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16.1999.43

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-08-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Con istanza 17 luglio 1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’038.40 a saldo delle note emesse per prestazioni professionali da lui svolte in suo favore. La convenuta, assente dalla discussione e morosa quanto alla produzione della documentazione in suo possesso, ha partecipato al solo dibattimento finale, opponendosi all'istanza. Il segretario assessore, sulla base delle allegazioni dell'istante e della documentazione prodotta, ha concluso essere incontestabile che l'istante abbia patrocinato la convenuta nei tre procedimenti indicati (divorzio, __________ e penale __________), mentre non è stata provata la cattiva esecuzione dei mandati, così come sostenuta dalla convenuta: ha pertanto accolto integralmente l'istanza.

E. 2 Con tempestivo ricorso __________ impugna la sentenza del segretario assessore, sollevando molteplici censure e richiamando i motivi di cassazione di cui alle lettere e, f, g dell'art. 327 CPC. In un dettagliatissimo esposto relativo ai tre mandati citati, rimprovera all'avv. __________ in generale di non essersi attenuto alle sue istruzioni, di aver proceduto negligentemente o addirittura di non aver dato seguito alle sue richieste d'intervento nei confronti delle controparti e del giudice, di non averla tenuta al corrente sulle diverse fasi delle procedure, di averle fornito informazioni errate, di averle rifiutato colloqui telefonici, di averle inviato scritti offensivi, ecc.: insomma ritiene l'avvocato gravemente inadempiente nell'esecuzione degli incarichi professionali affidatigli. Per quanto riguarda in particolare il mandato penale per presentare denuncia contro __________, la ricorrente sostiene che l'istante non ha versato agli atti la documentazione relativa che si trovava tutta in suo possesso, rispettivamente che egli l'avrebbe tolta clandestinamente dall'incarto della pretura. In una seconda parte dell'allegato ricorsuale la ricorrente censura il dettaglio delle note professionali in esame, esponendo inoltre per ognuno dei mandati i danni da lei sofferti che cifra in complessivi fr. 54'109.70: al pagamento di questa somma chiede a questo giudice la condanna dell'istante. Da ultimo, lamenta che nella procedura svoltasi davanti al pretore le è stato negato il diritto di esprimersi e di produrre regolarmente la documentazione in suo possesso, indicando diverse irregolarità, a suo dire commesse dal segretario assessore. L'avv. __________, con scritto 28 maggio 1999, pur opponendosi al ricorso, ha rinunciato a presentare formali osservazioni.

E. 3 Per

quanto riguarda l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del pretore o del giudice

di pace può essere cassata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

degli atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale

una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi: per essere definita come arbitraria la violazione dev'essere manifesta

e riconosciuta o riconoscibile a prima vista. E' doveroso scostarsi dalla

soluzione impugnata solamente se essa appare insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva

di un diritto certo (

DTF

122 III 316 consid. 4a).

Nel

ricorso non è ipotizzata una simile fattispecie, ma, in buona sostanza, la convenuta

si limita a esporre tutti gli argomenti di merito per contrastare l'istanza,

ossia a sostegno della sua tesi di inadempienza del contratto. Sennonché, un

simile tipo di impugnazione non può trovare riscontro positivo per almeno due

motivi: perché ha carattere chiaramente appellatorio, ossia non si attiene ai

possibili motivi di cassazione previsti esaustivamente dalla legge (art. 327

CPC), ma pretende un inammissibile riesame del merito della vertenza (

Cocchi

/ Trezzini

, art. 329 CPC, N. 2), e perché gli argomenti proposti compaiono

qui per la prima volta in questo processo, ossia in contrasto con l'art. 321

CPC, applicabile per analogia (

Cocchi / Trezzini

, art. 331 CPC, N. 2).

Al proposito va osservato che, a prescindere dalla mancata firma del relativo

verbale, la ricorrente aveva partecipato alla discussione finale tenutasi il 15

gennaio 1999 e in quella sede (all'appoggio di un riassunto scritto) aveva

contestato l'istanza e aveva criticato l'attività professionale del legale,

ritenendolo inadempiente; anzi, considerando la mancanza agli atti della documentazione

necessaria per provare il lavoro da lui svolto, aveva ipotizzato la sua totale

inattività in suo favore. Tuttavia, tenuto conto dell'assenza della ricorrente

dall'udienza di contraddittorio, tali allegazioni di merito sono anch'esse

tardive poiché proposte in contrasto con la massima eventuale secondo cui tutte

allegazioni delle parti, le proposte di prova e le eccezioni devono essere

esposte al giudice contemporaneamente (art. 294 cpv. 2 CPC).

E. 4 Pure nuove e quindi inammissibili in questa sede sono ulteriori censure della ricorrente: sia quella relativa alla pretesa sparizione di documentazione dall'incarto di cui non vi sono (né sono indicati) indizi; sia la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'istante. Questione che esula dalle competenze della Camera di cassazione civile che può fungere unicamente da istanza di ricorso (art. 327 CPC, prima frase). Volesse seriamente formulare tali domande, la ricorrente dovrebbe presentare separata petizione al giudice competente per il merito della vertenza.

E. 5 In

relazione alle cesure concernenti l'art. 327 lett. e CPC, si osserva che una

sentenza del pretore o del giudice di pace dev'essere annullata se una parte

non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni, ciò che contrasta

con il suo diritto di essere sentita, garantito dall'art. 4 Cost.

Nel

caso concreto, indetta l'udienza di contraddittorio per il 9 settembre 1997, il

3 settembre la ricorrente ha presentato al giudice un'istanza di rinvio della

stessa con allegato il certificato medico 27 agosto 1997 del dott. __________

di __________. Il certificato è del seguente tenore: "Signora __________ è

stata operata agli occhi il 31.07.97. Attualmente non ancora in grado di

leggere e scrivere bene. Questo certificato è stato scritto su domanda della

paziente". Respingendo l'istanza, con decisione 5 settembre 1997, il

pretore ha ritenuto il certificato medico irrilevante poiché non contiene

nessun preciso riferimento ad altri impedimenti, in particolare all'impossibilità

di partecipare a un dibattimento dove le parti si spiegano oralmente. Su questa

decisione, malgrado le ripetute, successive domande processuali, il giudice di

prime cure non è più ritornato, né –per qualsiasi motivo– v'è motivo di

ritenere non valida l'udienza del 9 settembre 1997. La decisione del pretore è

comunque sostenibile: infatti, il certificato prodotto dalla convenuta non

attesta un suo impedimento a presenziare all'udienza, né la sua impossibilità a

difendersi adeguatamente: sia perché la discussione ha luogo oralmente (art.

294 cpv. 2 CPC), sia perché la presentazione di un riassunto scritto non può

essere imposta a nessun convenuto, rappresentando una facoltà delle parti che

addirittura necessità dell'autorizzazione del giudice (art. 119a CPC). Negando

il rinvio dell'udienza, il primo giudice non ha impedito alla convenuta di

esporre le proprie ragioni in causa, ma ha ritenuto insufficienti i motivi da

lei addotti per restare assente dal contraddittorio. Insistendo nel suo

atteggiamento, essa ha rinunciato al proprio diritto di partecipare pienamente

al processo e di difendersi adeguatamente. A conferma della valutazione operata

dal pretore –se ve ne fosse bisogno– soccorre il secondo certificato medico

(del 3 ottobre 1997) del medesimo dott. __________ che conferma (ancorché in

data ulteriore e quindi non determinante) i disturbi alla lettura e alla

scrittura, aggiungendovi: "La paziente oggi è molto agitata", ciò che

nulla muta al quadro clinico noto. Pertanto il giudice ha applicato

correttamente l'art. 136 CPC che riserva la facoltà di rinviare un'udienza alla

parte che è impedita a parteciparvi "per motivi gravi".

E. 6 Accolta la domanda di edizione della documentazione riferita a due incarti fra quelli concernenti la ricorrente, il primo giudice ha ripetutamente prorogato il termine per la produzione della stessa. Termine che __________ non ha mai ossequiato, senza plausibile giustificazione: in particolare essa non ha dato seguito nemmeno all'ultima ingiunzione del pretore, di data 6 maggio 1998, né alla stessa essa può sostenere di essersi opposta in alcun modo, o di essersene poi giustificata in sede di dibattimento finale. Così facendo essa ha offerto al primo giudice la possibilità di concludere in suo sfavore in virtù dell'art. 210 CPC. Comunque, nella procedura in esame, va ancora osservato che, in assenza di contestazione, il giudice deve procedere in base all'istanza e alle prove addotte (art. 295 CPC): ciò che il segretario assessore ha fatto, disponendo di sufficienti indizi sulla base dei documenti agli atti. Non ha per contro dovuto chinarsi sull'eccezione di inadempienza da parte dell'istante, che –come già osservato in precedenza– è stata sollevata tardivamente da parte della convenuta: ne è conseguita l'inutilità processuale di comprovare fatti non contestati (art. 184 CPC). Non essendo dato nessun motivo di cassazione, il ricorso dev'essere respinto con il carico alla ricorrente delle spese processuali. Alla controparte non vengono attribuite ripetibili, avendo rinunciato a un proprio allegato. Per i quali motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia:           1. Il ricorso per cassazione 4 maggio 1999 __________ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. 3. Intimazione: – __________                                                       – __________                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.08.1999 16.1999.43

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.99.00043 Lugano 12 agosto 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 maggio 1999 presentato da __________ contro la sentenza 14 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 luglio 1997 da avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’038.40 oltre interessi nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano; domande accolte dal primo giudice; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 17 luglio 1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’038.40 a saldo delle note emesse per prestazioni professionali da lui svolte in suo favore. La convenuta, assente dalla discussione e morosa quanto alla produzione della documentazione in suo possesso, ha partecipato al solo dibattimento finale, opponendosi all'istanza. Il segretario assessore, sulla base delle allegazioni dell'istante e della documentazione prodotta, ha concluso essere incontestabile che l'istante abbia patrocinato la convenuta nei tre procedimenti indicati (divorzio, __________ e penale __________), mentre non è stata provata la cattiva esecuzione dei mandati, così come sostenuta dalla convenuta: ha pertanto accolto integralmente l'istanza. 2. Con tempestivo ricorso __________ impugna la sentenza del segretario assessore, sollevando molteplici censure e richiamando i motivi di cassazione di cui alle lettere e, f, g dell'art. 327 CPC. In un dettagliatissimo esposto relativo ai tre mandati citati, rimprovera all'avv. __________ in generale di non essersi attenuto alle sue istruzioni, di aver proceduto negligentemente o addirittura di non aver dato seguito alle sue richieste d'intervento nei confronti delle controparti e del giudice, di non averla tenuta al corrente sulle diverse fasi delle procedure, di averle fornito informazioni errate, di averle rifiutato colloqui telefonici, di averle inviato scritti offensivi, ecc.: insomma ritiene l'avvocato gravemente inadempiente nell'esecuzione degli incarichi professionali affidatigli. Per quanto riguarda in particolare il mandato penale per presentare denuncia contro __________, la ricorrente sostiene che l'istante non ha versato agli atti la documentazione relativa che si trovava tutta in suo possesso, rispettivamente che egli l'avrebbe tolta clandestinamente dall'incarto della pretura. In una seconda parte dell'allegato ricorsuale la ricorrente censura il dettaglio delle note professionali in esame, esponendo inoltre per ognuno dei mandati i danni da lei sofferti che cifra in complessivi fr. 54'109.70: al pagamento di questa somma chiede a questo giudice la condanna dell'istante. Da ultimo, lamenta che nella procedura svoltasi davanti al pretore le è stato negato il diritto di esprimersi e di produrre regolarmente la documentazione in suo possesso, indicando diverse irregolarità, a suo dire commesse dal segretario assessore. L'avv. __________, con scritto 28 maggio 1999, pur opponendosi al ricorso, ha rinunciato a presentare formali osservazioni. 3. Per quanto riguarda l'art. 327 lett. g CPC, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere cassata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata degli atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita come arbitraria la violazione dev'essere manifesta e riconosciuta o riconoscibile a prima vista. E' doveroso scostarsi dalla soluzione impugnata solamente se essa appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a). Nel ricorso non è ipotizzata una simile fattispecie, ma, in buona sostanza, la convenuta si limita a esporre tutti gli argomenti di merito per contrastare l'istanza, ossia a sostegno della sua tesi di inadempienza del contratto. Sennonché, un simile tipo di impugnazione non può trovare riscontro positivo per almeno due motivi: perché ha carattere chiaramente appellatorio, ossia non si attiene ai possibili motivi di cassazione previsti esaustivamente dalla legge (art. 327 CPC), ma pretende un inammissibile riesame del merito della vertenza (Cocchi / Trezzini, art. 329 CPC, N. 2), e perché gli argomenti proposti compaiono qui per la prima volta in questo processo, ossia in contrasto con l'art. 321 CPC, applicabile per analogia (Cocchi / Trezzini, art. 331 CPC, N. 2). Al proposito va osservato che, a prescindere dalla mancata firma del relativo verbale, la ricorrente aveva partecipato alla discussione finale tenutasi il 15 gennaio 1999 e in quella sede (all'appoggio di un riassunto scritto) aveva contestato l'istanza e aveva criticato l'attività professionale del legale, ritenendolo inadempiente; anzi, considerando la mancanza agli atti della documentazione necessaria per provare il lavoro da lui svolto, aveva ipotizzato la sua totale inattività in suo favore. Tuttavia, tenuto conto dell'assenza della ricorrente dall'udienza di contraddittorio, tali allegazioni di merito sono anch'esse tardive poiché proposte in contrasto con la massima eventuale secondo cui tutte allegazioni delle parti, le proposte di prova e le eccezioni devono essere esposte al giudice contemporaneamente (art. 294 cpv. 2 CPC). 4. Pure nuove e quindi inammissibili in questa sede sono ulteriori censure della ricorrente: sia quella relativa alla pretesa sparizione di documentazione dall'incarto di cui non vi sono (né sono indicati) indizi; sia la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'istante. Questione che esula dalle competenze della Camera di cassazione civile che può fungere unicamente da istanza di ricorso (art. 327 CPC, prima frase). Volesse seriamente formulare tali domande, la ricorrente dovrebbe presentare separata petizione al giudice competente per il merito della vertenza. 5. In relazione alle cesure concernenti l'art. 327 lett. e CPC, si osserva che una sentenza del pretore o del giudice di pace dev'essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni, ciò che contrasta con il suo diritto di essere sentita, garantito dall'art. 4 Cost. Nel caso concreto, indetta l'udienza di contraddittorio per il 9 settembre 1997, il 3 settembre la ricorrente ha presentato al giudice un'istanza di rinvio della stessa con allegato il certificato medico 27 agosto 1997 del dott. __________ di __________. Il certificato è del seguente tenore: "Signora __________ è stata operata agli occhi il 31.07.97. Attualmente non ancora in grado di leggere e scrivere bene. Questo certificato è stato scritto su domanda della paziente". Respingendo l'istanza, con decisione 5 settembre 1997, il pretore ha ritenuto il certificato medico irrilevante poiché non contiene nessun preciso riferimento ad altri impedimenti, in particolare all'impossibilità di partecipare a un dibattimento dove le parti si spiegano oralmente. Su questa decisione, malgrado le ripetute, successive domande processuali, il giudice di prime cure non è più ritornato, né –per qualsiasi motivo– v'è motivo di ritenere non valida l'udienza del 9 settembre 1997. La decisione del pretore è comunque sostenibile: infatti, il certificato prodotto dalla convenuta non attesta un suo impedimento a presenziare all'udienza, né la sua impossibilità a difendersi adeguatamente: sia perché la discussione ha luogo oralmente (art. 294 cpv. 2 CPC), sia perché la presentazione di un riassunto scritto non può essere imposta a nessun convenuto, rappresentando una facoltà delle parti che addirittura necessità dell'autorizzazione del giudice (art. 119a CPC). Negando il rinvio dell'udienza, il primo giudice non ha impedito alla convenuta di esporre le proprie ragioni in causa, ma ha ritenuto insufficienti i motivi da lei addotti per restare assente dal contraddittorio. Insistendo nel suo atteggiamento, essa ha rinunciato al proprio diritto di partecipare pienamente al processo e di difendersi adeguatamente. A conferma della valutazione operata dal pretore –se ve ne fosse bisogno– soccorre il secondo certificato medico (del 3 ottobre 1997) del medesimo dott. __________ che conferma (ancorché in data ulteriore e quindi non determinante) i disturbi alla lettura e alla scrittura, aggiungendovi: "La paziente oggi è molto agitata", ciò che nulla muta al quadro clinico noto. Pertanto il giudice ha applicato correttamente l'art. 136 CPC che riserva la facoltà di rinviare un'udienza alla parte che è impedita a parteciparvi "per motivi gravi". 6. Accolta la domanda di edizione della documentazione riferita a due incarti fra quelli concernenti la ricorrente, il primo giudice ha ripetutamente prorogato il termine per la produzione della stessa. Termine che __________ non ha mai ossequiato, senza plausibile giustificazione: in particolare essa non ha dato seguito nemmeno all'ultima ingiunzione del pretore, di data 6 maggio 1998, né alla stessa essa può sostenere di essersi opposta in alcun modo, o di essersene poi giustificata in sede di dibattimento finale. Così facendo essa ha offerto al primo giudice la possibilità di concludere in suo sfavore in virtù dell'art. 210 CPC. Comunque, nella procedura in esame, va ancora osservato che, in assenza di contestazione, il giudice deve procedere in base all'istanza e alle prove addotte (art. 295 CPC): ciò che il segretario assessore ha fatto, disponendo di sufficienti indizi sulla base dei documenti agli atti. Non ha per contro dovuto chinarsi sull'eccezione di inadempienza da parte dell'istante, che –come già osservato in precedenza– è stata sollevata tardivamente da parte della convenuta: ne è conseguita l'inutilità processuale di comprovare fatti non contestati (art. 184 CPC). Non essendo dato nessun motivo di cassazione, il ricorso dev'essere respinto con il carico alla ricorrente delle spese processuali. Alla controparte non vengono attribuite ripetibili, avendo rinunciato a un proprio allegato. Per i quali motivi, richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia:           1. Il ricorso per cassazione 4 maggio 1999 __________ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.–, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. 3. Intimazione: – __________                                                       – __________                 Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria