chiesto -verso metà novembre- di riassumerlo "perché gli mancava un mese di lavoro per poter beneficiare della disoccupazione" (verbale cit.): la censura è palesemente inammissibile: non si tratta in tutta evidenza di un offerta di lavoro da parte del lavoratore, né essa potrebbe essere considerata tempestiva, né l'argomento è stato sostenuto davanti al pretore. Ne discende che il giudizio impugnato, secondo il quale l'istante -al quale incombeva l'onere della prova ex art. 8 CC- ha semplicemente sostenuto (doc. C) ma non provato di aver offerto la propria prestazione al termine del periodo di inabilità lavorativa, perdendo così il diritto al salario per il periodo di disdetta (novembre 1999), non è arbitraria e neppure errata. 8. Alla luce di quanto sopra esposto i ricorsi, che non hanno evidenziato il titolo di cassazione invocato, devono essere respinti. Alla controparte che non ha formulato osservazioni ai ricorsi non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 marzo 2000 di __________ è respinto . 2. Il ricorso per cassazione 13 marzo 2000 della Cassa disoccupazione __________ è respinto. 3. Il presente giudizio è esente da spese e tassa di giustizia. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                  La segretaria