Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.09.1999 16.1999.79
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.99.00079 Lugano 6 settembre 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 19 agosto 1999 presentato da __________ contro la sentenza 30 luglio 1999 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 10 giugno 1999 da __________ rappr. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’743.- oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’778.15; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 30 luglio 1999 il Pretore del distretto di Bellinzona, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 10 giugno 1999 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ ottenere il pagamento di fr. 7’743.- a saldo delle proprie pretese salariali, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’778.15; che con atto ricorsuale datato 19 agosto 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza; che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 2 agosto 1999 e poiché i termini non sono interrotti da ferie (art. 398 bis CPC), il ricorso spedito il 20 agosto 1999 (cfr. timbro postale) è tardivo; che a prescindere dalla sua tardività il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene le domande di ricorso, non indica i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC); che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 19 agosto 1999 __________ è irricevibile in quanto tardivo. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria