Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso 4 luglio 1998 di _____________ è nullo.
E. 2 Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente.
E. 3 Intimazione a: ___________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.07.1998 16.1998.84
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.98.00084 Lugano 20 luglio 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 4 luglio 1998 presentato da _____________ contro la sentenza 1° luglio 1997 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 giugno 1998 da _______________ (rappr. dalla Cassa del _____________) con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____________ dell’UEF di _______, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 11 giugno 1998 la _________, per il tramite della Cassa del _____________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 400.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a suo carico con decisione 8 gennaio 1998; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza 8 gennaio 1998 del _____________ alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza; che con atto ricorsuale 4 luglio 1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 luglio 1998 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire il motivo per il quale non ritiene di dover pagare l’importo posto in esecuzione; che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato; che a titolo abbondanziale va rilevato che anche nel merito le argomentazioni del ricorrente sono irrilevanti ai fini di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, nell’ambito della quale il giudice è chiamato a pronunciarsi unicamente sull’esistenza di un titolo esecutivo e sull’eventuale benfondato di eventuali eccezioni allo stesso contrapposte, eccezioni enumerate in modo esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF secondo il quale l’opposizione è mantenuta solo se l’escusso prova con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il debito è prescritto, eccezioni mai prospettate nel caso concreto; che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso 4 luglio 1998 di _____________ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: ___________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria