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Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc); che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie; che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia; che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto; che nel caso di specie, trattandosi pacificamente di una vertenza derivante da un rapporto di locazione, il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia; che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 29); che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla; che, a dipendenza di tale esito, non torna conto di affrontare anche il tema dell’eventuale lesione del diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost), che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente. Per i quali motivi, pronuncia: 1. La sentenza 1° febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna è dichiarata nulla. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.08.1999 16.1999.66

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.99.00066 Lugano 9 agosto 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 2 luglio 1999 presentato da __________ contro la sentenza 1° febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa da __________ (rappr. __________) con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 850.- oltre accessori nonché la liberazione del deposito di garanzia versato dalla convenuta sul libretto di risparmio no. __________ intestato a suo nome presso il __________, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 1° febbraio 1999 il Giudice di pace del circolo di Balerna, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio, ha condannato __________ al pagamento di fr. 850.- oltre interessi e spese, facendo altresì ordine al __________ di liberare a favore di __________ la garanzia depositata sul libretto di risparmio n. __________ intestato alla convenuta; che con atto ricorsuale 2 luglio 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio; che a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc); che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie; che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia; che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto; che nel caso di specie, trattandosi pacificamente di una vertenza derivante da un rapporto di locazione, il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia; che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 29); che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla; che, a dipendenza di tale esito, non torna conto di affrontare anche il tema dell’eventuale lesione del diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost), che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente. Per i quali motivi, pronuncia: 1. La sentenza 1° febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna è dichiarata nulla. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria