Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.07.1999 16.1999.70
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.99.00070 Lugano 29 luglio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1999 presentato da __________ contro la sentenza 21 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 marzo 1999 da __________ con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 12 marzo 1999 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr.1’800.-, corrispondenti a quanto loro riconosciuto dall’escussa nell’ambito di una transazione conclusa dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________a; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza; che con scritto 2 luglio 1999 __________ insorge contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 luglio 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a formulare una dichiarazione di ricorso lamentando la mancata indicazione dei rimedi di diritto; che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato; che contrariamente a quanto quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l’indicazione dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285); che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 1999 di __________ è nullo . 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria