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16.1999.59

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso 7 giugno 1999 __________ è respinto.

E. 2 Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

E. 3 Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 10.08.1999 16.1999.59

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.99.00059 Lugano 10 agosto 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 7 giugno 1999 presentato da __________ contro la sentenza 25 maggio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 12 aprile 1999 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’045.40 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ____________________ dell’UE di Ginevra, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 12 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’045.40 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________di cui ella è titolare; che con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante sulla base della documentazione prodotta alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente, basandosi sull’art. 206 LEF, sostiene l’impropo–nibilità della procedura esecutiva promossa dall’istante essendo stato pronunciato il suo fallimento in data 26 maggio 1998; che quest’argomentazione difensiva non può essere ritenuta siccome proposta per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); che comunque, ancorché la data del fallimento non sia comprovata da nessun documento, la relativa procedura non è in grado né di sospendere la causa civile in esame (avviata quasi un anno più tardi), né di richiamare l’applicazione dell’art. 206 LEF: la ricorrente non ha infatti nemmeno reso verosimili i presupposti con particolare riferimento all’art. 206 cpv. 2 LEF; che per quanto attiene al motivo per il quale la ricorrente è stata convenuta in giudizio a Lugano e non al suo domicilio nel Cantone __________si richiama la clausola di proroga di foro contenuta nelle condizioni generali che costituiscono parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti (clausola

n. 7 doc. C; art. 22 cpv. 1 lett. a CPC); che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC,  deve pertanto essere respinto; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Per i quali motivi, richiamati gli art. 372 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 7 giugno 1999 __________ è respinto. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria