sostituzione del giudice pendente causa - dibattimento finale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 24 marzo 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 presentato da __________ contro la sentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1999 nei confronti di __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'933.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 21 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'933.-, quale risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo a dipendenza di un incidente causato dalla presenza di ghiaccio sul sedime stradale, ghiaccio la cui formazione sarebbe da addebitare all'anomala fuoriuscita di acqua dal cantiere della convenuta; che con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo provata una responsabilità della convenuta in relazione al danno subito dall'istante; che con atto ricorsuale 12 gennaio 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che secondo l'art. 74 LOG in caso di sostituzione di un funzionario, "se il dibattimento orale era già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta ed approvata dai funzionari usciti di carica, la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento salvo diverso accordo fra le parti"; che il principio sancito da questa norma è quello secondo il quale solo il giudice che ha presieduto alla discussione della causa è legittimato a deliberare sulla stessa (Rep. 1988, 380; 1981, 199; CCC
E. 26 ottobre 1995 in re. G.
c. R.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 51); che sebbene la sanzione della nullità non sia espressamente prevista dalla norma sopra citata, ne sono dati i presupposti dal momento che la sentenza risulta emanata in urto con l'art. 29 cpv. 2 Cost. (Rep 1989, 518); che nel caso concreto, come evidenziato dal ricorrente medesimo, tutta l'istruttoria è stata condotta dal supplente (ciò che è di per sé conforme con l'art. 4 LOG), mentre la sentenza dedotta in cassazione è stata prolata dal giudice di pace titolare; che quindi, non avendo il giudice di pace partecipato all'istruzione della causa e tantomeno al dibattimento finale, ne discende la nullità del giudizio con il conseguente rinvio degli atti alla Giudicatura affinché proceda a un nuovo giudizio ad opera del giudice di pace supplente oppure alla riconvocazione delle parti al dibattimento finale da parte del giudice titolare; che a prescindere da quanto sopra esposto, la sentenza dedotta in cassazione sarebbe comunque nulla non avendo il giudice proceduto alla convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 297 CPC); che simile formalità è necessaria in caso di assunzione di prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o da lui assunte d’ufficio (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 297, m. 2) -come avvenuto in concreto con l'audizione dei testi __________, __________ e __________ o con l'assunzione all'incarto di nuova documentazione- in quanto destinata a permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire -ancora una volta- il loro diritto di essere sentite (art.
E. 29 cpv. 2 Cost.); che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 di __________ è accolto. 2. La sentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne è nulla. § Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne affinché proceda ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00007
sostituzione del giudice pendente causa - dibattimento finale
Incarto n. 16.2000.00007 Lugano 24 marzo 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 presentato da __________ contro la sentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 aprile 1999 nei confronti di __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'933.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 21 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'933.-, quale risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo a dipendenza di un incidente causato dalla presenza di ghiaccio sul sedime stradale, ghiaccio la cui formazione sarebbe da addebitare all'anomala fuoriuscita di acqua dal cantiere della convenuta; che con il querelato giudizio il giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo provata una responsabilità della convenuta in relazione al danno subito dall'istante; che con atto ricorsuale 12 gennaio 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che secondo l'art. 74 LOG in caso di sostituzione di un funzionario, "se il dibattimento orale era già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta ed approvata dai funzionari usciti di carica, la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento salvo diverso accordo fra le parti"; che il principio sancito da questa norma è quello secondo il quale solo il giudice che ha presieduto alla discussione della causa è legittimato a deliberare sulla stessa (Rep. 1988, 380; 1981, 199; CCC 26 ottobre 1995 in re. G.
c. R.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 51); che sebbene la sanzione della nullità non sia espressamente prevista dalla norma sopra citata, ne sono dati i presupposti dal momento che la sentenza risulta emanata in urto con l'art. 29 cpv. 2 Cost. (Rep 1989, 518); che nel caso concreto, come evidenziato dal ricorrente medesimo, tutta l'istruttoria è stata condotta dal supplente (ciò che è di per sé conforme con l'art. 4 LOG), mentre la sentenza dedotta in cassazione è stata prolata dal giudice di pace titolare; che quindi, non avendo il giudice di pace partecipato all'istruzione della causa e tantomeno al dibattimento finale, ne discende la nullità del giudizio con il conseguente rinvio degli atti alla Giudicatura affinché proceda a un nuovo giudizio ad opera del giudice di pace supplente oppure alla riconvocazione delle parti al dibattimento finale da parte del giudice titolare; che a prescindere da quanto sopra esposto, la sentenza dedotta in cassazione sarebbe comunque nulla non avendo il giudice proceduto alla convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 297 CPC); che simile formalità è necessaria in caso di assunzione di prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o da lui assunte d’ufficio (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 297, m. 2) -come avvenuto in concreto con l'audizione dei testi __________, __________ e __________ o con l'assunzione all'incarto di nuova documentazione- in quanto destinata a permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire -ancora una volta- il loro diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.); che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 12 gennaio 2000 di __________ è accolto. 2. La sentenza 27 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Taverne è nulla. § Di conseguenza gli atti sono rinviati alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne affinché proceda ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 4. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria