Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 46 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1), non potendo a tal proposito supplire il solo invio della richiesta di pagamento 10 febbraio 1998 (doc. C); che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 1998 del _____________ di _____________ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.07.1998 16.1998.88
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.98.00088 Lugano 30 luglio 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 1998 presentato da _____________ contro la sentenza 24 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 maggio 1998 nei confronti di _____________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. ________ dell’UE di ___________, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 28 maggio 1998 il _____________ di _____________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’oppo-sizione interposta da _____________ al PE sopra menzio-nato notificatogli per l’incasso di fr. 789.05 corrispondenti al conguaglio dei contributi RT dovuti dal proprietario; che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo l’escusso debitore dell’importo posto in esecuzione; che con atto ricorsuale 2 luglio 1998 il __________ di _____________ è insorto contro il predetto giudizio ritenendolo “irricevibile” siccome carente dell’indicazione dei rimedi di diritto; che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e a quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del diritto pubblico, l’indica-zione dei rimedi di diritto non è necessaria non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285); che le norme del codice di procedura civile si applicano alla procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti in base al rinvio dell’art. 25 della Legge concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF; che a titolo abbondanziale va rilevato che la sentenza dedotta in cassazione è corretta non solo dal punto di vista del diritto formale ma anche nel suo esito, ritenuto che dagli atti processuali non emerge la sussistenza di un valido titolo esecutivo a carico dell’escusso (titolo la cui esistenza deve essere verificata dal giudice d’ufficio ed in ogni stadio di causa, DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.), a nome del quale non è stata emessa nessuna bolletta per l’incasso dei contributi RT, solo atto che la legge specifica considera valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 46 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1), non potendo a tal proposito supplire il solo invio della richiesta di pagamento 10 febbraio 1998 (doc. C); che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 2 luglio 1998 del _____________ di _____________ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: _____________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria