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16.1999.24

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-04-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 aprile 1998 dello stesso giudice di pace, annullata da questa Camera con decisione 23 settembre 1998; che nelle proprie motivazioni, questa Camera, avendo dovuto rinviare gli atti al primo giudice per nuovo giudizio, aveva fatto carico a quest’ultimo di verificare la validità dell’autorizzazione a stare in lite della rappresentante della convenuta; che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente a dipendenza del mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell’udienza, la censura è infondata sia perché la ricorrente non deduce nessun tipo di conseguenza dalla mancata concessione del rinvio salvo il fatto di non aver potuto visionare tutti i locali che appartenevano all’istante, e soprattutto perché la concessione del semplice rinvio di un’udienza è facoltà riservata al giudice (art. 136 CPC) il cui rifiuto non può costituire violazione del diritto di essere sentito della parte salvo casi eccezionali non dati in concreto; che il ricorso deve essere respinto anche a prescindere dal fatto di sapere se agli atti vi sia una valida autorizzazione a stare in lite della convenuta –presupposto processuale che come detto  il giudice di pace avrebbe dovuto esaminare  preliminarmente– non potendo a tal fine bastare lo scritto 29 luglio 1998 allegato dalla rappresentante della convenuta poiché dallo stesso non risulta se tutti i condomini, dei quali è peraltro ignota l’identità, abbiano effettivamente dato il loro consenso ai sensi dell’art. 712t CC; che infatti, anziché evidenziare il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g CPC), la ricorrente si limita a contestare le indicazioni contenute nel doc. H, opponendosi in particolare non tanto all’origine delle infiltrazioni bensì al fatto che quest’acqua abbia potuto raggiungere la PPP no. __________ allora occupata dall’istante; che la contestazione come tale, oltre a non essere rivolta direttamente all’operato del giudice bensì alle considerazioni espresse dal perito comunale (doc. H), non merita ulteriore approfondimento, ritenuto che con la stessa la ricorrente, che ammette esplicitamente l’infiltrazione di acqua proveniente dalle parti comuni, si limita a contestare il deflusso della medesima  senza con ciò evidenziare in che cosa consisterebbe l’arbitrio commesso dal primo giudice che ha ritenuto provato un nesso di causalità tra le infiltrazioni e il danno fatto valere dall’istante, la cui esistenza e ammontare non sono mai stati contestati; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, per quanto ricevibile, deve essere respinto; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 marzo 1999 della __________ è respinto . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: ___________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.04.1999 16.1999.24

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.99.00024 Lugano 12 aprile 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 marzo 1999 presentato da __________ __________ (rappr. da __________) contro la sentenza 9 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1998 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’356.65 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 14 febbraio 1998 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’356.65 corrispondenti ai danni subiti a seguito delle forti precipitazioni verificatesi tra il 10 e il 15 settembre 1995 nello stabile nel quale egli occupava dei locali in virtù di un diritto di abitazione concessogli dall’allora proprietaria __________, allagamento che sarebbe da ricondurre a un difetto di manutenzione dei pozzi luce dell’immobile; che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria per il fatto che le infiltrazioni di acqua, dovute a piogge eccezionali, provenivano da parti in uso esclusivo dei condomini, ragione per la quale, non trattandosi di parti comuni, non sussisteva alcun obbligo di manutenzione a suo carico; che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che il danno lamentato dall’istante sarebbe da ricondurre a infiltrazioni di acqua provenienti dai pozzi luce situati nel corridoio comune il cui obbligo di manutenzione incombeva alla convenuta, ha accolto l’istanza mentre ha respinto, per carenza di legittimazione attiva dell’istante, la sua richiesta tendente ad obbligare la convenuta a procedere alla loro manutenzione; che con il presente tempestivo gravame la ___________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC; che la vertenza che oppone le parti era già stata decisa una prima volta con sentenza 6 aprile 1998 dello stesso giudice di pace, annullata da questa Camera con decisione 23 settembre 1998; che nelle proprie motivazioni, questa Camera, avendo dovuto rinviare gli atti al primo giudice per nuovo giudizio, aveva fatto carico a quest’ultimo di verificare la validità dell’autorizzazione a stare in lite della rappresentante della convenuta; che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente a dipendenza del mancato accoglimento della sua domanda di rinvio dell’udienza, la censura è infondata sia perché la ricorrente non deduce nessun tipo di conseguenza dalla mancata concessione del rinvio salvo il fatto di non aver potuto visionare tutti i locali che appartenevano all’istante, e soprattutto perché la concessione del semplice rinvio di un’udienza è facoltà riservata al giudice (art. 136 CPC) il cui rifiuto non può costituire violazione del diritto di essere sentito della parte salvo casi eccezionali non dati in concreto; che il ricorso deve essere respinto anche a prescindere dal fatto di sapere se agli atti vi sia una valida autorizzazione a stare in lite della convenuta –presupposto processuale che come detto  il giudice di pace avrebbe dovuto esaminare  preliminarmente– non potendo a tal fine bastare lo scritto 29 luglio 1998 allegato dalla rappresentante della convenuta poiché dallo stesso non risulta se tutti i condomini, dei quali è peraltro ignota l’identità, abbiano effettivamente dato il loro consenso ai sensi dell’art. 712t CC; che infatti, anziché evidenziare il titolo di cassazione invocato (art. 327 lett. g CPC), la ricorrente si limita a contestare le indicazioni contenute nel doc. H, opponendosi in particolare non tanto all’origine delle infiltrazioni bensì al fatto che quest’acqua abbia potuto raggiungere la PPP no. __________ allora occupata dall’istante; che la contestazione come tale, oltre a non essere rivolta direttamente all’operato del giudice bensì alle considerazioni espresse dal perito comunale (doc. H), non merita ulteriore approfondimento, ritenuto che con la stessa la ricorrente, che ammette esplicitamente l’infiltrazione di acqua proveniente dalle parti comuni, si limita a contestare il deflusso della medesima  senza con ciò evidenziare in che cosa consisterebbe l’arbitrio commesso dal primo giudice che ha ritenuto provato un nesso di causalità tra le infiltrazioni e il danno fatto valere dall’istante, la cui esistenza e ammontare non sono mai stati contestati; che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, per quanto ricevibile, deve essere respinto; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 3 marzo 1999 della __________ è respinto . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: ___________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria