Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.12.1999 16.1999.119
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.1999.00119 Lugano 7 dicembre 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 novembre 1999 presentato nella forma dell'appello da __________ contro la sentenza 28 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 settembre 1999 da __________ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 3 settembre 1999 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso 2'800.- oltre accessori, importo corrispondente alle ripetibili riconosciute all'istante con sentenza 16 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, regolarmente passata in giudicato; che con sentenza 28 ottobre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza; che con atto ricorsuale 17 novembre 1999, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dell'art. 16 della Legge concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF), __________ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni; che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC); che nel caso concreto, poiché da dichiarazione dell'ufficio postale di __________ risulta che il ricorrente ha ricevuto la decisione querelata il 29 ottobre 1999, al momento dell’invio del ricorso (17 novembre 1999 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame; che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 17 novembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo. 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria