Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L’istanza di rigetto dell’opposizione 12 febbraio 1999 della Confederazione Svizzera e il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 di __________ sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli .
E. 2 Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. La Confederazione Svizzera è tenuta a rifondere al ricorrente un’indennità di fr. 30.– per questa sede.
E. 3 Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.05.1999 16.1999.45
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.99.00045 Lugano 31 maggio 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 presentato da __________ contro la sentenza 14 aprile 1999 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 1999 da __________ (rappr. __________) con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Biasca, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 14 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’499.35 a saldo dell’imposta federale diretta per il 1997; che con atto ricorsuale 24 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio; che con scritto 21 maggio 1999 indirizzato al ricorrente e inviato in copia a questa Camera, l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UEF di Biasca il 28 maggio u.s.; che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________, sia l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto; che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse e spese ma di riconoscere al ricorrente un’indennità in applicazione dell’art. 148 CPC, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, art. 148 CPC, n. 20). Richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 12 febbraio 1999 della Confederazione Svizzera e il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 di __________ sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli . 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. La Confederazione Svizzera è tenuta a rifondere al ricorrente un’indennità di fr. 30.– per questa sede. 3. Intimazione a: – __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria