Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 02.03.1999 16.1999.15
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.99.00015 Lugano 2 marzo 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il “ricorso” 15 febbraio 1999 presentato da contro la sentenza 8 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 15 giugno 1998 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.- a saldo delle proprie pretese salariali nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande ridotte a fr. 2’155.55 oltre interessi del 5 % dal 30 settembre 1997 e così accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 15 giugno 1998 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’500.- poi ridotti a fr 2’155.55 e corrispondenti al saldo delle proprie pretese salariali, pretesa alla quale la convenuta si è opposta; che con il querelato giudizio il primo giudice, respinta la proposta di compensazione formulata dalla convenuta siccome non comprovata e non avendo quest’ultima provato che l’importo posto in compensazione eccederebbe il minimo esistenziale del lavoratore ai sensi dell’art. 93 LEF, ha accolto l’istanza; che con scritto 15 febbraio 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 15 febbraio 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applica-zione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre una propria versione dei fatti, in particolare contestando il valore degli oggetti di cui ha chiesto il pagamento all’istante; che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato; che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 15 febbraio 1999 __________ è nullo. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria