Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.12.1999 16.1999.89
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.1999.00089 Lugano 16 dicembre 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 settembre 1999 presentato da __________ (patr. __________) contro la sentenza 16 luglio 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 gennaio 1999 nei confronti di __________ (patr. __________) con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'239.80 oltre interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 204.55 oltre interessi del 5% dal 23 novembre 1998, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 11 gennaio 1999 __________, ditta che si occupa del commercio di articoli di abbigliamento, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'239.80. L'importo chiesto in giudizio corrisponde al valore di 59 maglioni in cashmere che –nell'ottobre 1998– convenuta, attiva nel trasporto internazionale di merci, era stata incaricata dall'istante di ritirare in Italia e di trasportare in Germania, passando attraverso il valico doganale di Chiasso–Brogeda. La merce, acquistata dall’istante presso il ___________ di __________ (doc. 6), era destinata alla ditta __________ di __________ (doc. 2). Sennonché i due scatoloni contenenti i maglioni sono stati sottratti da ignoti dagli spazi doganali di Chiasso–Brogeda, dove l’autista della convenuta li aveva depositati siccome non era riuscito ad espletare quella sera stessa tutte le formalità necessarie per il transito della merce. L'istante ha addebitato alla convenuta la responsabilità del danno subito, in particolare a causa della negligenza del suo dipendente il quale, giunto in ritardo al posto di frontiera, anziché intraprendere quanto necessario per lo sdoganamento della merce anche oltre l’orario lavorativo o quantomeno assicurarsi del suo deposito in luogo sicuro, l’ha lasciata incustodita sulla rampa doganale del piazzale di Brogeda–merci dove sarebbe rimasta per tutto il fine di settimana. La convenuta, pur contestando ogni sua responsabilità per il furto subito dall’istante, in particolare di aver depositato la merce in luogo non sicuro, ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente all’importo di fr. 204.55, e ciò sulla base della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR, RS: 0.741.611) che prevede in simili circostanze una responsabilità limitata (art. 23). 2. Con il querelato giudizio il pretore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di trasporto al quale è applicabile la CMR, dovendosi escludere a carico della convenuta il dolo e la colpa grave con particolare riferimento alla scelta del luogo ove è stata depositata la merce durante il fine di settimana, ha condannato quest’ultima a pagare all’istante l’importo di fr. 204.55 oltre interessi del 5% dal 23 novembre 1998, risarcimento per la perdita della merce trasportata che il pretore ha calcolato in applicazione dell’art. 23 CMR. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver qualificato il contratto venuto in essere quale contratto di trasporto anziché di spedizione, contratto quest'ultimo al quale non sono applicabili le disposizioni della CMR, in specie le limitazioni di responsabilità di cui all'art. 23. In ogni caso, anche qualora si volesse ammettere la conclusione di un contratto di trasporto, la ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato il comportamento della convenuta, per non averlo ritenuto grave al punto da escludere la limitazione di responsabilità istituita dalla CMR (art. 29 CMR). Con osservazioni 22 ottobre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a). 5. La differenza sostanziale tra i due tipi di contratto in esame è che nel contratto di spedizione (art. 439 CO), lo spedizioniere è incaricato di provvedere in proprio nome all’organizzazione del trasporto di determinate merci senza tuttavia eseguirlo personalmente (Rep . 1993, pag. 202 e segg.; Aisslinger, Die Haftung des Strassenfrachtführers und die Frachtführer–haftpflicht–Versicherung, 1975, pag. 15 segg.; Staehelin in Commentario basilese, 1996, N. 1–3 ad art. 439 CO), mentre nel contratto di trasporto (art. 440 e segg. CO) è il vetturale medesimo che si incarica di eseguire il trasporto delle merci (Staehelin, op.cit., N. 11 ad art. 443 CO; SJ 1966 1). Nel caso di specie, la scelta operata dal primo giudice in favore del contratto di trasporto appare anzitutto conforme alle risultanze istruttorie. Infatti, la conclusione di un simile contratto risulta sia dai documenti 1 – 3 (ossia il documento di trasporto emesso dal mittente, la fattura per il destinatario in Germania e il bollettino di consegna preventivamente allestito dalla ditta __________), sia dalle testimonianze __________ e __________ ("… l'incarico consisteva nell'effettuare il trasporto…"; " … il trasporto è avvenuto con un furgone guidato dal signor __________ che è nostro autista da 12 anni, dipendente della __________ …"), mentre nessun elemento permette di concludere per una diversa qualifica del contratto. Al proposito –e in secondo luogo– nulla muta la circostanza secondo cui il trasportatore –viste la provenienza e la destinazione del carico– dovesse occuparsi anche delle pratiche doganali (testi __________ e __________). Infatti, nell'ambito di un trasporto internazionale di merce, queste incombenze rientrano di regola tra quelle di spettanza del vetturale (Gautschi in Commentario bernese, N. 9b ad art. 443 CO). 6. Trattandosi del trasporto di merci dall'Italia alla Germania, allo stesso è pacificamente applicabile la CMR, sottoscritta dalla Svizzera e in vigore per il nostro Paese dal 28 maggio 1970, normativa concernente ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, purché il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna siano situati in due Paesi diversi di cui almeno uno sia parte della Convenzione (art. 1 CMR); in concreto lo sono sia l'Italia, sia la Germania. La censura ricorsuale concerne l'applicazione dell'art. 29 n. 1 CMR in base al quale il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile. Al proposito va precisato che in concreto l'attualità della norma dipende dall'applicazione effettuata dal primo giudice dell'art. 23 cpv. 3 CMR che concerne il calcolo dell'indennità dovuta dal vettore responsabile per la perdita totale o parziale della merce e che la limita a un massimo di 8.33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. Ne discende la necessità di affrontare il contenuto del concetto di dolo, rispettivamente di colpa imputabile al vettore che la dottrina equipara alla negligenza grave ("…, wenn der Schaden absichtlich oder grobfahrlässig verursacht worden ist": Aisslinger, op. cit., p. 108 e rif. cit.). Su questo aspetto la ricorrente concorda con il pretore nel senso che, secondo il diritto svizzero, tale nozione può essere parificabile alla colpa grave (ricorso, p. 6), data quando sono violate le più elementari regole di prudenza che un vettore normalmente diligente avrebbe rispettato (Wiegand in Commentario di Basilea, 1996, N. 9 ad art. 99 CO). 7. La valutazione di tali presupposti rientra nell'apprezzamento del giudice. Infatti, in quest'ambito dev'essere stabilito se la diligenza dovuta è stata omessa in modo manifesto, ossia se sono stati tralasciati i più elementari dettami di prudenza (Schnyder, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 41 CO, N. 49), rispettivamente quale criterio di comportamento avrebbe dovuto essere preteso nella cerchia delle persone del ramo, così da poter ricavarne il concetto della diligenza usuale (Wiegand, op. cit., ibidem). Sulle considerazioni del pretore s'incentra la seconda censura ricorsuale, nel senso che il primo giudice avrebbe dovuto individuare gli estremi della colpa grave nell'agire della convenuta. A torto; infatti, proprio dalle prove nel loro complesso (come auspica la ricorrente) emerge che il comportamento tenuto dai dipendenti della __________ può essere considerato rientrare nei parametri di un'usuale diligenza. Con ciò non significa che esso corrisponda alla soluzione migliore prospettabile nelle circostanze, ma che –nell'ottica e nei limiti di un giudizio di cassazione– esso può essere considerato non più di opinabile. In particolare a fronte dell'allegazione dell'istante secondo cui la rampa doganale costituisce "luogo notoriamente a rischio" (istanza, punto 3), il pretore ha potuto far capo a sufficienti elementi per concludere in senso opposto: sia in base all'uso corrente del deposito di merce in attesa delle pratiche doganali anche per periodo prolungati (teste __________), sia perché la rampa costituisce "luogo ufficiale", messo a disposizione degli utenti dall'autorità doganale (teste __________), tanto che per tale deposito la stessa autorità emette un cosiddetto bollettino di rampa (teste __________), esegue –anche se discontinua– una sorveglianza del luogo ed effettua ricerche dopo sette giorni di deposito senza sdoganamento (teste __________), sia ancora considerando come il furto che sta alla base della presente controversia sia stato il primo che si è verificato durante il fine di settimana, rispettivamente di notte, verosimilmente da tempo (il teste __________ è caposervizio presso la Dogana __________ di __________ strada dal 1980 e riferisce che; un secondo episodio sarebbe avvenuto durante una pausa di mezzogiorno, anch'esso nel corso del 1998). Sempre a proposito della colpa, la ricorrente rimprovera alla convenuta di aver causato essa stessa il ritardo che avrebbe poi condizionato il mancato sdoganamento della merce entro lo stesso venerdì sera e il deposito dei colli in rampa e di non aver proceduto alle pratiche doganali entro le 22.00 dello stesso giorno, come era invece possibile. Orbene, il primo appunto non può esser preso in considerazione poiché negli allegati introduttivi ha un ruolo del tutto marginale, così che il tema è rimasto estraneo alla lite. È vero che il secondo rimprovero, formulato in prima sede, non ha trovato risposta nella sentenza impugnata; tuttavia il suo rilievo è solo apparente. Infatti, non può essere messo in dubbio che l'autista della convenuta è giunto tardi in dogana, verso le 17.30, e ha poi preferito sdoganare anzitutto la merce destinata alla Svizzera e recapitarla nei magazzini della ditta a __________, finendo il lavoro verso le 18.45 (testi __________ e __________). È vero anche che gli uffici doganali per l'espletamento delle pratiche necessarie nel caso particolare sarebbero stati agibili fino alle 22.00 (testi __________ e __________), ma la scelta operata dall'autista, determinata fors'anche dal fatto che la rampa chiude alle 18.00 (teste __________), dipende sempre dalla stessa valutazione, ovvero sulla sicurezza del deposito, e rientra perciò nella censura sulla diligenza che il vettore avrebbe dovuto usare nella circostanza in esame. 8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 settembre 1999 di __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.– a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio–Nord. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria