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16.1999.20

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-06-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Con istanza 22 ottobre 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’050.90 a saldo di fatture emesse per lavori di controllo e  riparazione eseguiti sui veicoli Citröen __________ e Peugeot __________ nel 1997. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva trattandosi di interventi che lei non ha ordinato ma che semmai lo sono stati dal suo convivente __________, ora deceduto. Nel merito ha prudenzialmente contestato che tutti i lavori fatturati siano stati eseguiti, che lo siano stati in modo conforme alle regole dell’arte nonchè il loro valore.

E. 2 Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’eccezione della convenuta limitatamente alle fatture 7 marzo 1997 (fr. 572.65) e 21 aprile 1997 (fr. 676.40) in quanto emesse anche  a carico di __________ a comprova del fatto che l’istante ha ritenuto quest’ultimo debitore delle medesime. Per quanto attiene alle altre fatture per complessivi fr. 1’801.95, il segretario assessore le ha invece poste a carico della convenuta siccome riferite a lavori eseguiti dopo il decesso di __________ –avvenuto il 6 ottobre 1997– e sulle quali la convenuta non ha mai espresso nessuna lamentela.

E. 3 Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° marzo 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato gli art. 8 CC e 183 CPC che regolano l’onere della prova ammettendo, ancorchè solo parzialmente, la pretesa dell’istante nonostante questa fosse contestata sia per quanto attiene al conferimento dell’incarico da parte sua che per quanto attiene alla qualità e costo dei lavori fatturati, contestazioni alle quali l’istante, assente al contraddittorio, non ha saputo rispondere. La ricorrente ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, già ottenuti in prima sede. Al ricorso e alla domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria la controparte non ha formulato osservazioni.

E. 4 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

E. 5 L’art.

E. 8 CC –che la ricorrente ritiene essere stato violato dal primo giudice– impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest’ottica, e di fronte alle puntuali contestazioni della convenuta, spettava all’istante provare di essere creditrice nei confronti di quest’ultima per l’importo rivendicato, ovvero provare la conclusione di un contratto di appalto e la sua corretta esecuzione (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 3, 5, 7 e 13 ad art. 183 CPC; Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalle emergenze processuali non risulta che debitrice dell’importo litigioso sia la convenuta. Al contrario, dalle stesse si evince che già l’istante nutriva dubbi circa l’identità del suo partner contrattuale, tant’è che ha interpellato per il pagamento degli stessi importi sia la convenuta (doc. B–G) che il suo convivente __________ al quale sono state indirizzate parte delle fatture in discussione (doc. 1e 2) nonché un estratto conto che si riferisce a quattro di queste fatture (doc. 4). In ogni caso, di fronte alle precise contestazioni della convenuta, anche l’invio delle fatture, ancorché riferite a lavori eseguiti dopo il decesso di __________, non basta per ritenere concluso un contratto di appalto tra le parti mancando qualsiasi indicazione sull‘identità della persona che ha portato in garage i veicoli e che ha ordinato i lavori oggetto delle fatturazioni controverse. Accertata la carenza di legittimazione passiva della convenuta, può rimanere irrisolta la questione di sapere se tutti i lavori fatturati siano stati effettivamente eseguiti e se lo siano stati in modo corretto, prove queste che spettava in ogni caso all’istante fornire. Ne discende che la pretesa di parte istante, siccome non comprovata nei confronti della convenuta, deve essere respinta. 6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l’onere probatorio a carico delle parti, deve essere accolto con il carico delle tasse, spese di giustizia e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC). Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia. 7. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente può essere accolta anche per questa sede, avendo quest’ultima comprovato il suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale) e in considerazione della fondatezza delle sue argomentazioni difensive. Nella tassazione della nota professionale si terrà conto delle ripetibili incassate dalla controparte. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1999 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 1° febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.       L’istanza è respinta.

2.       Le spese di fr. 30.– e la tassa di giustizia di fr. 120.–, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.– a titolo di ripetibili.

3.       – omissis – II. Tasse e spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr.   50.– fr. 200.– sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente l’importo di fr. 350.– a titolo di ripetibili. III. __________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. IV. Intimazione: __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.06.1999 16.1999.20

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.99.00020 Lugano 18 giugno 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 febbraio 1999 presentato da __________ (patr. dall’avv. __________) contro la sentenza 1° febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 ottobre 1998 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’050.90 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 22 ottobre 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’050.90 a saldo di fatture emesse per lavori di controllo e  riparazione eseguiti sui veicoli Citröen __________ e Peugeot __________ nel 1997. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva trattandosi di interventi che lei non ha ordinato ma che semmai lo sono stati dal suo convivente __________, ora deceduto. Nel merito ha prudenzialmente contestato che tutti i lavori fatturati siano stati eseguiti, che lo siano stati in modo conforme alle regole dell’arte nonchè il loro valore. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’eccezione della convenuta limitatamente alle fatture 7 marzo 1997 (fr. 572.65) e 21 aprile 1997 (fr. 676.40) in quanto emesse anche  a carico di __________ a comprova del fatto che l’istante ha ritenuto quest’ultimo debitore delle medesime. Per quanto attiene alle altre fatture per complessivi fr. 1’801.95, il segretario assessore le ha invece poste a carico della convenuta siccome riferite a lavori eseguiti dopo il decesso di __________ –avvenuto il 6 ottobre 1997– e sulle quali la convenuta non ha mai espresso nessuna lamentela. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° marzo 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato gli art. 8 CC e 183 CPC che regolano l’onere della prova ammettendo, ancorchè solo parzialmente, la pretesa dell’istante nonostante questa fosse contestata sia per quanto attiene al conferimento dell’incarico da parte sua che per quanto attiene alla qualità e costo dei lavori fatturati, contestazioni alle quali l’istante, assente al contraddittorio, non ha saputo rispondere. La ricorrente ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, già ottenuti in prima sede. Al ricorso e alla domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a). 5. L’art. 8 CC –che la ricorrente ritiene essere stato violato dal primo giudice– impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In quest’ottica, e di fronte alle puntuali contestazioni della convenuta, spettava all’istante provare di essere creditrice nei confronti di quest’ultima per l’importo rivendicato, ovvero provare la conclusione di un contratto di appalto e la sua corretta esecuzione (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 3, 5, 7 e 13 ad art. 183 CPC; Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalle emergenze processuali non risulta che debitrice dell’importo litigioso sia la convenuta. Al contrario, dalle stesse si evince che già l’istante nutriva dubbi circa l’identità del suo partner contrattuale, tant’è che ha interpellato per il pagamento degli stessi importi sia la convenuta (doc. B–G) che il suo convivente __________ al quale sono state indirizzate parte delle fatture in discussione (doc. 1e 2) nonché un estratto conto che si riferisce a quattro di queste fatture (doc. 4). In ogni caso, di fronte alle precise contestazioni della convenuta, anche l’invio delle fatture, ancorché riferite a lavori eseguiti dopo il decesso di __________, non basta per ritenere concluso un contratto di appalto tra le parti mancando qualsiasi indicazione sull‘identità della persona che ha portato in garage i veicoli e che ha ordinato i lavori oggetto delle fatturazioni controverse. Accertata la carenza di legittimazione passiva della convenuta, può rimanere irrisolta la questione di sapere se tutti i lavori fatturati siano stati effettivamente eseguiti e se lo siano stati in modo corretto, prove queste che spettava in ogni caso all’istante fornire. Ne discende che la pretesa di parte istante, siccome non comprovata nei confronti della convenuta, deve essere respinta. 6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento alla violazione delle norme che regolano l’onere probatorio a carico delle parti, deve essere accolto con il carico delle tasse, spese di giustizia e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC). Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia. 7. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente può essere accolta anche per questa sede, avendo quest’ultima comprovato il suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale) e in considerazione della fondatezza delle sue argomentazioni difensive. Nella tassazione della nota professionale si terrà conto delle ripetibili incassate dalla controparte. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1999 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 1° febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.       L’istanza è respinta.

2.       Le spese di fr. 30.– e la tassa di giustizia di fr. 120.–, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.– a titolo di ripetibili.

3.       – omissis – II. Tasse e spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr.   50.– fr. 200.– sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente l’importo di fr. 350.– a titolo di ripetibili. III. __________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. IV. Intimazione: __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria