opencaselaw.ch

16.1999.53

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-09-06 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.09.1999 16.1999.53

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.99.00053 Lugano 6 settembre 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 presentato da __________ contro il decreto di stralcio 30 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1998 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 796.60 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande sulle quali le parti hanno trovato un accordo con il conseguente stralcio della procedura giudiziaria, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 16 settembre 1998 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 796.60 oltre interessi a saldo della nota emessa per prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultimo; che in occasione della discussione dell’istanza le parti hanno trovato un accordo con il quale la pretesa dell’istante veniva liquidata con il versamento a saldo dell’importo di fr. 200.-, fermo restando l’impegno del convenuto di assumersi tutte le spese processuali che sarebbero state fissate nel decreto di stralcio; che con il querelato decreto il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico del convenuto il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e fr. 30.- di spese; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto giudizio contestando l’ammontare della tassa di giustizia e delle spese siccome eccessive; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che contro la tassa di giustizia fissata dal giudice è dato il rimedio dell’appello, rispettivamente della cassazione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 17) poiché è escluso il reclamo all’autorità amministrativa (art. 5 cpv. 3 LTG); che giusta l’art. 14 cpv. 1 cifra 1 lett. e LTG se la causa è composta mediante transazione dopo l’istruttoria, il giudice di pace può prelevare una sportula da fr. 10.- a fr. 50.-; che in concreto la tassa di giustizia di fr. 100.- fissata nel decreto impugnato è manifestamente arbitraria in quanto supera il limite massimo consentito dalla LTG, ragione per la quale la  stessa deve essere ridotta; che l’importo di fr. 30.- proposto dal ricorrente a questo titolo       appare adeguato alle circostanze del caso concreto, per il che,   su questo punto, il ricorso deve essere accolto; che per quanto attiene invece all’ammontare delle spese, il          ricorso è improponibile essendo dato unicamente il rimedio del                            reclamo al Dipartimento delle istituzioni (art. 5 cpv. 1 LTG); che in considerazione della particolarità del caso non si    prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegna un’indennità              al ricorrente, peraltro neppure richiesta. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia:               I. Il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 di __________ __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto di stralcio 30 aprile 1999, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

2. La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di questa sede di fr. 30.-, sono poste a carico del convenuto. II. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. III. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria