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16.1999.62

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-07-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.07.1999 16.1999.62

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.99.00062 Lugano 29 luglio 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 1999 presentato da __________ contro la sentenza 23 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura sommaria di camera di consiglio promossa con istanza 29 ottobre 1999 da __________ rappr. __________ o tendente ad inibire l’uso illecito del mappale n. __________del Comune di __________o a scopo di posteggio di veicoli (art. 375bis CPC), letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 29 ottobre 1998 __________ ha chiesto al Giudice di pace di vietare l’uso illecito del suo fondo n. __________a __________ a scopo di posteggio di veicoli, come consente l’art. 375bis CPC; che con sentenza 23 aprile 1999 -esposta all’albo comunale senza essere oggetto di reclamo- il primo giudice ha accolto l’istanza autorizzando __________ ad affiggere sul suo fondo un segnale di divieto di posteggio all’attenzione dei non aventi diritto con comminatoria di multa;____________________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo la reiezione dell’istanza; che il ricorso, a prescindere dalle argomentazioni nello stesso contenute, deve essere dichiarato inammissibile siccome presentato da persona priva di legittimazione (Rep. 1990, 284); che infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore -ossia una cerchia indeterminata di persone- siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio del 26 febbraio 1985 concernente la modificazione di alcune disposizioni del Codice di procedura civile del 17.2.1971 e del diritto giudiziario, in Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, p. 130); che di conseguenza, nell’ambito di una tale causa è legittimato a  ricorrere solo l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio  del Giudice di pace; che chi pretende di aver un miglior diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve fare valere le proprie ragioni in altra sede; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia. Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il ricorso 26 giugno 1999 __________ è inammissibile . 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria