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16.1999.94

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-10-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso 4 ottobre 1999 di __________ .

E. 2 Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

E. 3 Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.10.1999 16.1999.94

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.1999.00094 Lugano 11 ottobre 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 4 ottobre 1999 presentato da __________ contro la sentenza 13 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 maggio 1998 da __________ (patr. dallo studio legale __________) con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’104.27 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 11 maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’104.27 a saldo delle fatture emesse per merce fornita a quest’ultima (trattasi in particolare della fornitura di PC portatili e di componenti per computer); che la convenuta ha contestato la pretesa avversaria ritenendola estinta per compensazione con un suo credito di importo superiore, corrispondente ai danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti verificatisi nella merce fornita e della loro mancata riparazione o sostituzione entro i termini pattuiti, ciò che l’ha costretta a sostituire i PC già venduti a sue spese; che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato il credito opposto in compensazione, ovvero i danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti riscontrati nella merce vendutale dall’istante; che con atto ricorsuale 4 ottobre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 ottobre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni a sostegno della sua domanda di risarcimento danni da compensare con il credito   rivendicato da controparte; che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato; che la richiesta di riesame della fattispecie alla luce di nuova documentazione o di un’eventuale nuova udienza da proporsi dinanzi a questa Camera non può essere accolta poiché contraria sia all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni

- sia alla natura di un giudizio di cassazione al quale non può tornare applicabile l’art. 322 CPC; che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC pronuncia: 1. Il ricorso 4 ottobre 1999 di __________ . 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria