proponibilità ricorso per cassazione ricorso irricevibile contro ordinanza
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.10.2007 (pubblicato) 16.2000.00006
proponibilità ricorso per cassazione ricorso irricevibile contro ordinanza
Incarto n. 16.2000.00006 Lugano 17 marzo 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 gennaio 2000 presentato da __________ contro l'ordinanza 4 gennaio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1999 nei confronti di __________ patr. dall'avv. __________ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'900.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 3 novembre 1999 __________ e ha convenuto in giudizio il __________, presso il quale si era rivolta per cure odontoiatriche, al fine di ottenere la rifusione di fr. 2'900.- corrispondenti agli acconti versati e al risarcimento dei danni subiti a dipendenza della difettosa esecuzione della cura prestata; che pendente causa il convenuto ha chiesto di essere svincolato dal segreto professionale (cfr. richiesta 13 dicembre 1999); che preso atto del rifiuto dell'istante di svincolare il medico dal segreto professionale, il segretario assessore, con ordinanza 4 gennaio 2000, ha sospeso la trattazione della causa in attesa che venisse concesso lo svincolo; che con atto ricorsuale 11 gennaio 2000 __________ è insorta contro la predetta ordinanza; che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio; che nella specie l'ordinanza contestata, con la quale il segretario assessore ha ordinato la sospensione della causa sulla base dell'art. 107 CPC -facoltà questa che rientra nei poteri discrezionali del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107, m. 2)- costituisce un provvedimento atto a disciplinare il procedimento (art. 94 cpv. 1 CPC) e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327,
m. 3); che l'impossibilità di impugnazione delle ordinanze è peraltro espressamente prevista dall'art. 95 cpv. 1 CPC (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 95,
m. 1); che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il ricorso 11 gennaio 2000 di __________ è irricevibile. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria