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16.1998.85

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-08-24 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.08.1998 16.1998.85

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.98.00085 Lugano 24 agosto 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 6 luglio 1998 presentato da _____________ contro la sentenza 10 giugno 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 dicembre 1995 da _____________ rappr. da _____________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 852.90 oltre accessori nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta in via provvisoria a carico della quota di PPP n. _____________ del fondo base n. _____________ RFD di _____________di proprietà della convenuta, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 52.90; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 16 dicembre 1995 la _____________ ha convenuto in giudizio _____________, proprietaria della quota di PPP n. _____________ del fondo base n. _____________ RFD __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 852.90 corrispondenti al saldo dei contributi condominiali dovuti per la prima e seconda rata dei periodi 1992/93 e 1993/94 oltre a fr. 180.- per un “fondo straordinario per lift”, nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato importo; che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover pagare il fondo straordinario per il rifacimento di due ascensori trattandosi di un intervento straordinario che non interessa la sua quota; che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 52.90, pari a quanto ancora dovuto dalla convenuta che pendente causa ha versato a controparte l’importo di fr. 800.- da scontare sul suo debito; che con atto ricorsuale 6 luglio 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 6 luglio 1998 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare la richiesta avversaria di pagamento dell’importo di  fr. 180.- per il fondo straordinario destinato al rifacimento degli ascensori; che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato, annullamento che la ricorrente non ha peraltro neppure richiesto; che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC pronuncia: 1. Il ricorso 6 luglio 1998 di _____________ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                  La segretaria